Lexipedia

820.200

Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni

(LGE)

del 20.04.2010 (stato 31.12.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti l'art. 9 della legge federale sull'energia[2], nonché l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 82 cpv. 2 della Costituzione cantonale[3], visto il messaggio del Governo del 12 gennaio 2010[4],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge disciplina i compiti e le attività che competono al Cantone nel campo della politica energetica.

Regolamentazioni di leggi specifiche nel settore dell'approvvigionamento elettrico[5] e dell'utilizzazione delle forze idriche[6] hanno la precedenza sulla presente legge.

Nel loro agire, Cantone e comuni considerano il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Essi adottano a questo scopo anche provvedimenti secondo altre legislazioni, segnatamente nei settori della pianificazione del territorio, dell'edilizia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tasse.

Art. 2 Scopo

La presente legge mira:

  1. a un impiego dell'energia efficiente e sostenibile;
  2. a un approvvigionamento energetico parsimonioso e rispettoso dell'ambiente;
  3. alla sostituzione di vettori energetici fossili;
  4. a un maggiore impiego di energie indigene e rinnovabili.

Essa disciplina la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni e terzi.

Art. 3 Obiettivi

Il Cantone fornisce un contributo agli obiettivi di riduzione e sostituzione a lungo termine di una "società a 2000 watt", nell'intento di ridurre le emissioni di CO2 a una tonnellata per abitante e anno.

Questi obiettivi vanno raggiunti a tappe intermedie, segnatamente facendo in modo che, rispetto allo stato nel 2008, il consumo di energie fossili per il riscaldamento di edifici e per la produzione di acqua calda:

  1. per i nuovi edifici
  1. venga ridotto dell'40 percento a partire dal 2011;
  2. venga ridotto dell'50 percento a partire dal 2015;
  3. venga ridotto dell'60 percento a partire dal 2020;
  4. venga ridotto dell'80 percento a partire dal 2035;
  1. per tutti gli edifici abitativi
  1. venga ridotto del 5 percento e sostituito inoltre con un 5 percento da energie rinnovabili entro il 2015;
  2. venga ridotto del 10 percento e sostituito inoltre con un 10 percento da energie rinnovabili entro il 2020;
  3. venga ridotto del 25 percento e sostituito inoltre con un 40 percento da energie rinnovabili entro il 2035.

Art. 4 Eccezioni

In presenza di situazioni straordinarie, e se il rispetto delle disposizioni della presente legge rappresenta un onere sproporzionato, l'autorità competente può concedere delle eccezioni, se non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti.

Le autorizzazioni d'eccezione possono essere vincolate a condizioni e oneri, nonché limitate nel tempo. Dai richiedenti può essere richiesto in particolare l'inoltro di prove specifiche.

2. Piani energetici

Art. 5 Piano energetico cantonale

Il Governo provvede al raggiungimento degli obiettivi della presente legge. A questo scopo elabora un piano energetico ogni quattro anni.

Il piano energetico determina quali misure vanno prese affinché vengano raggiunti gli obiettivi della presente legge e quantifica i mezzi statali necessari.

Art. 6 Contenuto e misure

Il piano energetico rispecchia lo stato attuale del raggiungimento degli obiettivi. Esso comprende una valutazione del fabbisogno futuro e dell'offerta di energia nel Cantone e fissa lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico e dell'impiego dell'energia a cui si deve mirare.

Se sulla base del controllo dei risultati emerge che l'obiettivo viene mancato, il Governo può adeguare i requisiti energetici e la promozione nei settori che gli sono stati delegati.

Il Governo sottopone il piano energetico al Gran Consiglio sotto forma di rapporto.

Art. 7 Dati di base

Le autorità e i privati mettono a disposizione del Cantone i dati necessari all'elaborazione del piano energetico, in particolare quelli relativi al consumo energetico e al parco immobiliare.

Art. 8 Piano energetico comunale

Secondo le direttive del Governo i comuni possono allestire piani energetici propri. Questi servono ai comuni quale base per attuare a livello comunale gli obiettivi della legge.

I piani energetici comunali stabiliscono in particolare:

  1. obiettivi;
  2. competenze;
  3. misure differenziate per quanto riguarda luoghi e tempi;
  4. impiego di mezzi.

Nel quadro dei loro piani energetici, per un impiego efficiente dell'energia i comuni possono emanare delle disposizioni che vanno oltre le misure cantonali.

3. Misure cantonali

3.1. Requisiti energetici

Art. 9 Impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia *

Edifici, impianti e attrezzature ed equipaggiamenti a ciò correlati (installazioni tecniche) devono essere pianificati, realizzati e mantenuti in modo tale che l'energia venga impiegata in maniera parsimoniosa, razionale ed efficiente. *

… *

Art. 9a * Copertura del fabbisogno termico di nuovi edifici e ampliamenti

Nuovi edifici e ampliamenti di edifici esistenti devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che il loro fabbisogno energetico per riscaldamento, acqua calda, ventilazione e climatizzazione sia conforme allo stato della tecnica.

Il Governo stabilisce la tipologia e l'entità dei requisiti posti all'impiego di energia. Facendo questo tiene conto in particolare dello scopo di utilizzazione, della redditività nonché del clima nel luogo in cui è situato l'impianto.

Art. 9b * Obbligo di produzione propria di energia elettrica per nuovi edifici

Per nuovi edifici, una parte del fabbisogno di elettricità deve essere coperta con impianti di produzione di energia elettrica installati all'interno, sul tetto o sulle facciate dell'edificio.

Il Governo determina la tipologia e l'entità della produzione autonoma di elettricità tenendo conto della superficie di riferimento energetico quale base di calcolo.

In presenza di un raggruppamento ai fini del consumo proprio conformemente all'articolo 17 della legge federale sull'energia[7], l'obbligo di produzione propria di energia elettrica per nuovi edifici può essere adempiuto nel quadro di tale raggruppamento. Il Governo disciplina i dettagli.

Sono esentati dall'obbligo di produzione propria di energia elettrica i nuovi edifici situati in ubicazioni con una radiazione solare globale inferiore a 1250 kWh per m2 e anno nonché i nuovi edifici che soddisfano lo standard Minergie. Il Governo può stabilire altre eccezioni.

Art. 9c * Domotica in nuovi edifici

Nuovi edifici senza utilizzazione a scopi abitativi con una superficie di riferimento energetico superiore a 5000 metri quadrati devono essere dotati di impianti per la domotica.

Il Governo stabilisce i dettagli e le eccezioni.

Art. 10 Riscaldamenti fissi a resistenza elettrica

Non sono ammessi:

  1. l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica destinati al riscaldamento degli edifici e la sostituzione della parte elettrica di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica con circuito idraulico;
  2. l'utilizzo di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di appoggio al riscaldamento;
  3. l'installazione di un nuovo sistema elettrico diretto per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria in edifici abitativi.

Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 10a * Sostituzione di generatori di calore in edifici esistenti

In sede di sostituzione del generatore di calore in edifici esistenti con utilizzazione a scopi abitativi, questi devono essere equipaggiati in maniera tale che almeno il 10 per cento del fabbisogno energetico determinante venga risparmiato oppure coperto con energie rinnovabili.

Tenendo conto della legislazione federale, il Governo può aumentare fino a un massimo del 20 per cento la quota del fabbisogno energetico determinante che deve essere risparmiata in edifici esistenti con utilizzazione a scopi abitativi o che deve essere coperta con energie rinnovabili.

La sostituzione di un generatore di calore è soggetta all'obbligo di notifica.

Il Governo stabilisce il metodo di calcolo e le soluzioni standard. Con l'esecuzione a regola d'arte di una soluzione standard il requisito di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato soddisfatto.

L'acquisto di combustibili rinnovabili gassosi o liquidi nonché l'acquisto di combustibili sintetici prodotti con energia rinnovabile soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 se la loro quota ammonta almeno al 20 per cento. Il Governo disciplina i dettagli.

Sono esentati dal rispetto del requisito di cui al capoverso 1 gli edifici che sono stati realizzati in base a una licenza edilizia rilasciata a partire dal 1992, che presentano una certificazione Minergie o che nel Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) raggiungono la classe di efficienza complessiva D.

Il Governo stabilisce le eccezioni.

Art. 11 Riscaldamenti all'aperto

L'installazione di nuovi riscaldamenti fissi all'aperto, in particolare per terrazze, rampe, canali e panchine e la sostituzione di impianti esistenti sono ammesse unicamente se sono alimentati da energie rinnovabili o da calore residuo non altrimenti utilizzabile.

L'utilizzo di riscaldamenti mobili all'aperto per scopi commerciali, in particolare di diffusori di calore, è ammesso se le emissioni di CO2 provocate in tal modo vengono compensate. La relativa prova è considerata data se l'utilizzatore può dimostrare l'impiego di energie rinnovabili o presenta l'acquisizione di un certificato per la compensazione delle emissioni di CO2.

Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 12 Piscine riscaldate all'aperto

La costruzione di nuove piscine riscaldate all'aperto o il risanamento di impianti esistenti, nonché la sostituzione e la modifica sostanziale degli impianti tecnici necessari per il loro riscaldamento sono ammessi unicamente se sono alimentati da energie rinnovabili o da calore residuo non altrimenti utilizzabile.

Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 13 Conteggio individuale del consumo di calore *

Nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica. Lo stesso vale in caso di importanti rinnovi di edifici e gruppi d'edifici esistenti. *

Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 14 Grandi consumatori

I grandi consumatori il cui fabbisogno termico annuo supera i 5 GWh o il cui fabbisogno annuo di elettricità supera 0,5 GWh, possono venire obbligati ad analizzare il proprio consumo energetico e a prendere delle ragionevoli misure per ottimizzare i loro fabbisogni energetici.

In sostituzione degli obblighi conformemente al capoverso 1, con i grandi consumatori è possibile convenire obiettivi di consumo. Tali consumatori possono essere esonerati dal rispetto delle disposizioni energetiche se procedono a un'ottimizzazione globale.

Il Governo può fissare eccezioni e obiettivi.

Art. 15 Settori affidati

Il Governo stabilisce di propria competenza i requisiti energetici nei settori seguenti:

  1. protezione termica degli edifici (protezione termica invernale ed estiva, nonché fabbisogno termico di nuovi edifici, trasformazioni e cambiamenti di destinazione, locali frigoriferi e di congelazione, serre e spazi coperti con strutture pressostatiche);
  2. installazioni tecniche (installazioni di produzione del calore, scaldacqua e accumulatori termici, distribuzione e resa del calore, recupero del calore residuo, installazioni di ventilazione, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione);
  3. recupero del calore residuo nelle installazioni per la produzione di energia elettrica;
  4. energia elettrica negli edifici;
  5. edifici e abitazioni occupati saltuariamente.

Art. 16 Cantone quale modello

Gli edifici di proprietà del Cantone nonché gli edifici finanziati in misura determinante con sussidi cantonali devono contraddistinguersi per un impiego esemplare ed efficiente dell'energia. *

Il Governo stabilisce i requisiti energetici.

Art. 17 Emanazione e adeguamento dei requisiti energetici

Nella determinazione dei requisiti energetici vanno considerati in particolare il modello di prescrizioni energetiche[8] armonizzato tra i Cantoni e lo stato della tecnica.

3.2. Promozione

Art. 18 Nuovi edifici con carattere esemplare

Il Cantone può concedere sussidi per nuovi edifici ed edifici sostitutivi con carattere esemplare.

Il carattere esemplare presuppone segnatamente che si rimanga nettamente al di sotto dei rispettivi requisiti energetici.

Art. 19 Superficie di tamponamento

Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a edifici esistenti, se in tal modo si ottiene un fabbisogno energetico inferiore rispetto ai requisiti energetici.

Art. 20 Installazioni tecniche in edifici esistenti

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese.

Art. 21 Miglioramenti dell'indice di utilizzazione

Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a impianti in processi artigianali e industriali, se in tal modo si ottiene un indice di utilizzazione sensibilmente più elevato rispetto a quanto richiesto dai requisiti energetici.

Art. 22 Sostituzione di riscaldamenti elettrici

Se in edifici esistenti i riscaldamenti elettrici a resistenza vengono sostituiti da impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili, il Cantone può partecipare alle spese.

Art. 23 Impianti pilota e dimostrativi

Il Cantone può accordare sussidi a impianti per la ricerca, lo sfruttamento e la sperimentazione di energie rinnovabili o di sistemi che risparmiano energia.

Art. 23a * Impianti fotovoltaici per elettricità invernale

Il Cantone può concedere sussidi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e infrastrutture se a causa della loro configurazione e del loro posizionamento questi presentano un'efficienza particolare per la produzione di elettricità invernale.

Art. 23b * Impianti fotovoltaici per lo sfruttamento del potenziale di superfici

Il Cantone può concedere sussidi alla realizzazione di impianti fotovoltaici su facciate o tetti di edifici a uso prevalentemente abitativo a condizione che la potenza installata superi considerevolmente il consumo proprio.

Art. 23c * Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Il Cantone può concedere sussidi alla realizzazione di infrastrutture di ricarica su piazzole di parcheggio per veicoli usati a scopi commerciali nonché all'interno e all'esterno di case plurifamiliari esistenti.

Esso può inoltre concedere sussidi ai comuni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica presso parcheggi pubblici a pagamento.

Il Cantone può concedere sussidi per infrastrutture di ricarica al servizio della rete presso edifici abitativi.

I sussidi promozionali conformemente ai capoversi 1 e 2 possono essere concessi al massimo fino alla fine del 2030, i sussidi promozionali conformemente al capoverso 3 al massimo fino alla fine del 2035.

Art. 24 Calcolo

I sussidi conformemente all'articolo 18 – articolo 23c vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri: *

  1. efficienza energetica complessiva
  2. fabbisogno energetico;
  3. sostenibilità;
  4. entità dell'utilizzazione di vettori energetici indigeni e rinnovabili;
  5. indice di copertura con mezzi propri;
  6. tipo e dimensioni dell'edificio;
  7. tipo e dimensioni dell'impianto;
  8. indice di utilizzazione;
  9. costi d'investimento ed energetici.

Vengono versati sussidi da 1 000 a 300 000 franchi. Il Governo definisce i dettagli. *

Art. 25 Grandi impianti

Nell'interesse dell'approvvigionamento energetico sostenibile e dell'impiego efficiente dell'energia, il Cantone può, nei limiti delle competenze finanziarie accordategli dalla Costituzione cantonale, acquistare, realizzare o gestire grandi impianti di importanza cantonale o regionale per la produzione, la trasformazione, l'accumulazione, il trasporto e la distribuzione di energia.

Esso può anche partecipare a tali impianti o stanziare sussidi per tali impianti.

Art. 26 Studi

Il Cantone può accordare sussidi fino a 50 000 franchi a studi, se da essi ci si possono attendere nuove cognizioni ai sensi degli obiettivi della presente legge.

Art. 27 Rapporto tra i diversi sussidi promozionali

Sussidi a misure energetiche attinti da mezzi finanziari della Confederazione o da un programma di promozione nazionale vengono concessi in base ai relativi presupposti per la concessione di sussidi.

Il diritto a sussidi da programmi di promozione secondo il capoverso 1 non è vincolante per la promozione cantonale.

I sussidi promozionali secondo la presente legge possono essere cumulati. Essi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 percento dei costi del singolo progetto.

Art. 28 Perenzione del diritto a sussidio

Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi.

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo due anni. *

Art. 29 Divergenze dal progetto

Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto.

3.3. Misure volontarie

Art. 30 Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

Il Cantone introduce su base volontaria il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE).

Il Cantone può versare sussidi fino al 50 percento dei costi per il CECE.

Art. 31 Promozione di misure volontarie

Il Cantone può promuovere o partecipare a misure volontarie, segnatamente nell'ambito di campagne di risparmio energetico limitate nel tempo.

3.4. Informazione, consulenza, perfezionamento professionale

Art. 32 Collaborazione

In collaborazione con la Confederazione e i comuni, nonché con le imprese di approvvigionamento energetico e con privati, il Cantone promuove l'informazione e la consulenza dell'opinione pubblica, nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli specialisti.

4. Esecuzione

Art. 33 Competenze

Se non vengono dichiarati responsabili i comuni, l'esecuzione della presente legge spetta al Governo.

Art. 34 Esecuzione delle prescrizioni edilizie

Nell'evasione delle domande di costruzione i comuni devono eseguire segnatamente i seguenti compiti:

  1. verificare il rispetto dei requisiti energetici;
  2. effettuare controlli dei lavori e collaudi finali;
  3. rilevare i dati energetici rilevanti per determinare il fabbisogno energetico atteso e la sua variazione.

Nel quadro di un obbligo di notifica i comuni danno esecuzione alle disposizioni relative al calore rinnovabile in sede di sostituzione del generatore di calore. *

I comuni sono competenti per lo svolgimento di procedure secondo il 5° titolo della presente legge in affari comunali. *

Art. 35 Delega di compiti esecutivi a privati

Il Cantone e i comuni possono ricorrere a privati per l'esecuzione e delegare loro segnatamente compiti di verifica, di controllo, di sorveglianza, di informazione e di consulenza.

Essi attribuiscono i relativi incarichi in base ad accordi di prestazioni.

5. Disposizioni penali ed esecuzione

Art. 36 Disposizioni penali

Chi viola intenzionalmente la presente legge è punito con la multa fino a 40 000 franchi. Se l'atto viene commesso per negligenza, la pena è una multa fino a 10 000 franchi.

Nei casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena.

I rapporti di rappresentanza vengono giudicati secondo l'articolo 29 del Codice penale svizzero[9].

La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

Art. 37 Esecuzione

Per imporre gli obblighi derivanti dalla presente legge o da atti normativi e decisioni basati su di essa è possibile disporre sanzioni di diritto amministrativo, in particolare la sistemazione da parte della persona responsabile stessa, l'esecuzione sostitutiva a carico della persona responsabile e il ripristino dello stato di legalità.

6. Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione del diritto previgente

La legge sull'energia del Cantone dei Grigioni del 7 marzo 1993 è abrogata.

Art. 39 Disposizioni transitorie

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine secondo il diritto previgente.

Le procedure non ancora passate in giudicato quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge vanno giudicate secondo il nuovo diritto.

Le controversie relative alle condizioni di raccordo per produttori indipendenti secondo l'articolo 7 della legge federale sull'energia[10] nella versione del 26 giugno 1998[11] sono decise dal Dipartimento, fatta salva l'impugnazione al Tribunale d'appello. *

Art. 40 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[12].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[13].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.04.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -
12.02.2020 01.01.2021 Art. 9 modifica titolo 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 9 cpv. 1 modifica 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 9 cpv. 2 abrogazione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 9a introduzione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 9b introduzione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 9c introduzione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 10a introduzione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 13 modifica titolo 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 13 cpv. 1 modifica 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 23a introduzione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 24 cpv. 1 modifica 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 34 cpv. 1, c) modifica 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 34 cpv. 1, d) abrogazione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 34 cpv. 2 introduzione 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 34 cpv. 3 introduzione 2020-043
14.06.2022 01.01.2025 Art. 39 cpv. 3 modifica 2023-008
24.04.2025 31.12.2025 Art. 16 cpv. 1 modifica 2025-056
24.04.2025 31.12.2025 Art. 23b introduzione 2025-056
24.04.2025 31.12.2025 Art. 23c introduzione 2025-056
24.04.2025 31.12.2025 Art. 24 cpv. 1 modifica 2025-056
24.04.2025 31.12.2025 Art. 24 cpv. 2 modifica 2025-056
24.04.2025 31.12.2025 Art. 28 cpv. 2 modifica 2025-056

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.04.2010 01.01.2011 prima versione -
Art. 9 12.02.2020 01.01.2021 modifica titolo 2020-043
Art. 9 cpv. 1 12.02.2020 01.01.2021 modifica 2020-043
Art. 9 cpv. 2 12.02.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-043
Art. 9a 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 9b 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 9c 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 10a 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 13 12.02.2020 01.01.2021 modifica titolo 2020-043
Art. 13 cpv. 1 12.02.2020 01.01.2021 modifica 2020-043
Art. 16 cpv. 1 24.04.2025 31.12.2025 modifica 2025-056
Art. 23a 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 23b 24.04.2025 31.12.2025 introduzione 2025-056
Art. 23c 24.04.2025 31.12.2025 introduzione 2025-056
Art. 24 cpv. 1 12.02.2020 01.01.2021 modifica 2020-043
Art. 24 cpv. 1 24.04.2025 31.12.2025 modifica 2025-056
Art. 24 cpv. 2 24.04.2025 31.12.2025 modifica 2025-056
Art. 28 cpv. 2 24.04.2025 31.12.2025 modifica 2025-056
Art. 34 cpv. 1, c) 12.02.2020 01.01.2021 modifica 2020-043
Art. 34 cpv. 1, d) 12.02.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-043
Art. 34 cpv. 2 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 34 cpv. 3 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 39 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008