Le persone non domiciliate nel Cantone devono versare le seguenti tasse per la licenza di pesca:
- licenza stagionale fr. 429.–
- licenza mensile fr. 322.–
- licenza per mezzo mese fr. 215.–
- licenza settimanale fr. 129.–
- licenza giornaliera fr. 40.–
760.180
ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 30 cpv. 1 della legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000[1]
Le persone non domiciliate nel Cantone devono versare le seguenti tasse per la licenza di pesca:
Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *
Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, non domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *
Per il diritto al conseguimento della licenza per giovani fa stato l'anno di nascita della richiedente o del richiedente.
La licenza stagionale autorizza ad esercitare la pesca durante tutto il periodo di pesca. La licenza giornaliera vale solo per la data annotata sulla licenza. *
La validità della licenza mensile, per mezzo mese e settimanale decorre dalla data annotata sulla licenza. Essa scade rispettivamente dopo 30, 15 e 7 giorni.
La licenza di pesca viene rilasciata ai pescatori una volta a titolo gratuito, se:
Per il rilascio della licenza onoraria non vengono riscosse tasse.
Per tutte le operazioni d'ufficio connesse con la compilazione e il rilascio di una licenza annuale, mensile o quindicinale si riscuote una tassa di cancelleria di 20 franchi.
Per il rilascio di una licenza settimanale si riscuote una tassa di cancelleria di 12 franchi e per il rilascio di una licenza giornaliera una tassa di 6 franchi.
… *
Gli articoli 3 e 4 della presente ordinanza valgono anche per persone ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge cantonale sulla pesca[2].
L'ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca del 5 dicembre 2000 è abrogata[3].
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2001 | 01.01.2002 | atto normativo | prima versione | - |
| 05.11.2013 | 01.01.2014 | Art. 1 | revisione totale | - |
| 05.11.2013 | 01.01.2014 | Art. 2 cpv. 1 | modifica | - |
| 05.11.2013 | 01.01.2014 | Art. 2 cpv. 2 | modifica | - |
| 05.11.2013 | 01.01.2014 | Art. 3 cpv. 1 | modifica | - |
| 28.02.2017 | 01.11.2017 | Art. 3a | introduzione | 2017-010 |
| 28.02.2017 | 01.11.2017 | Art. 4 cpv. 3 | abrogazione | 2017-010 |
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 06.11.2001 | 01.01.2002 | prima versione | - |
| Art. 1 | 05.11.2013 | 01.01.2014 | revisione totale | - |
| Art. 2 cpv. 1 | 05.11.2013 | 01.01.2014 | modifica | - |
| Art. 2 cpv. 2 | 05.11.2013 | 01.01.2014 | modifica | - |
| Art. 3 cpv. 1 | 05.11.2013 | 01.01.2014 | modifica | - |
| Art. 3a | 28.02.2017 | 01.11.2017 | introduzione | 2017-010 |
| Art. 4 cpv. 3 | 28.02.2017 | 01.11.2017 | abrogazione | 2017-010 |