Lexipedia

820.110

Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente

(OCPAmb)

del 13.08.2002 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 13 agosto 2002

visto l'art. 57 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) del 2 dicembre 2001[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

Il Dipartimento competente per la protezione dell'ambiente è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

Il Servizio specializzato per la protezione dell'ambiente è l'Ufficio per la natura e l'ambiente. *

Art. 2 Stipulazione di contratti

Il Governo, il Dipartimento e il Servizio sono autorizzati, nei loro settori di competenza, a stipulare contratti con privati e con enti di diritto pubblico con lo scopo di delegare compiti esecutivi.

Il Governo, il Dipartimento e il Servizio possono stipulare contratti di cooperazione con imprese o associazioni di categoria.

Per controversie risultanti da tali contratti il Tribunale d'appello può essere designato quale tribunale arbitrale. *

Art. 3 Procedura in situazioni contrarie alle norme

Se il comune viene a conoscenza di comportamenti o situazioni probabilmente contrari alla legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione o del Cantone, chiarisce i fatti. Il comune obbliga chi è tenuto a procedere (responsabile risp. perturbatore) a ripristinare lo stato legale. Se la competenza spetta ad un'autorità cantonale o federale, il comune ne fa contemporaneamente notifica a quest'ultima.

Qualora chi è tenuto a procedere non ottemperi all'invito del comune, l'autorità competente ordina il ripristino dello stato legale e lo impone.

In situazioni contrarie alle norme che nel contempo violano la legislazione sulla protezione dell'ambiente e la legislazione sulla pianificazione territoriale, il ripristino dello stato legale si orienta alla legge cantonale sulla pianificazione territoriale[2], qualora vi sia in primo luogo una violazione del diritto edilizio e di pianificazione. Se la violazione concerne prevalentemente norme sulla protezione dell'ambiente, il ripristino viene ordinato e imposto da parte dell'autorità competente conformemente alla legislazione sulla protezione dell'ambiente. In casi di dubbio, le autorità probabilmente competenti trovano un accordo riguardo alla competenza.

2. Protezione dalle immissioni

2.1. Inquinamento atmosferico

Art. 4 Impianti con elevato inquinamento atmosferico

Gli impianti seguenti sono considerati impianti che provocano un elevato inquinamento atmosferico:

  1. impianti di parcheggio con almeno 150 posteggi per automobili;
  2. impianti di combustione a legna e a carbone con una potenza termica superiore ai 70 kW;
  3. impianti di combustione a nafta e a gas con una potenza termica superiore ai 350 kW;
  4. impianti di combustione alimentati con scarti di legna (ai sensi dell'allegato 5 numero 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OIAt) o funzionanti ad olio pesante;
  5. centrali termoelettriche a blocco e motori a combustione interna fissi;
  6. impianti artigianali e industriali secondo l'appendice 1;
  7. impianti di allevamento secondo l'appendice 1;
  8. altri impianti da cui sono da attendersi odori notevoli.

Prima di rilasciare la licenza edilizia per un impianto ai sensi del capoverso 1, il comune richiede il consenso del Servizio. La procedura si conforma agli articoli 33 e 34.

Art. 5 Altezza minima di camini e canali di aerazione

Per l'altezza minima di camini e canali di aerazione che non può essere calcolata secondo l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, devono essere applicate le raccomandazioni della Confederazione.

Art. 6 Lavori all'aperto

I lavori all'aperto dai quali sono da attendersi immissioni nocive o molesti, in particolare i lavori di protezione anticorrosiva come la sabbiatura o la verniciatura a spruzzo, devono essere notificati per iscritto al Servizio, insieme alle misure di protezione previste, almeno due settimane prima di iniziare i lavori, qualora la superficie da trattare superi i 50 m².

Sono soggetti all'obbligo di notifica l'azienda che esegue i lavori e il proprietario o la proprietaria dell'oggetto trattato.

Il Servizio può ordinare altre misure di protezione. Esso può vietare che lavori di protezione anticorrosiva vengano eseguiti all'aperto, se ciò non è assolutamente necessario.

Art. 7 Controllo degli impianti di combustione

I comuni provvedono al controllo periodico degli impianti di combustione funzionanti a "olio da riscaldamento extra leggero" o a gas e che producono una potenza termica fino a 1 MW.

I comuni sono autorizzati ad eseguire controlli degli impianti di combustione anche più di una volta ogni due anni.

Art. 8 Persone che eseguono i controlli degli impianti di combustione

I controlli degli impianti di combustione possono essere eseguiti soltanto da parte di specialisti indipendenti dal settore dei bruciatori e delle caldaie.

Sono considerati specialisti persone che dispongono di una formazione tecnica o artigianale, che si impegnano a sostenere entro tre anni l'esame professionale riconosciuto dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia o che dispongono di una formazione equivalente.

Le persone a cui è stato affidato il controllo ufficiale degli impianti di combustione sono tenute a frequentare i corsi d'introduzione e di perfezionamento organizzati dal Servizio o da esso riconosciuti.

Art. 9 Controllo di piccoli impianti di combustione a legna

Il Servizio provvede ad un'adeguata sorveglianza di impianti di combustione a legna fino a 70 kW.

2.2. Rumore

Art. 10 Risanamento fonico 1. Strade

Il Servizio allestisce e aggiorna i catasti dei rumori per le strade nazionali e cantonali, i comuni quelli per le strade comunali.

Dietro consultazione del Servizio, l'Ufficio tecnico allestisce i piani pluriennali all'attenzione della Confederazione e i progetti di risanamento per le strade nazionali e cantonali per l'esposizione pubblica. Esso è competente per l'attuazione delle misure.

I comuni notificano all'Ufficio tecnico i loro progetti di risanamento previsti per l'inserimento nel piano pluriennale. Essi presentano i progetti di risanamento al Servizio per l'esame. I comuni inoltrano all'Ufficio tecnico i progetti di risanamento esaminati per la riscossione dei sussidi federali.

Art. 11 2. Impianti ferroviari

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è competente per l'attuazione delle misure d'isolamento acustico presso edifici esistenti, in relazione al risanamento fonico delle ferrovie. Esso può delegare totalmente o parzialmente le sue competenze ai servizi.

Art. 12 3. Altri impianti

Prima di concedere facilitazioni secondo l'articolo 14 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico[3] per il risanamento di un impianto fisso esistente che causa rumore, l'autorità comunale competente procede all'esposizione pubblica della documentazione nel comune.

La procedura di esposizione pubblica si conforma alle prescrizioni sull'esposizione pubblica di domande di costruzione. Durante l'esposizione pubblica può essere sollevata opposizione scritta e motivata all'autorità comunale competente.

Art. 13 Eccezioni al divieto di urbanizzazione di zone edificabili

Qualora, nel quadro di una procedura del piano di quartiere o di una procedura per il rilascio della licenza edilizia, il comune preveda la concessione di eccezioni al divieto di urbanizzazione per piccole parti di zone edificabili nelle quali non sono rispettati i valori di pianificazione, esso richiede il consenso al Servizio prima che il piano di quartiere o la domanda di costruzione vengano esposti pubblicamente.

Art. 14 Manifestazioni con stimoli sonori e raggi laser

La delega al Servizio di determinati compiti nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser avviene su richiesta dei comuni o se il rispetto delle prescrizioni non può essere garantito in altro modo.

Il Servizio fattura agli organizzatori i costi per controlli e particolari servizi. Ulteriori costi risultanti al Servizio devono di regola venire assunti dal comune.

3. Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 15 Esecuzione della legislazione federale sui prodotti chimici *

Il Governo regola in un decreto separato le competenze per l'esecuzione della legislazione federale sui prodotti chimici da parte delle autorità cantonali. *

4. Rifiuti

Art. 15a * Esportazione di rifiuti urbani combustibili

I contratti di comuni e di consorzi per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento di rifiuti urbani combustibili in impianti di smaltimento extracantonali, per essere validi richiedono l'approvazione del Governo prima della loro stipulazione.

Il Governo di regola limita l'approvazione a cinque anni.

Art. 15b * Importazione di rifiuti combustibili

L'importazione di rifiuti combustibili dall'esterno del Cantone dei Grigioni per oltre 2 000 tonnellate per fornitore all'anno, da smaltire nell''impianto di incenerimento dei rifiuti (IIRU) di Trimmis, necessita dell'autorizzazione del Servizio.

Il gestore dell'IIRU di Trimmis presenta una domanda di autorizzazione appena si può accertare o presumere che il fornitore raggiunge il quantitativo soglia di 2 000 tonnellate all'anno. Se i rifiuti non vengono trasportati su ferrovia, nella domanda andrà esposta la ragione dell'impossibilità di tale trasporto.

Art. 16 Rifiuti edili

Le indicazioni riguardo al tipo e alla quantità dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione di un progetto, nonché riguardo al loro smaltimento (dichiarazione di smaltimento, concetto di smaltimento) devono essere inoltrate su un modulo separato.

Domande di costruzione per progetti su fondi inquinati da rifiuti o sostanze nocive devono indicare nel concetto di smaltimento anche il deterioramento del terreno o del materiale di scavo, nonché il loro smaltimento previsto. *

L'autorità edilizia comunale verifica se lo smaltimento previsto dei rifiuti edili soddisfi i requisiti e ordina, se necessario, uno smaltimento conforme alla legge. Questa verifica avviene di regola prima del rilascio della licenza edilizia.

In casi difficili, l'autorità edilizia fa valutare al Servizio il concetto di smaltimento.

Art. 17 * Imballaggi per bevande

L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali attua gli articoli 4 - 6 dell'ordinanza sugli imballaggi per bevande.

Art. 18 Veicoli fuori uso 1. Concetti

Sono considerati veicoli i veicoli a motore ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale[4], nonché i veicoli non motorizzati come le biciclette ed i rimorchi.

Sono considerati fuori uso i veicoli che non vengono più utilizzati in conformità alla loro destinazione. Sono considerati fuori uso anche i veicoli non più utilizzabili la cui risistemazione nello stato legale provocherebbe costi che superano il valore del veicolo sistemato .

Art. 19 2. Comminatoria, esecuzione sostitutiva

Qualora veicoli fuori uso o singole parti di essi, in particolare pneumatici, vengano depositati all'aperto su fondo pubblico o privato, il comune invita il proprietario o la proprietaria a provvedere allo smaltimento conforme alla legge entro un termine adeguato. Qualora il comune rimanga inattivo, l'invito avviene tramite il Servizio.

In caso di mancata ottemperanza all'invito, il comune informa il Servizio. Quest'ultimo impone un termine ultimo per lo smaltimento, dietro contemporanea comminatoria di pena e di esecuzione sostitutiva a carico del proprietario o della proprietaria. Dopo la scadenza inutilizzata del termine, il Servizio commina l'esecuzione sostitutiva, addebitando i costi al proprietario o alla proprietaria.

Se non è possibile determinare il proprietario o la proprietaria oppure se essi sono insolventi, i costi vengono addebitati ai comuni.

L'obbligo di smaltimento viene meno se i veicoli fuori uso o le singole parti non sono rifiuti.

Art. 20 Impianti di compostaggio

Sono considerati impianti di compostaggio di grandi dimensioni gli impianti con una capacità di trattamento di oltre 100 tonnellate all'anno.

Art. 21 Catasto dei siti inquinati 1. Obbligo di notifica

I comuni notificano al Servizio siti inquinati da rifiuti e siti probabilmente inquinati che non sono ancora stati registrati nel catasto.

Art. 22 2. Costruzione e modifica di edifici e impianti

Per ogni domanda di costruzione l'autorità edilizia esamina se al progetto sono correlati interventi su fondi registrati nel catasto dei siti inquinati.

Quando è interessato un sito registrato nel catasto, l'autorità edilizia sottopone la domanda al Servizio, prima di esporla pubblicamente. Quest'ultimo esamina entro tre settimane se la documentazione è sufficiente per la valutazione del progetto conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza sui siti inquinati[5]. Qualora siano necessarie ulteriori indicazioni, il comune respinge la domanda di costruzione per il completamento.

Il consenso del Servizio al rilascio della licenza edilizia avviene conformemente agli articoli 33 e 34.

Art. 23a * Sistemi parapalle artificiali negli impianti di tiro 1. Principi

Impianti di tiro a 300 m, a 50 m e a 25 m nonché impianti per il tiro di caccia con bersagli fissi devono essere gestiti con sistemi parapalle omologati secondo lo stato della tecnica. Lo stato della tecnica si conforma alle prescrizioni della Confederazione per sistemi parapalle artificiali di impianti di tiro a 300 m, a 50 m e a 25 m[6].

Gli interstizi tra i singoli cassoni dei parapalle devono essere chiusi mediante piastre d'acciaio dotate di rivestimento in polietilene. Sui parapalle più esterni va applicata un'ulteriore piastra d'acciaio dotata di rivestimento in polietilene della larghezza di 1 m.

Impianti di tiro per armi di piccolo calibro devono essere gestiti con sistemi parapalle chiusi e privi di emissioni.

Impianti di tiro al cinghiale corrente devono essere gestiti con sistemi parapalle omologati.

Impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento devono essere gestiti con sistemi parapalle speciali. L'area del pre-parapalle deve essere dotata di un rivestimento impermeabile di almeno 2 m di larghezza. Gli impianti devono essere coperti e dotati di una parete posteriore.

Gli impianti di tiro alla lepre con piattello rotolante a terra e gli impianti di tiro al piattello possono essere gestiti solo con proiettili e bersagli privi di sostanze inquinanti.

Art. 23b * 2. Manutenzione

I gestori degli impianti di tiro sono responsabili per la manutenzione dei sistemi parapalle artificiali. Essi garantiscono che i lavori vengano svolti a regola d'arte e in modo rispettoso dell'ambiente. Occorre osservare le prescrizioni dei produttori.

Sulle superfici non riparate di impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento, in particolare sulla superficie rivestita nell'area del pre-parapalle, i pallini devono essere raccolti dopo ogni esercizio di tiro, depositati temporaneamente in un contenitore chiuso e smaltiti in conformità alla legge. Anche i bossoli di plastica delle cartucce a pallini devono essere raccolti regolarmente e smaltiti in conformità alla legge.

Negli impianti di tiro alla lepre con piattello rotolante a terra e negli impianti di tiro al piattello i cocci dei piattelli e i bossoli di plastica delle cartucce a pallini devono essere raccolti regolarmente, tuttavia almeno una volta all'anno, e smaltiti in conformità alla legge.

I gestori di impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento, di impianti di tiro alla lepre con piattello rotolante a terra e di impianti di tiro al piattello devono presentare un regolamento d'esercizio al Servizio entro il 31 dicembre 2020 e farlo approvare da quest'ultimo.

Art. 23c * 3. Obbligo di coordinamento con il risanamento dei siti contaminati

Prima di installare sistemi parapalle artificiali occorre chiarire tempestivamente con il Servizio se il sito deve essere risanato con riguardo al diritto in materia di siti contaminati[7]. In tal caso occorre garantire che il sito venga risanato contemporaneamente all'installazione oppure che un risanamento futuro del sito contaminato non diventi sostanzialmente più difficile in seguito al progetto di costruzione[8]. Il progetto di costruzione necessita del consenso del Servizio[9].

Art. 23d * 4. Obbligo di notifica

I Comuni notificano al Servizio eventuali impianti di tiro chiusi[10].

5. Sussidi cantonali

5.1. Sussidi ai trasporti su ferrovia *

Art. 24 Sussidi per il trasporto su ferrovia di rifiuti urbani *

Il trasporto su ferrovia di rifiuti urbani all'interno del Cantone fino all'impianto di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU) di Trimmis beneficia del versamento di sussidi, se i rifiuti urbani sono stati prodotti nel Cantone o se lo smaltimento nell'IIRU di Trimmis avviene con il consenso del Governo. *

Se insieme ai rifiuti urbani vengono trasportate quantità considerevoli di altri rifiuti, come ad esempio rifiuti edili o scarti di produzione del settore industriale e artigianale, i sussidi possono essere ridotti. *

Art. 25 Documentazione *

I seguenti documenti devono essere inoltrati al Servizio entro la fine di marzo: *

  1. elenco delle quantità dei rifiuti urbani trasportati su ferrovia all'IIRU Trimmis l'anno precedente;
  2. elenco delle distanze percorse in conformità alla lettera a;

Il Servizio può richiedere una ricapitolazione dei costi per i trasporti ferroviari. *

… *

… *

Art. 26 Calcolo e versamento dei sussidi cantonali *

I fondi messi a disposizione dal Gran Consiglio nell'ambito del preventivo vengono ripartiti proporzionalmente alla quantità dei rifiuti urbani trasportati su ferrovia e alla distanza ponderata in base alla tariffa FR e versati ai consorzi per la gestione dei rifiuti o ai relativi enti responsabili. *

Entro la fine di novembre dell'anno civile in corso il Servizio versa ai consorzi o gli enti responsabili un acconto pari all'80 per cento dei sussidi presunti. *

Il Servizio versa i sussidi sulla base del conteggio finale entro la fine di giugno dell'anno civile successivo. *

Il sussidio cantonale ammonta al massimo a tre quarti dei costi effettivi dei trasporti su ferrovia di un consorzio o di un ente responsabile (inclusi i costi per il trasporto precedente e successivo a quello ferroviario). *

5.2. Sussidi a progetti innovativi *

Art. 29 Sussidi a progetti innovativi *

A progetti innovativi possono essere versati sussidi se è lecito attendersi che i progetti forniscano un contributo comprovabile di natura quantitativa o qualitativa per la salvaguardia delle risorse naturali e per la riduzione del carico ambientale. *

La salvaguardia delle risorse naturali comprende la gestione sostenibile di materie prime e derrate alimentari, inclusa l'acqua potabile, nonché la chiusura di cicli dei materiali. *

La riduzione del carico ambientale viene valutata tenendo conto degli effetti su acque, suolo, qualità dell'aria, rumori, vibrazioni e radiazioni nonché sulle modifiche del materiale genetico di organismi. *

Le domande devono essere indirizzate al Servizio. *

6. Procedura: audizione, approvazione, autorizzazioni

Art. 31 Audizione in caso di impianti con radiazioni non ionizzanti 1. All'interno della zona edificabile

Il comune trasmette al Servizio la documentazione relativa alla domanda di costruzione (inclusa la scheda dei dati sull'ubicazione) per impianti con radiazioni non ionizzanti subito dopo aver ricevuto la domanda. Eventuali opposizioni al progetto devono anch'esse essere trasmesse al Servizio, qualora concernano l'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque.

Il Servizio valuta se l'impianto rispetta le prescrizioni sulla protezione da radiazioni non ionizzanti. Esso comunica il risultato della sua valutazione al comune; se necessario chiede che vengano posti oneri e condizioni.

Art. 32 * 2. Al di fuori della zona edificabile

In caso di edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, che necessitano dell'esame del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (decisione EFZ), il Servizio viene sentito nel quadro della procedura EFZ.

Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità trasmette al comune la valutazione del Servizio insieme alla decisione EFZ.

Art. 33 Approvazione della licenza edilizia 1. Notifica da parte del comune

Qualora il rilascio di una licenza edilizia comunale necessiti dell'approvazione del Servizio (art. 13 cpv. 1, art. 25 cpv. 2, art. 42 cpv. 2, art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 2 LCPAmb[11]), il comune trasmette al Servizio la documentazione relativa alla domanda di costruzione, nonché gli altri documenti necessari dopo aver ricevuto la domanda. È fatto salvo l'articolo 22.

Eventuali opposizioni al progetto devono anch'esse essere presentate al Servizio, qualora concernano l'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione delle acque.

Se è inoltre necessaria una decisione EFZ, la documentazione deve essere inoltrata per il tramite dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio. *

Art. 34 2. Notifica della decisione

Il Servizio comunica la sua approvazione o il suo rifiuto in forma di una decisione. Esso trasmette la stessa al comune per la comunicazione ai richiedenti e ad eventuali opponenti. Se è inoltre necessaria una decisione EFZ, il Servizio trasmette la sua decisione all'autorità competente per la decisione EFZ per l'inoltro al comune.

Il comune comunica la decisione del Servizio di regola contemporaneamente alla licenza edilizia.

Se un progetto necessita, oltre dell'approvazione del Servizio, di un'autorizzazione sulla base della legislazione federale sulla protezione delle acque o sulla protezione dell'ambiente, l'approvazione può essere rilasciata con questa autorizzazione.

Art. 35 Autorizzazione di costruzione per discariche

Le domande di autorizzazione di costruzione per una discarica devono essere inoltrate al comune unitamente alla documentazione necessaria.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione si orienta alle prescrizioni relative al rilascio di autorizzazioni in materia di diritto sulla protezione delle acque che si trovano in relazione ad una domanda di costruzione, conformemente all'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque[12].

Art. 36 Autorizzazione d'esercizio per impianti di smaltimento dei rifiuti

Le domande di autorizzazione d'esercizio per un impianto di smaltimento dei rifiuti devono essere inoltrate al comune insieme alla documentazione necessaria per l'inoltro al Servizio.

Il Servizio rilascia l'autorizzazione d'esercizio, se in base ad un concetto sulle misure tecniche e organizzative, l'esercizio dell'impianto assicura lo smaltimento ecologicamente compatibile dei rifiuti e se sono rispettate le prescrizioni legali.

7. Giustizia penale

Art. 37 Obbligo di denuncia

Le collaboratrici e i collaboratori del Servizio devono denunciare all'Ufficio per la natura e l'ambiente tutte le infrazioni alla legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione ufficiale. Le infrazioni punibili devono essere denunciate alla Polizia cantonale. *

8. Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni transitorie 1. Catasto dei siti inquinati

Fino a quando non è disponibile il catasto dei siti inquinati, l'autorità edilizia comunale trasmette al Servizio tutte le domande di costruzione concernenti siti che ad essa stessa o alla Sovrastanza comunale sono noti come inquinati o probabilmente inquinati.

Art. 39 2. Compensazione delle spese di trasporto

Le spese di trasporto per il 2015 vengono trattate in conformità al diritto previgente. *

Art. 39a * 3. Garanzie di contributi di perequazione di diritto previgente

I contributi cantonali non ancora versati ai sensi dell'articolo 23 della legge sulla perequazione finanziaria (LPFC) vengono trattati in conformità al diritto previgente.

Art. 39b * 4. Sistemi parapalle artificiali negli impianti di tiro

Gli interstizi chiusi con cataste di legna o altri materiali in sistemi parapalle artificiali già esistenti devono essere conformi a quanto prescritto dall'articolo 23a capoverso 2:

  1. a risanamento dei siti contaminati avvenuto, prima che venga ripresa l'attività di tiro;
  2. in caso di lavori di manutenzione e di riparazione di portata sostanziale su sistemi parapalle artificiali quali la sostituzione integrale o parziale dei sistemi parapalle artificiali, spostamenti dei sistemi parapalle artificiali oppure sostituzione del granulato;
  3. in caso di decomposizione delle cataste di legna o in caso di altre limitazioni della funzionalità degli interstizi;
  4. in caso di interstizi completamente aperti o di interstizi in cui la superficie chiusa è inferiore al 90 per cento della superficie complessiva.

Sistemi parapalle artificiali già esistenti i cui interstizi sono chiusi da cataste di legna o da altri materiali simili e che si trovano in impianti sottoposti a risanamento secondo il diritto in materia di siti contaminati devono essere sostituiti al più tardi entro il 31 dicembre 2024.

Per impianti di tiro di caccia già dotati di sistemi parapalle artificiali, la larghezza minima delle piastre d'acciaio laterali secondo l'articolo 23a capoverso 2 ammonta a 50 cm.

Impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento già dotati di un sistema parapalle speciale possono continuare a essere gestiti senza riparo e senza parete posteriore al massimo fino al 31 dicembre 2030.

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore[13] con la legge d'introduzione alle legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) del 2 dicembre 2001[14].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
13.08.2002 01.09.2002 atto normativo prima versione -
24.10.2006 01.01.2007 Art. 1 cpv. 2 modifica 2006, 4301
24.10.2006 01.01.2007 Art. 17 revisione totale 2006, 4301
24.10.2006 01.01.2007 Art. 32 revisione totale 2006, 4301
24.10.2006 01.01.2007 Art. 33 cpv. 3 modifica 2006, 4302
28.10.2008 01.01.2009 Art. 25 cpv. 3 modifica -
22.09.2009 01.10.2009 Art. 15a revisione totale -
22.09.2009 01.10.2009 Art. 15b introduzione -
13.12.2011 01.01.2012 Art. 24 cpv. 1 modifica -
13.12.2011 01.01.2012 Art. 25 cpv. 1, a) modifica -
13.12.2011 01.01.2012 Art. 25 cpv. 2 modifica -
13.12.2011 01.01.2012 Art. 26 cpv. 2 modifica -
13.12.2011 01.01.2012 Art. 28 cpv. 4 modifica -
30.06.2015 01.01.2016 Art. 15 modifica titolo 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 16 cpv. 2 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 23 abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Titolo 5.1. modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 24 modifica titolo 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 2 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 modifica titolo 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 1, a) modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 1, b) modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 1, c) abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 2 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 3 abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 4 abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 26 modifica titolo 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 1, a) abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 1, b) abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 2 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 3 introduzione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 4 introduzione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 27 abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 28 abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Titolo 5.2. modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 29 modifica titolo 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 29 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 29 cpv. 2 introduzione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 29 cpv. 3 introduzione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 29 cpv. 4 introduzione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 30 abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 37 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 39 cpv. 1 modifica 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 39a introduzione 2015-021
10.03.2020 21.04.2020 Art. 23a introduzione 2020-018
10.03.2020 21.04.2020 Art. 23b introduzione 2020-018
10.03.2020 21.04.2020 Art. 23c introduzione 2020-018
10.03.2020 21.04.2020 Art. 23d introduzione 2020-018
10.03.2020 21.04.2020 Art. 39b introduzione 2020-018
04.04.2023 01.01.2025 Art. 2 cpv. 3 modifica 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 13.08.2002 01.09.2002 prima versione -
Art. 1 cpv. 2 24.10.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4301
Art. 2 cpv. 3 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009
Art. 15 30.06.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-021
Art. 15 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 15a 22.09.2009 01.10.2009 revisione totale -
Art. 15b 22.09.2009 01.10.2009 introduzione -
Art. 16 cpv. 2 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 17 24.10.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 4301
Art. 23 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 23a 10.03.2020 21.04.2020 introduzione 2020-018
Art. 23b 10.03.2020 21.04.2020 introduzione 2020-018
Art. 23c 10.03.2020 21.04.2020 introduzione 2020-018
Art. 23d 10.03.2020 21.04.2020 introduzione 2020-018
Titolo 5.1. 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 24 30.06.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-021
Art. 24 cpv. 1 13.12.2011 01.01.2012 modifica -
Art. 24 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 24 cpv. 2 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 25 30.06.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-021
Art. 25 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 25 cpv. 1, a) 13.12.2011 01.01.2012 modifica -
Art. 25 cpv. 1, a) 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 25 cpv. 1, b) 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 25 cpv. 1, c) 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 25 cpv. 2 13.12.2011 01.01.2012 modifica -
Art. 25 cpv. 2 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 25 cpv. 3 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 25 cpv. 3 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 25 cpv. 4 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 26 30.06.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-021
Art. 26 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 26 cpv. 1, a) 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 26 cpv. 1, b) 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 26 cpv. 2 13.12.2011 01.01.2012 modifica -
Art. 26 cpv. 2 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 26 cpv. 3 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021
Art. 26 cpv. 4 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021
Art. 27 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 28 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 28 cpv. 4 13.12.2011 01.01.2012 modifica -
Titolo 5.2. 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 29 30.06.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-021
Art. 29 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 29 cpv. 2 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021
Art. 29 cpv. 3 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021
Art. 29 cpv. 4 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021
Art. 30 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 32 24.10.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 4301
Art. 33 cpv. 3 24.10.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4302
Art. 37 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 39 cpv. 1 30.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-021
Art. 39a 30.06.2015 01.01.2016 introduzione 2015-021
Art. 39b 10.03.2020 21.04.2020 introduzione 2020-018