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835.100

Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili

(LIDN)

del 23.09.1984 (stato 01.01.2011)

Preambolo

accettata dal Popolo il 23 settembre 1984[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il Cantone istituisce una Cassa per i danni della natura con annesso un fondo di emergenza, allo scopo di risarcire i danni non assicurabili causati dalla natura ai fondi e alle colture e verificatisi in seguito a particolari fenomeni naturali.

Art. 2 Cassa per i danni della natura

La «Cassa del Cantone dei Grigioni per i danni della natura», qui di seguito chiamata Cassa, è un istituto indipendente, di diritto pubblico, con sede a Coira.

Art. 3 Vigilanza

Il Governo è competente in particolare per: *

  1. la nomina dei membri della commissione amministrativa e la nomina della presidenza;
  2. la nomina dell'ufficio di revisione;
  3. la designazione della segreteria;
  4. la determinazione dei principi contabili della Cassa;
  5. l'approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale della Cassa;
  6. l'approvazione della retribuzione della commissione amministrativa.

Il rapporto annuale e il conto annuale devono essere resi noti al Gran Consiglio. *

Art. 4 Organi

Sono organi della Cassa: *

  1. la commissione amministrativa;
  2. la Direzione;
  3. l'ufficio di revisione.

… *

… *

Art. 5 * Commissione amministrativa

La commissione amministrativa è composta da un presidente e da quattro fino a sei altri membri.

Le competono in particolare i seguenti compiti:

  1. la nomina della Direzione e la vigilanza sulla stessa;
  2. l'approvazione del preventivo e il licenziamento del rapporto di gestione e del conto annuale a destinazione del Governo;
  3. l'emanazione di direttive sugli obiettivi e i principi, nonché sulla procedura dell'investimento degli accantonamenti e delle riserve;
  4. l'emanazione di direttive complementari sull'organizzazione e la gestione della Cassa.

Art. 5a * Direzione

La Direzione è competente per tutte le pratiche che non rientrano nella competenza di altri organi.

Art. 5b * Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione può essere composto da una o più persone, o da una persona giuridica.

Esso controlla se la contabilità e il conto annuale corrispondono ai requisiti legali e presenta rapporto alla commissione amministrativa e al Governo.

Art. 6 Responsabilità *

La Cassa risponde degli obblighi unicamente con la propria sostanza.

2. Risarcimenti

Art. 9 Diritto

Il proprietario dell'oggetto danneggiato ha in linea di massima il diritto di essere risarcito.

Il locatario, l'affittuario oppure l'avente il diritto di superficie subentra al diritto del proprietario, se tale diritto gli compete in virtù della legge o per contratto.

Art. 10 Danni aventi diritto a risarcimento

Il risarcimento concerne i danni causati a fondi e colture da vento impetuoso, piene, inondazioni, valanghe, pressione della neve, slittamenti di neve, caduta di sassi, scoscendimenti, frane e fulmine (senza fuoco).

Si tien conto dei danni:

  1. ai fondi, esclusi gli edifici sopra di essi costruiti, gli oggetti simili a edifici e le cose mobili;
  2. agli impianti per la loro infrastruttura e sicurezza, per quanto non assicurabili;
  3. agli alberi da frutto, noci e castagni, alle viti e ai cespugli di bacche, agli alberi e cespugli ornamentali, agli arbusti fioriti e ad altri vegetali coltivati;
  4. al bosco, per quanto venga danneggiato oltre il 20 percento dell'esistente riserva di legna per ogni parcella;
  5. all'erba, se al verificarsi del sinistro l'erba non era ancora stata tagliata e se complessivamente è stato colpito più del dieci percento della superficie erbosa totale;
  6. alle altre colture agricole, se al momento del sinistro non è ancora avvenuta la raccolta e l'assicurazione per perdita di guadagno è inusuale;
  7. ai fondi e agli impianti tecnico-colturali di consorzi ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.

Art. 11 Danni non aventi diritto a risarcimento

Non vengono risarciti i danni:

  1. che non raggiungono un importo minimo, il quale dovrà essere fissato dal Governo, al massimo tuttavia 500 franchi;
  2. alla proprietà e all'obbligo di manutenzione della Confederazione, dei Cantoni, dei comuni e di altri enti del diritto pubblico. Sono esclusi i danni alle colture situate su fondi affittati a persone del diritto privato;
  3. prevedibili e che avrebbero potuto essere evitati con misure di difesa tempestive pretendibili;
  4. che non risalgono ad un effetto di straordinaria violenza o vanno ricollegati ad un effetto prevenibile, specialmente danni subentrati in seguito a lavoro o costruzione difettosi, a cura o manutenzione imperfetta, in seguito a metodi di coltura e di raccolto inadeguati e a colture al di fuori del periodo di vegetazione;
  5. che sono sorti a causa di movimenti del terreno per opera umana o di altri interventi diretti o indiretti da parte dell'uomo;
  6. che vanno ricollegati a difetti di canalizzazione e a modifiche di corsi d'acqua non eseguite a regola d'arte, alla rottura o alla mancata ermeticità di condutture d'acqua, a invasi artificiali o ad altri impianti idraulici;
  7. ad argini di corsi d'acqua e laghi pubblici.

Non vengono indennizzate inoltre le spese per misure di prevenzione dei danni.

3. Accertamento del danno

Art. 12 Norme fondamentali di stima

L'accertamento del danno avviene per analogia alle direttive del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

I lavori di ricostruzione devono essere eseguiti in linea di massima e per quanto sensato ed esigibile dal danneggiato e con i mezzi propri. *

4. Norme fondamentali di risarcimento

Art. 13 Aliquota del risarcimento

La Cassa versa un risarcimento dal 50 all'80 percento del danno computabile. Il Governo stabilisce l'aliquota d'indennità. *

Il risarcimento, insieme con altre prestazioni, non può superare il 90 percento del danno computabile. *

Le prestazioni legali o contrattuali di terzi precedono quelle della Cassa. *

Art. 14 Risarcimento del deprezzamento

Un risarcimento di deprezzamento può venir versato se:

  1. una riparazione non è possibile oppure non necessaria in base alla precedente utilizzazione dell'oggetto;
  2. i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al precedente ricavo oppure al valore dell'oggetto.

5. Procedura in caso di sinistro

Art. 15 * Notifica del danno

Dopo la sua constatazione, il danno dev'essere notificato immediatamente agli stimatori competenti.

Il Governo designa gli uffici competenti per la stima dei danni causati dalla natura non assicurabili.

Art. 15a * Obbligo di fornire informazioni

I Comuni e i Servizi del Cantone sono tenuti a fornire gratuitamente alla segreteria e agli uffici competenti per la stima tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 16 Obbligo di diminuire il danno

In casi di sinistro gli aventi diritto a risarcimento hanno l'obbligo di adottare tutte le misure pretendibili e atte a limitare il più possibile il danno.

La Cassa indennizza le relative spese secondo l'aliquota di cui all'articolo 13, ad eccezione delle spese per misure chiaramente non adeguate.

Se il danneggiato non osserva l'obbligo di diminuire il danno, non viene risarcito il danno in più causato da questa omissione.

Art. 17 * Decreto di risarcimento

La segreteria fissa il risarcimento.

Art. 18 Motivi di rifiuto

La segreteria può negare o ridurre un risarcimento se: *

  1. la notifica del danno viene fatta soltanto dopo l'eliminazione dello stesso;
  2. la notifica non è stata fatta tempestivamente, al fine di ostacolare o impedire in tal modo la determinazione della causa e dell'ammontare del danno;
  3. l'avente diritto a risarcimento senza l'approvazione degli stimatori competenti ha apportato delle modifiche all'oggetto danneggiato, che non erano richieste per la diminuzione del danno;
  4. nella notifica del danno vengono forniti intenzionalmente falsi dati;
  5. il danno non viene eliminato entro due anni dal sinistro.

Diritti al risarcimento che non vengono notificati entro un anno dal sinistro sono da considerare perenti. *

In presenza di motivi importanti, la segreteria può prorogare adeguatamente il termine di cui al capoverso 1 lettera e. *

Art. 19 Spese di stima

Le spese della stima dei danni vengono assunte dalla Cassa.

6. Finanziamento della Cassa

Art. 20 * Tassa

Alla Cassa affluiscono annualmente:

  1. una tassa sui fondi situati nel Cantone e inclusi nel diritto a risarcimento a norma degli articoli 10 e 11, per un massimo di
  1. 2 centesimi ogni 1000 franchi della somma di assicurazione dei fabbricati e di oggetti simili ad essi per fondi sopraedificati, almeno però cinque franchi per proprietario fondiario e comune d'ubicazione del fondo. Sono soggetti a tasse i proprietari di fondi e, in caso di fondi sopraedificati nel diritto di superficie, gli aventi diritto a quest'ultimo;
  2. 1 per mille del valore fiscale, per fondi non sopraedificati, almeno però cinque franchi per proprietario fondiario e comune d'ubicazione del fondo. Sono soggetti a tasse i proprietari di fondi e, in caso di fondi sopraedificati nel diritto di superficie, gli aventi diritto a quest'ultimo.

Il Governo stabilisce la tassa nei limiti del capoverso 1 lettera a. Esso fissa inoltre una tassa minima.

La tassa deve essere fissata tenendo conto dei rimanenti ricavi in modo che le entrate siano sufficienti a coprire le spese totali e ad accrescere adeguatamente il fondo di riserva.

La tassazione e l'incasso delle tasse avvengono senza indennizzo per fondi sopraedificati da parte dell'Assicurazione fabbricati, per fondi non sopraedificati da parte dell'Amministrazione delle imposte. *

Art. 22 * Impiego dell'eccedenza attiva

L'eventuale eccedenza attiva del conto d'esercizio deve essere assegnata per due terzi al fondo di riserva e per un terzo al fondo d'emergenza, finché quest'ultimo non ha raggiunto i dieci milioni di franchi.

Art. 22a * Riserve

La Cassa accumula un fondo di riserva finché questo non ha raggiunto i 50 milioni di franchi.

Art. 23 * Danni fuori dell'ordinario

Se in caso di danni straordinari i mezzi a disposizione non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, il Cantone può concedere alla Cassa un contributo o un mutuo con interessi.

7. Contributi in casi d'emergenza

Art. 24 Fondo d'emergenza

Onde evitare situazioni d'emergenza di cui non si ha colpa e che si verificano in seguito ad eventi naturali, viene istituito un fondo d'emergenza.

Art. 25 Contributi d'emergenza

Il Governo dispone del fondo d'emergenza. Esso fissa nel singolo caso il genere e l'ammontare del contributo, non senza prima aver ascoltato il danneggiato e la Cassa.

In casi di rigore di cui non si ha colpa possono essere versati dei contributi anche a misure di prevenzione dei danni e per danni non assicurabili a fabbricati. *

I contributi ai sensi dei capoversi 1 e 2 vengono versati senza considerare la natura giuridica dei beneficiari.

8. Finanziamento del fondo d'emergenza

Art. 26 * Contributi

Il fondo d'emergenza riceve un terzo dell'eccedenza del conto d'esercizio della cassa, finché raggiunge i dieci milioni di franchi.

Se in caso di danni straordinari i mezzi a disposizione non sono sufficienti, il Cantone può concedere al fondo d'emergenza un contributo o un mutuo con interessi.

9. Rimedi legali

Art. 27 Opposizione

Contro le decisioni della segreteria può essere presentata opposizione scritta alla stessa entro 30 giorni dalla comunicazione. *

… *

10. Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 * Disposizione transitoria

I sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della revisione parziale del 15 giugno 2010 vengono liquidati secondo il diritto precedente.

Art. 33 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[2] della presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
23.09.1984 01.01.1985 atto normativo prima versione -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 21 abrogazione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 27 cpv. 1 modifica 2006, 3327
15.06.2010 01.01.2011 Art. 3 cpv. 1 modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 3 cpv. 2 introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 4 cpv. 1 modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 4 cpv. 2 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 4 cpv. 3 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 5 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 5a introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 5b introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 6 modifica titolo -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 7 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 8 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 10 cpv. 2, e) modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 10 cpv. 2, f) modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 10 cpv. 2, g) introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 11 cpv. 1, a) modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 11 cpv. 1, f) modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 11 cpv. 1, g) introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 12 cpv. 2 modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 13 cpv. 1 modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 13 cpv. 2 modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 13 cpv. 3 introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 15 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 15a introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 17 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 18 cpv. 1 modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 18 cpv. 1, d) modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 18 cpv. 1, e) introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 18 cpv. 2 introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 18 cpv. 3 introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 20 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 20 cpv. 5 introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 22 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 22a introduzione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 23 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 25 cpv. 2 modifica -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 26 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 27 cpv. 2 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 28 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 29 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 30 abrogazione -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 31 revisione totale -
15.06.2010 01.01.2011 Art. 32 abrogazione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 23.09.1984 01.01.1985 prima versione -
Art. 3 cpv. 1 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 3 cpv. 2 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 4 cpv. 1 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 4 cpv. 2 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 4 cpv. 3 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 5 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 5a 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 5b 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 6 15.06.2010 01.01.2011 modifica titolo -
Art. 7 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 8 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 10 cpv. 2, e) 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 10 cpv. 2, f) 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 10 cpv. 2, g) 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 11 cpv. 1, a) 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 11 cpv. 1, f) 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 11 cpv. 1, g) 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 12 cpv. 2 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 13 cpv. 1 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 13 cpv. 2 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 13 cpv. 3 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 15 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 15a 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 17 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 18 cpv. 1 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 18 cpv. 1, d) 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 18 cpv. 1, e) 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 18 cpv. 2 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 18 cpv. 3 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 20 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 20 cpv. 5 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 21 12.06.1994 01.10.1994 abrogazione -
Art. 22 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 22a 15.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 23 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 25 cpv. 2 15.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 26 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 27 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3327
Art. 27 cpv. 2 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 28 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 29 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 30 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 31 15.06.2010 01.01.2011 revisione totale -
Art. 32 15.06.2010 01.01.2011 abrogazione -