I cani possono venire impiegati solo per la ricerca di selvaggina ferita, per la caccia bassa e per quella alla selvaggina acquatica. *
È consentito portare con sé cani durante la caccia alta, la caccia allo stambecco o la caccia speciale se il conduttore del cane ha superato con il cane l'esame di ubbidienza e l'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio) gli ha rilasciato per l'anno in questione un'autorizzazione per l'impiego di un cane da traccia secondo l'articolo 6. Durante l'esercizio della caccia il conduttore del cane deve condurre il cane al piede e non può fungere da battitore. *