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760.160

Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla pesca

(OMDP)

del 08.12.2003 (stato 01.01.2020)

Preambolo

emanata dal Governo l'8 dicembre 2003

visto l'art. 47 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero[1] e l'art. 36a della legge cantonale sulla pesca *

1. Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale *

Art. 1 * Principio

Contravvenzioni alle prescrizioni sulla pesca vengono punite in una procedura di multa disciplinare, nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 45 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero[2].

Art. 2 * Elenco delle multe

Le contravvenzioni alle prescrizioni sulla pesca, punite con multe disciplinari, sono elencate nelle prescrizioni per l'esercizio della pesca con i relativi importi delle multe.

Art. 4 Competenti organi di vigilanza sulla pesca

Gli organi di vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere a-e della legge cantonale sulla pesca[3] sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari.

Art. 5 Rifiuto di pagare e denuncia

Gli organi di vigilanza sulla pesca sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale ordinaria.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 6 Moduli delle multe, polizze di versamento e direttive

I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

  1. cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
  2. tipo, ora e luogo dell'infrazione nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
  3. importo della multa;
  4. indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro trenta giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
  5. termine di riflessione;
  6. data del rilascio del modulo;
  7. firma dell'organo di vigilanza sulla pesca.

L'Ufficio per la caccia e la pesca emana le direttive necessarie per l'esecuzione della procedura di multa disciplinare.

Art. 7 Pagamento

L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di pagamento entro il termine, il modulo compilato della multa deve essere distrutto. In caso di mancato pagamento entro il termine di riflessione, deve essere avviata la procedura penale ordinaria.

2. Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale *

Art. 8a * Autorità competente

Gli organi di vigilanza sulla pesca conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera a – lettera e della legge cantonale sulla pesca[4] sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[5].

La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[6].

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.12.2003 01.02.2004 atto normativo prima versione -
21.12.2010 01.01.2011 Art. 1 revisione totale 2010, 4816
21.12.2010 01.01.2011 Art. 3 abrogazione 2010, 4816
21.12.2010 01.01.2011 Art. 8 abrogazione 2010, 4816
29.10.2013 01.01.2014 ingresso modifica -
29.10.2013 01.01.2014 Art. 2 revisione totale -
10.12.2019 01.01.2020 Titolo 1. introduzione 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Titolo 2. introduzione 2019-030
10.12.2019 01.01.2020 Art. 8a introduzione 2019-030

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.12.2003 01.02.2004 prima versione -
ingresso 29.10.2013 01.01.2014 modifica -
Titolo 1. 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030
Art. 1 21.12.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 4816
Art. 2 29.10.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 3 21.12.2010 01.01.2011 abrogazione 2010, 4816
Art. 8 21.12.2010 01.01.2011 abrogazione 2010, 4816
Titolo 2. 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030
Art. 8a 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030