Lexipedia

760.180

Ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca

(OTP)

del 06.11.2001 (stato 01.11.2017)

Preambolo

emanata dal Governo il 6 novembre 2001

ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 30 cpv. 1 della legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000[1]

Art. 1 * Tasse di licenza per persone non domiciliate nel Cantone

Le persone non domiciliate nel Cantone devono versare le seguenti tasse per la licenza di pesca:

  1. licenza stagionale fr. 429.–
  2. licenza mensile fr. 322.–
  3. licenza per mezzo mese fr. 215.–
  4. licenza settimanale fr. 129.–
  5. licenza giornaliera fr. 40.–

Art. 2 Tasse di licenza per giovani

Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *

  1. licenza stagionale fr. 107.–
  2. licenza mensile fr. 80.–
  3. licenza per mezzo mese fr. 64.–
  4. licenza settimanale fr. 43.–
  5. licenza giornaliera fr. 15.–

Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, non domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *

  1. licenza stagionale fr. 215.–
  2. licenza mensile fr. 161.–
  3. licenza per mezzo mese fr. 107.–
  4. licenza settimanale fr. 64.–
  5. licenza giornaliera fr. 20.–

Per il diritto al conseguimento della licenza per giovani fa stato l'anno di nascita della richiedente o del richiedente.

Art. 3 Durata della validità della licenza

La licenza stagionale autorizza ad esercitare la pesca durante tutto il periodo di pesca. La licenza giornaliera vale solo per la data annotata sulla licenza. *

La validità della licenza mensile, per mezzo mese e settimanale decorre dalla data annotata sulla licenza. Essa scade rispettivamente dopo 30, 15 e 7 giorni.

Art. 3a * Rilascio della licenza onoraria

La licenza di pesca viene rilasciata ai pescatori una volta a titolo gratuito, se:

  1. hanno acquistato almeno 50 licenze stagionali;
  2. negli ultimi dieci anni la licenza di pesca non è stata loro revocata né con la condizionale, né senza condizionale;
  3. negli ultimi dieci anni non sono stati condannati per un delitto di pesca intenzionale.

Per il rilascio della licenza onoraria non vengono riscosse tasse.

Art. 4 Tasse di cancelleria

Per tutte le operazioni d'ufficio connesse con la compilazione e il rilascio di una licenza annuale, mensile o quindicinale si riscuote una tassa di cancelleria di 20 franchi.

Per il rilascio di una licenza settimanale si riscuote una tassa di cancelleria di 12 franchi e per il rilascio di una licenza giornaliera una tassa di 6 franchi.

… *

Art. 5 Persone domiciliate nel Cantone

Gli articoli 3 e 4 della presente ordinanza valgono anche per persone ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge cantonale sulla pesca[2].

Art. 6 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca del 5 dicembre 2000 è abrogata[3].

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
06.11.2001 01.01.2002 atto normativo prima versione -
05.11.2013 01.01.2014 Art. 1 revisione totale -
05.11.2013 01.01.2014 Art. 2 cpv. 1 modifica -
05.11.2013 01.01.2014 Art. 2 cpv. 2 modifica -
05.11.2013 01.01.2014 Art. 3 cpv. 1 modifica -
28.02.2017 01.11.2017 Art. 3a introduzione 2017-010
28.02.2017 01.11.2017 Art. 4 cpv. 3 abrogazione 2017-010

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 06.11.2001 01.01.2002 prima versione -
Art. 1 05.11.2013 01.01.2014 revisione totale -
Art. 2 cpv. 1 05.11.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 2 cpv. 2 05.11.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 3 cpv. 1 05.11.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 3a 28.02.2017 01.11.2017 introduzione 2017-010
Art. 4 cpv. 3 28.02.2017 01.11.2017 abrogazione 2017-010