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803.200

Legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni

del 28.09.1980 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 28 settembre 1980[1]

ai sensi dell'art. 40 cpv. 5 della Costituzione cantonale[2] e dell'art. 7 della legge federale sulla polizia delle acque[3]

1. Generalità

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge è applicabile ai comprensori, per i quali il Cantone o una corporazione di comuni è ente dell'opera pubblica.

I comuni politici possono emanare, ai sensi degli articoli 2 e 3 e da 5 a 10 di questa legge, proprie disposizioni materiali e norme di procedura. Se mancano tali disposizioni è applicabile la presente legge.

Nel caso di disposizioni incomplete dei comuni le presenti norme di procedura sono applicabili a titolo sussidiario.

Per il finanziamento di urbanizzazioni realizzate dai comuni o da enti da essi incaricati giusta il diritto cantonale sulla pianificazione territoriale valgono esclusivamente le disposizioni della legislazione sulla pianificazione territoriale. *

Art. 2 Riscossione di contributi

Il Cantone, i comuni politici e le corporazioni di comuni organizzate secondo la legge sui comuni sono autorizzati a riscuotere dei contributi dai proprietari fondiari, a cui deriva un vantaggio economico particolare dalla costruzione, ampliamento, mutamento o manutenzione di opere e impianti pubblici.

Le norme del diritto cantonale sulle bonifiche fondiarie e il divieto di esigere dei contributi per la manutenzione generale delle strade sono riservati.

Art. 3 Calcolo a) Principio

I contributi dei proprietari fondiari devono venir calcolati per principio secondo schemi che permettano per quanto possibile una precisa considerazione dei vari vantaggi e svantaggi. Nel calcolo dei contributi bisogna considerare tutte le spese necessarie per l'opera pubblica, in particolar modo anche i costi di progettazione, per l'acquisto del terreno, per la direzione dei lavori e per gli interessi del periodo di costruzione, e così pure le spese della procedura di comprensorio. Bisogna tener conto adeguato degli interessi pubblici e di quelli dei proprietari fondiari.

La somma dei contributi dei proprietari fondiari può, comprese eventuali prestazioni pubbliche o di terzi, corrispondere al massimo al totale dei costi e ogni contributo non può sorpassare il vantaggio economico particolare che deriva al fondo, considerando adeguatamente anche gli svantaggi.

Art. 4 b) Eccezioni

Se la ripartizione dei costi deve eccezionalmente esser calcolata in base al valore dei fondi, per la stima degli stessi con riserva al capoverso 2 va considerato l'assegnazione alle zone.

Per fondi che vengono sfruttati a scopo agricolo dal proprietario o da un locatario o che non si trovano in una zona edificabile, i contributi di comprensorio devono venir calcolati in base al valore di reddito, in tutti gli altri casi in base al valore commerciale. Se un fondo sfruttato a scopo agricolo viene sottratto allo sfruttamento agricolo entro 20 anni dalla conclusione della procedura di comprensorio, si deve pagare posticipatamente la differenza del contributo calcolato secondo il valore commerciale al tempo dell'esecuzione della procedura di comprensorio.

Nel caso di fondi edificati fa stato il valore corrispondente della valutazione ufficiale. *

Art. 5 Obbligo di rimborso

Se i contributi posticipati sono notevolmente superiori a ciò che sarebbe necessario per coprire i costi totali, l'ente pubblico è obbligato a ripartire l'eccedenza fra i proprietari fondiari partecipanti.

Art. 6 Obbligo di contributo

Di regola i contributi devono essere versati dal proprietario fondiario. Nel caso di proprietà per piani questi sono a carico della relativa comunione.

Fa stato l'iscrizione nel registro fondiario fatta al tempo dell'esposizione delle decisioni di comprensorio.

Art. 7 Scadenza

I contributi sono da pagare quando la decisione di comprensorio è passata in giudicato.

L’ente dell'opera pubblica può ordinare e prevedere pagamenti rateali adeguati nel caso di grandi impianti o di lavori a lunga scadenza.

Se il pagamento del contributo appare compromesso, l'ente dell'opera pubblica può decidere un pagamento di garanzia prima di effettuare il suo investimento.

Art. 8 * Ipoteca legale; pagamento

Per i contributi esiste un diritto d'ipoteca legale ai sensi degli articoli 130 sgg. LICC[4] che prevale su tutti gli altri pegni.

Il pagamento può essere rinviato al massimo per 15 anni in casi di rigore, specialmente per fondi che costituiscono per il proprietario o per un suo erede legittimo un elemento essenziale della sua esistenza agricola, con o senza pagamento totale o parziale degli interessi.

Art. 9 * Rimedi legali

Le decisioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 possono essere impugnate con ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni. *

Art. 10 Mutamento di rapporti

Se i vantaggi particolari o il rapporto tra la cointeressenza pubblica e privata mutano notevolmente entro dieci anni dall'affetto esecutivo della decisione di comprensorio a causa di provvedimenti di costruzione del modo di sfruttamento dell'opera, può venir pretesa una nuova procedura di comprensorio.

I contributi versati, basati sulla vecchia decisione, devono essere computati senza interessi e non indicizzati.

Corrispondentemente alla nuova ripartizione i contributi devono essere completati o rimborsati.

2. Procedura

Art. 11 Competenza

E' competente ad eseguire la procedura di comprensorio quell'ente pubblico che costruisce o modifica l'opera pubblica o ne cura la manutenzione.

Se più enti pubblici risultano organizzatori responsabili dell'opera pubblica, devono eseguire insieme la procedura di comprensorio. Ove non riescano ad accordarsi, decide il Governo.

Art. 12 Inizio, tempo dell'esecuzione

La procedura di comprensorio dev'essere cominciata prima dell'inizio dei lavori di costruzione e terminata con la prima esposizione pubblica entro due anni dall'ultimazione dell'opera.

Se uno di questi termini non è osservato, il diritto di addebitare contributi diviene caduco.

Art. 13 Decreto d'inizio

Il decreto d'inizio fissa il territorio del comprensorio e contiene una proposta alla commissione di comprensorio circa l'ammontare della cointeressenza pubblica.

Il decreto d'inizio va reso noto in modo adatto e comunicato per iscritto ai proprietari fondiari interessati, o all'amministratore di comunioni di proprietà per piani, con l'indicazione che contro l'applicazione della procedura di comprensorio di per sé e contro la delimitazione del territorio di comprensorio si può ricorrere entro 30 giorni al Tribunale d'appello. *

Il decreto d'inizio passato in giudicato non può più esser impugnato insieme con la decisione di comprensorio per quanto riguarda l'esecuzione del comprensorio di per sé e la delimitazione del territorio di comprensorio.

Art. 14 Commissione di comprensorio

Su proposta dei committenti il Governo nomina la commissione di comprensorio, composta del presidente, di due membri e di due supplenti. Può anche essere istituita una commissione stabile di comprensorio per la durata di quattro anni. Per l'esclusione e la ricusazione sono applicabili per analogia le prescrizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria[5], rispettivamente della legge sulla giustizia amministrativa[6]*

La commissione di comprensorio dispone di tutti gli atti necessari e può prender visione dei pubblici registri. I proprietari fondiari, i superficiari, gli affittuari e i locatari sono obbligati a fornire le informazioni del caso alla commissione, a mettere a disposizione atti e permettere l'accesso al fondo.

La commissione di comprensorio dà occasione in modo adatto di pronunciarsi ai proprietari fondiari interessati o all'amministratore di comunioni di proprietà per piani.

Essa può far menzionare nel registro fondiario l'esecuzione della procedura di comprensorio.

Essa è un organo di quell'ente pubblico che costruisce o migliora le opere pubbliche o ne cura la manutenzione.

Art. 15 Decisione di comprensorio

La decisione della commissione di comprensorio comprende:

1. un rinvio al decreto d'inizio e al decreto di nomina governativo e le osservazioni della commissione sull'esecuzione del suo lavoro, sui provvedimenti applicati e sui motivi generici della decisione,
2. le indicazioni sui costi dell'opera,
3. l'ammontare di eventuali sussidi della Confederazione e del Cantone nonché di altri sussidi promessi,
4. l'ammontare della partecipazione pubblica sotto il titolo di cointeressenza pubblica,
5. la completa tabella di comprensorio con i singoli contributi calcolati, le singole aliquote in percento e in per mille e i relativi piani,
6. se venne fatta una valutazione secondo l'articolo 4 capoverso 2, l'indicazione dei valori commerciali dei fondi tassati al valore di reddito.

Art. 16 Esposizione pubblica

La decisione della commissione di comprensorio deve essere esposta pubblicamente per trenta giorni con i relativi documenti in ogni comune toccato dall'opera pubblica.

L'esposizione viene ordinata dall'ente dell'opera pubblica.

L'esposizione dev'essere comunicata per iscritto ai proprietari fondiari interessati, o all'amministratore nel caso di comunioni di proprietà per piani, con l'indicazione della possibilità d'opposizione.

Art. 17 Opposizione: ricorso *

Contro la decisione di comprensori si può inoltrare opposizione scritta alla commissione di comprensorio entro dieci giorni dalla scadenza del termine d'esposizione.

La commissione sbriga le opposizioni, se possibile, in via bonaria. Se ciò non le è possibile, essa emana una decisione d'opposizione, che dev'essere comunicata per iscritto a tutti i proprietari fondiari interessati, o all'amministratore nel caso di comunioni di proprietà per piani, e all'ente dell'opera pubblica.

Contro la decisione su opposizione si può far ricorso entro 30 giorni al Tribunale d'appello. *

Anche l'ente dell'opera pubblica è legittimato a presentare opposizione e a far ricorso. *

Art. 18 Incasso e rimborso dei contributi

L'incasso dei contributi e il loro rimborso spettano all'ente dell'opera pubblica.

3. Esecuzione e disposizioni finali

Art. 19 Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta al Governo, che stabilisce direttive per le commissioni di comprensorio da esso designate.

Art. 21 Disposizioni transitorie

La presente legge deve venir applicata a tutte le procedure di comprensorio non ancora iniziate alla sua entrata in vigore.

Art. 22 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge[8] dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Federale.[9]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
28.09.1980 01.01.1981 atto normativo prima versione -
06.12.2004 01.11.2005 Art. 1 cpv. 4 modifica -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 8 revisione totale 2006, 3324
31.08.2006 01.01.2007 Art. 9 revisione totale -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 13 cpv. 2 modifica 2006, 3324
31.08.2006 01.01.2007 Art. 17 modifica titolo 2006, 3324
31.08.2006 01.01.2007 Art. 17 cpv. 3 modifica 2006, 3324
31.08.2006 01.01.2007 Art. 17 cpv. 4 modifica 2006, 3324
16.06.2010 01.01.2011 Art. 14 cpv. 1 modifica 2010, 2554
07.12.2016 01.01.2018 Art. 4 cpv. 3 modifica 2017-034
14.06.2022 01.01.2025 Art. 9 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 17 cpv. 3 modifica 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 28.09.1980 01.01.1981 prima versione -
Art. 1 cpv. 4 06.12.2004 01.11.2005 modifica -
Art. 4 cpv. 3 07.12.2016 01.01.2018 modifica 2017-034
Art. 8 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3324
Art. 9 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 9 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 13 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3324
Art. 13 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 14 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2554
Art. 17 31.08.2006 01.01.2007 modifica titolo 2006, 3324
Art. 17 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3324
Art. 17 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 17 cpv. 4 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3324