In sede di sostituzione del generatore di calore in edifici esistenti con utilizzazione a scopi abitativi, questi devono essere equipaggiati in maniera tale che almeno il 10 per cento del fabbisogno energetico determinante venga risparmiato oppure coperto con energie rinnovabili.
Tenendo conto della legislazione federale, il Governo può aumentare fino a un massimo del 20 per cento la quota del fabbisogno energetico determinante che deve essere risparmiata in edifici esistenti con utilizzazione a scopi abitativi o che deve essere coperta con energie rinnovabili.
La sostituzione di un generatore di calore è soggetta all'obbligo di notifica.
Il Governo stabilisce il metodo di calcolo e le soluzioni standard. Con l'esecuzione a regola d'arte di una soluzione standard il requisito di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato soddisfatto.
L'acquisto di combustibili rinnovabili gassosi o liquidi nonché l'acquisto di combustibili sintetici prodotti con energia rinnovabile soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 se la loro quota ammonta almeno al 20 per cento. Il Governo disciplina i dettagli.
Sono esentati dal rispetto del requisito di cui al capoverso 1 gli edifici che sono stati realizzati in base a una licenza edilizia rilasciata a partire dal 1992, che presentano una certificazione Minergie o che nel Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) raggiungono la classe di efficienza complessiva D.
Il Governo stabilisce le eccezioni.