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815.200

Ordinanza della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque

(Ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, OCPAc)

del 27.01.1997 (stato 01.01.2016)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 27 gennaio 1997[1]

giusta l'articolo 40 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc)

1. Competenza del Cantone

Art. 1 Organi esecutivi 1. Dipartimento, Ufficio

Il Dipartimento competente è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. *

L'Ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è l'Ufficio per la natura e l'ambiente. Esso esegue le prescrizioni relative alla protezione delle acque, nella misura in cui né il diritto federale né atti legislativi cantonali dichiarino competente un altro organo. *

L'Ufficio può emanare direttive, in particolare su:

  1. il lasciare infiltrare acque di scarico non inquinate;
  2. l'allestimento del piano generale delle canalizzazioni;
  3. il controllo degli impianti di evacuazione e di depurazione.

Art. 2 2. Governo

Il Governo:

  1. provvede affinché vengano adottate misure supplementari dirette qualora la qualità delle acque fosse insufficiente;
  2. esegue le prescrizioni in materia di protezione delle falde freatiche;
  3. esegue le prescrizioni in materia di risanamento di corsi d'acqua, sensibilmente influenzati da prelievi, giusta l'articolo 80 sgg. della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).[2]

2. Delega di competenze ai comuni

Art. 3 Esigenze

Il necessario servizio tecnico di un comune è dato se questo dispone per lui solo o in comune con altri di un posto adeguatamente equipaggiato e occupato da personale competente in materia oppure ha delegato i compiti a dei privati idonei.

Il contratto relativo alla delega a privati idonei di compiti in materia di protezione delle acque necessita dell'approvazione del Dipartimento.

Art. 4 Modifica della situazione

I comuni, ai quali sono state delegate competenze dell'Ufficio, devono informare l'Ufficio in caso di cambiamenti concernenti l'organizzazione del loro servizio tecnico o dei contratti stipulati con privati.

3. Autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque

3.1. Competenza

Art. 5 Governo

Il Governo rilascia le seguenti autorizzazioni:

  1. per prelievi d'acqua (art. 29 LPAc[3]), per i quali viene eseguita una procedura di concessione di diritti d'acqua ai sensi della legge cantonale sui diritti d'acqua oppure una procedura d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[4];
  2. per deroghe al principio secondo cui nelle zone edificate le arginature e correzioni dei corsi d'acqua vanno strutturate rispettando il tracciato naturale del corso d'acqua (art. 37 cpv. 3 LPAc);[5]
  3. per lo spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione (art. 40 cpv. 2 LPAc).

Art. 6 Dipartimento

Il Dipartimento rilascia le seguenti autorizzazioni:

  1. per prelievi d'acqua (art. 29 LPAc), riservato l'articolo 5 lettera a) della presente ordinanza;
  2. per deroghe al divieto di coprire o mettere in galleria i corsi d'acqua (art. 38 cpv. 2 LPAc);
  3. per riporti nei laghi (art. 39 cpv. 2 LPAc);
  4. per i sensibili pregiudizi alle acque sotterranee e alla vegetazione che dipende dal livello della falda, nel caso di opere di ritenuta esistenti di altezza modesta (art. 43 cpv. 5 LPAc);
  5. per l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali o l'esecuzione di scavi a tale scopo (art. 44 cpv. 1 LPAc).

Art. 7 Ufficio

L'Ufficio rilascia le seguenti autorizzazioni:

  1. per immissioni di acque di scarico trattate nelle acque oppure per infiltrazioni (art. 7 cpv. 1 LPAc ));
  2. per immissioni nelle acque superficiali di acque di scarico non inquinate, che non possono essere lasciate infiltrare (art. 7 cpv. 2 LPAc);
  3. per deroghe al divieto d'introdurre direttamente o indirettamente acque di scarico non inquinate con afflusso permanente in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc);
  4. per la costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati (art. 19 cpv. 2 LPAc);
  5. per provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che si scostano dal piano generale delle canalizzazioni;
  6. per impianti d'esercizio e circuiti contenenti liquidi nocivi alle acque, che prelevano calore dalle acque o dal suolo o ve lo immettono (art. 28 LCPAc[6]);
  7. per deroghe al divieto di riversare i detriti fluttuanti nelle acque (art. 41 cpv. 1 LPAc).

Art. 8 Autorità di approvazione in virtù di una legislazione speciale

Se un progetto sottostà ad una procedura speciale d'approvazione o di concessione, è competente quell'autorità d'approvazione a cui spetta il rilascio delle autorizzazioni in materia di protezione delle acque, che si rendono eventualmente necessarie.

Le autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque possono essere rilasciate solo con il benestare delle autorità usualmente competenti.

3.2. Procedura

Art. 9 Domande nel contesto di licenze edilizie 1. Inoltro, pubblicazione, esposizione

Le domande di autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque, che sono in relazione con una domanda di costruzione, devono essere inoltrate al Comune unitamente alla documentazione richiesta.

Il Comune rende noto nelle forme usuali del luogo la domanda insieme alla domanda di costruzione ed espone durante il termine d'esposizione del progetto la documentazione relativa alla domanda per la pubblica presa in visione. Le domande di autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque, contro il cui rilascio è data facoltà di ricorso in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio[7], vengono pubblicate dal Comune anche nel Foglio Ufficiale Cantonale.

Art. 10 2. Opposizione, trasmissione, comunicazione della decisione

Entro il termine d'esposizione gli aventi diritto ad inoltrare ricorso possono presentare opposizione al Comune.

Scaduto il termine d'opposizione il Comune trasmette la documentazione relativa alla domanda unitamente alle eventuali opposizioni all'Ufficio, all'attenzione dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione. Se una domanda di autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque è in relazione con un progetto di costruzione, per il quale è necessaria un’autorizzazione dell'autorità cantonale competente per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili, il Comune trasmette la relativa documentazione a quest'ultima. *

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione trasmette l'autorizzazione in materia di protezione delle acque al Comune per informazione del/della richiedente e di eventuali opponenti.

Il Comune comunica l'autorizzazione in materia di protezione delle acque contemporaneamente alla licenza edilizia.

… *

Art. 11 Domande nel contesto di un'approvazione di un progetto o di una concessione

Le domande di autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque, che sono in relazione con una domanda speciale di approvazione di un progetto o di una concessione, devono essere inoltrate unitamente alla documentazione richiesta all'autorità di approvazione interessata.

L'autorità d'approvazione pubblica nel Foglio Ufficiale Cantonale la domanda unitamente alla domanda di approvazione del progetto o di concessione ed espone pubblicamente la documentazione relativa alla domanda per la presa in visione.

Durante il periodo dell'esposizione le persone aventi diritto ad inoltrare ricorso possono sollevare opposizione dinanzi all'autorità d'approvazione.

L'autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque viene integrata all'approvazione del progetto o della concessione.

Art. 12 Altre domande

Le domande di autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque, che non sono in relazione con una domanda per il rilascio di una licenza edilizia o una speciale domanda d'approvazione di un progetto o di una concessione, devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio.

L'Ufficio pubblica la domanda nel Foglio Ufficiale Cantonale ed espone pubblicamente la documentazione relativa alla domanda per 30 giorni presso l'Ufficio per la presa in visione. Non sottostanno all'obbligo di pubblicazione e di esposizione le autorizzazioni, contro il cui rilascio non è data facoltà di ricorso in virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.[8] *

Durante il periodo dell'esposizione le persone aventi diritto ad inoltrare ricorso possono sollevare opposizione dinanzi all'Ufficio.

La comunicazione al/alla richiedente e ad eventuali opponenti relativa all'autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque è data direttamente dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Notifiche

Art. 13 Eventi straordinari

Colui che gestisce un impianto artigianale o industriale oppure una stazione di depurazione delle acque di scarico notifica immediatamente all'Ufficio gli eventi straordinari verificatisi nell'azienda, che potrebbero avere quale effetto quello di pregiudicare l'esercizio regolare della stazione di depurazione o di rendere impossibile l'immissione delle acque di scarico nelle acque o lo smaltimento dei fanghi di depurazione conformemente alle prescrizioni.

Art. 14 Sinistri

Colui che causa un inquinamento delle acque oppure crea una situazione che potrebbe comportare un inquinamento delle stesse deve immediatamente darne notifica alla Centrale di intervento della Polizia. *

Art. 15 Prove con coloranti

Colui che intende effettuare delle prove con coloranti in un corso d'acqua, lo comunica in precedenza all'Ufficio.

4.a Sussidi cantonali *

Art. 15a * Sussidi per progetti e impianti innovativi

La concessione di sussidi per progetti e impianti innovativi per il trattamento delle acque di scarico si conforma all'articolo 39 OCPAmb.

5. Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni d'attuazione

Il Governo emana le necessarie disposizioni d'attuazione della legislazione cantonale sulla protezione delle acque.

Art. 17 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza tutta la normativa in contraddizione con essa viene abrogata, in particolare:

  1. l'ordinanza sulla protezione delle acque, emanata dal Gran Consiglio il 3 ottobre 1973[9];
  2. gli articoli da 19 a 24 dell'ordinanza sulla gestione dei rifiuti del 1o giugno 1989[10].

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque[11] (LCPAc).

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.01.1997 01.10.1997 atto normativo prima versione -
06.12.2004 01.11.2005 Art. 10 cpv. 2 modifica 2005, 1629
06.12.2004 01.11.2005 Art. 10 cpv. 5 abrogazione 2005, 1629
31.08.2006 01.01.2007 Art. 12 cpv. 2 modifica 2006, 2006
30.06.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 2 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 6 cpv. 1, a) abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1, e) modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1, f) abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1, g) abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1, h) modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Titolo 4.a introduzione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 15a introduzione 2015-021

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.01.1997 01.10.1997 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 1 cpv. 2 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 6 cpv. 1, a) 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 7 cpv. 1, e) 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 7 cpv. 1, f) 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 7 cpv. 1, g) 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 7 cpv. 1, h) 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 10 cpv. 2 06.12.2004 01.11.2005 modifica 2005, 1629
Art. 10 cpv. 5 06.12.2004 01.11.2005 abrogazione 2005, 1629
Art. 12 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 2006
Art. 14 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Titolo 4.a 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021
Art. 15a 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021