La competenza per il rilascio delle seguenti autorizzazioni viene delegata all'Ufficio per la natura e l'ambiente:
- autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 29 della legge sulla protezione delle acque[3] e all'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque[4], per i quali viene eseguita una procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[5];
- autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 29 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
- autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 113 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero;
- autorizzazione di deroghe al principio, previsto dall'articolo 37 capoverso 3 della legge federale sulla protezione delle acque e dall'articolo 5 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, secondo cui nelle zone edificate le arginature e le correzioni dei corsi d'acqua vanno strutturate rispettando il tracciato naturale del corso d'acqua;
- autorizzazione di deroga per la copertura o la messa in galleria di corsi d'acqua conformemente all'articolo 38 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
- autorizzazione per riporti nei laghi conformemente all'articolo 39 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
- autorizzazione per spurghi e svuotamenti dei bacini d'accumulazione conformemente all'articolo 40 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
- autorizzazione per l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali o l'esecuzione di scavi a tale scopo conformemente all'articolo 44 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, se il prelievo non avviene da un corso d'acqua superficiale.