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803.110

Ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni *

del 29.05.1958 (stato 01.01.2013)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1958[1]

ai sensi dell'art. 33 della legge[2]

1. Procedura preliminare

1.1. Espropriazione a favore di opere del cantone, di sistemazione dei corsi d'acqua e di opere selvicolturali *

Art. 2 * Esposizione pubblica dei piani *

Il piano di acquisto terreni e la tabella dei fondi vengono esposti pubblicamente, unitamente al progetto di costruzione. Il diritto d'espropriazione è conferito con l'approvazione del progetto.

Art. 3a * Avviso personale *

Per i progetti che non concernono le costruzioni stradali, la sistemazione di corsi d'acqua o le opere selvicolturali, il Dipartimento invia un avviso personale ai proprietari dei fondi interessati per informarli in merito al progetto e ai diritti da rivendicare. *

I proprietari dei fondi possono presentare entro 30 giorni opposizione contro il progetto nonché contro l'espropriazione. *

L'istanza competente disbriga le opposizioni, approva il progetto e decide circa la rivendicazione del diritto d'espropriazione.

Art. 4 Tentativo di conciliazione, effetti degli accordi bonari

Dopo l'approvazione del progetto, il Dipartimento o le persone di fiducia incaricate svolgono un'udienza di conciliazione. *

Gli accordi bonari devono essere compilati per iscritto e, se necessario, iscritti nel registro fondiario. Essi impegnano anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, se costoro ne sono stati informati dal rappresentante del Cantone e non hanno richiesto entro dieci giorni l'esecuzione della procedura di stima.

Art. 5 * Rinvio alla commissione d'espropriazione

Se fallisce in tutto o in parte il tentativo di accordo bonario, il Dipartimento trasmette la pratica alla commissione d'espropriazione competente con la domanda di esecuzione della procedura di stima.

1.2. Espropriazione a favore di altre opere

Art. 6 * Inizio della procedura

Per l'espropriazione a favore di altre opere si applicano analogamente gli articoli 2 fino 4.

L'espropriante deve impegnarsi seriamente per ottenere una conciliazione.

Art. 7 Domanda di conferimento del diritto d'espropriazione

Se non può essere ottenuto un accordo bonario o se può essere ottenuto soltanto in parte, l'espropriante deve presentare al Dipartimento la domanda di conferimento del diritto d'espropriazione. *

Sono da allegare alla domanda una breve descrizione dell'opera progettata e del suo scopo, il piano d'espropriazione e la tabella dei fondi in doppio esemplare nonché un estratto del verbale sul decreto di costruzione e sul decreto concernente l'esecuzione dell'espropriazione. *

Art. 8 Scambio di scritti

La domanda di conferimento del diritto di espropriazione va comunicata all'interessato per opera del Dipartimento fissando un termine appropriato per un'eventuale presa di posizione. *

Solo eccezionalmente si concedono la replica e la duplica.

Art. 9 * Decisione

Il Dipartimento effettua i rilevamenti necessari e decide in merito al conferimento del diritto d'espropriazione e la sua estensione. *

La decisione va notificata per iscritto alle parti.

Le spese sono sempre a carico del richiedente.

Art. 10 * Fine della procedura

L'autorizzazione di espropriazione è inviata anche alla commissione d'espropriazione competente con la domanda di esecuzione della procedura di stima.

2. Procedura di stima

Art. 11 Citazione

Non appena ricevuto il petito di esecuzione della stima, il presidente della commissione cita con lettera raccomandata le parti a un'udienza con la comminatoria che questa avrà luogo anche in loro assenza.

La citazione va spedita a tutte quelle persone i cui diritti risultano dalla tabella dei fondi. La comparizione dei titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti è facoltativa. La citazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della udienza.

Art. 12 Udienza

L'udienza è congiunta a un sopralluogo. Si dà occasione alle parti di presentare oralmente i loro petiti e di motivarli. La commissione può però esigere anche conclusioni e motivazioni scritte, nel qual caso fisserà un breve termine.

All'udienza si devono pure presentare gli eventuali petiti di ampliamento, chiedendo la stima anche della frazione residua.

Art. 13 Tentativo di conciliazione

Dopo l'udienza la commissione deve fare ancora un tentativo di accordo bonario. Le relative proposte e concessioni non pregiudicano la decisione finale.

L'articolo 4 capoverso 2 fa stato per l'eventuale accordo bonario e i suoi effetti. L'accordo va firmato anche dal presidente della commissione.

Art. 14 Diritti controversi

La commissione di espropriazione decide riguardo all'esistenza o all'estensione di diritti controversi, per cui si pretende indennità.

Se una parte non vuole che giudichi la commissione d'espropriazione, la procedura è sospesa e si fissa all'espropriante un congruo termine per promuovere azione davanti al giudice civile con la comminatoria che in caso d'inosservanza del termine l'esistenza o, se del caso, l'estensione del diritto saranno riconosciute.

Art. 15 Accertamento della situazione e della indennità

Nell'accertare la situazione e nel fissare l'indennità la commissione d'espropriazione non è vincolata dalle conclusioni delle parti. Essa può fare d'ufficio tutte le investigazioni che le sembrino necessarie e a tal fine esigere dalle parti delle prove, prender visione dei pubblici registri, citare testimoni ed esperti.

Si devono comunicare alle parti le generalità degli esperti intimando loro un breve termine per l'eventuale ricusa.

Art. 16 Decisione

Di regola la decisione va notificata alle parti entro 14 giorni dall'ultima udienza con lettera raccomandata. *

La decisione comprende:

  1. una sommaria esposizione della situazione,
  2. la precisazione dell'oggetto dell'espropriazione,
  3. la designazione delle parti e le loro conclusioni,
  4. l'indennità rappresentata in cifre nei suoi elementi e la relativa motivazione,
  5. altre eventuali decisioni,
  6. l'istruzione sui rimedi legali,
  7. la firma del presidente della commissione ed eventualmente dell'attuario,
  8. la data della notificazione.

Art. 17 Pretese posteriori

Possono esser presentate pretese di indennità dopo la conclusione della procedura di stima nei seguenti casi:

  1. se l'avente diritto prova che senza propria colpa non ha potuto far valere le sue pretese personalmente o mediante rappresentante,
  2. se l'avente diritto può dimostrare di aver avuto troppo tardi notizia dell'esistenza di un diritto o se l'espropriante chiede l'espropriazione di un diritto non previsto nel deposito dei piani,
  3. se solo durante o dopo la costruzione dell'opera l'espropriato si rende conto di un danneggiamento imprevedibile o non prevedibile in tutta la sua estensione al tempo del deposito dei piani.

Per il resto sono considerate decadute le pretese d'indennità che non sono state presentate al presidente della commissione d'espropriazione entro 6 mesi da quando l'avente diritto sapeva della loro esistenza, dell'espropriazione o del danneggiamento. Nel caso relativo alla lettera a, il termine comincia a decorrere dalla cessazione del motivo che impediva l'annuncio. *

3. Espropriazione materiale[3]

Art. 18 Espropriazione materiale

Le richieste d'indennizzo derivanti da fatti simili ad espropriazioni (espropriazione materiale) devono essere presentate al presidente della commissione competente. Il presidente esegue una procedura di consultazione. *

Ove non ci sia una speciale regolamentazione giuridica, il diritto del proprietario fondiario si prescrive in cinque anni dall'entrata in vigore della restrizione del diritto di proprietà.

Art. 19 Istanze di espropriazione susseguente

L'articolo 18 vale per analogia nel caso di pretese d'indennità fatte valere susseguentemente se una procedura d'espropriazione non venne effettuata oppure non venne effettuata contro colui che presenta queste pretese.

4. Disposizioni diverse

Art. 20 Termini

… *

… *

Art. 21 Retribuzione delle commissioni

La retribuzione del presidente e dei membri della commissione d'espropriazione nonché degli attuari delle commissioni è fissata dal Governo. *

La retribuzione degli attuari delle commissioni d'espropriazione è definita dalla commissione interessata in accordo con il Dipartimento delle finanze. *

Art. 22 Spese

Le spese della procedura di prima istanza per un'espropriazione formale sono a carico dell'espropriante, il quale in casi giustificati può anche esser obbligato a versare ripetibili.

Circa l'assegnazione delle spese per procedure secondo gli articoli 18 e 19 decide con libero apprezzamento la commissione d'espropriazione. Di regola esse saranno addebitate alla parte soccombente.

Art. 23 Entrata in vigore

Questa ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge.[4]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
29.05.1958 01.01.1959 atto normativo prima versione -
15.08.1995 01.01.1996 Art. 7 cpv. 2 modifica 1995, 3421
15.08.1995 01.01.1996 Art. 9 revisione totale 1995, 3421
28.03.2000 01.01.2001 titolo dell'atto normativo modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 1 abrogazione -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 2 revisione totale -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 3a revisione totale -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 4 cpv. 1 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 5 revisione totale -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 6 revisione totale -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 7 cpv. 1 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 8 cpv. 1 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 9 cpv. 1 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 10 revisione totale -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 16 cpv. 1 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 17 cpv. 2 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 18 cpv. 1 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 20 cpv. 2 abrogazione -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 21 cpv. 1 modifica -
28.03.2000 01.01.2001 Art. 21 cpv. 2 modifica -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 3a cpv. 2 modifica 2006, 5021
31.08.2006 01.01.2007 Art. 20 cpv. 1 abrogazione 2006, 5021
11.06.2012 01.01.2013 Titolo 1.1. modifica -
11.06.2012 01.01.2013 Art. 2 modifica titolo -
11.06.2012 01.01.2013 Art. 3 abrogazione -
11.06.2012 01.01.2013 Art. 3a modifica titolo -
11.06.2012 01.01.2013 Art. 3a cpv. 1 modifica -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 29.05.1958 01.01.1959 prima versione -
titolo dell'atto normativo 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Titolo 1.1. 11.06.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 1 28.03.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 2 28.03.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 2 11.06.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 3 11.06.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 3a 28.03.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 3a 11.06.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 3a cpv. 1 11.06.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 3a cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5021
Art. 4 cpv. 1 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 5 28.03.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 6 28.03.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 7 cpv. 1 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 7 cpv. 2 15.08.1995 01.01.1996 modifica 1995, 3421
Art. 8 cpv. 1 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 9 15.08.1995 01.01.1996 revisione totale 1995, 3421
Art. 9 cpv. 1 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 10 28.03.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 16 cpv. 1 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 17 cpv. 2 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 18 cpv. 1 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 20 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 5021
Art. 20 cpv. 2 28.03.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 21 cpv. 1 28.03.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 21 cpv. 2 28.03.2000 01.01.2001 modifica -