La presente legge è applicabile ai comprensori, per i quali il Cantone o una corporazione di comuni è ente dell'opera pubblica.
I comuni politici possono emanare, ai sensi degli articoli 2 e 3 e da 5 a 10 di questa legge, proprie disposizioni materiali e norme di procedura. Se mancano tali disposizioni è applicabile la presente legge.
Nel caso di disposizioni incomplete dei comuni le presenti norme di procedura sono applicabili a titolo sussidiario.
Per il finanziamento di urbanizzazioni realizzate dai comuni o da enti da essi incaricati giusta il diritto cantonale sulla pianificazione territoriale valgono esclusivamente le disposizioni della legislazione sulla pianificazione territoriale. *