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835.120

Ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili

(OIDN)

del 26.10.2010 (stato 01.07.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. Vigilanza

Art. 1 Presentazione dei conti

La presentazione dei conti della Cassa per i danni della natura (Cassa) deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).

2. Organizzazione della Cassa

Art. 2 Commissione amministrativa

La commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni esercita la funzione di Commissione amministrativa della Cassa.

Art. 3 Direzione *

La direzione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni funge da direzione della cassa per i danni di natura. Essa la rappresenta verso l'esterno ed esegue le decisioni della commissione amministrativa. *

Art. 3a * Segreteria

La gestione degli affari della Cassa e del fondo d'emergenza spetta alla segreteria designata dalla direzione.

Art. 4 Ufficio competente per le stime *

L'ufficio competente per le stime è la segreteria. *

L'Ufficio per le valutazioni immobiliari sostiene l'Assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'Assicurazione fabbricati per danni causati dalla natura non assicurabili, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo si conforma alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi. *

… *

Art. 5 Indennità

La direzione è competente per la determinazione dell'indennità di ulteriori uffici coinvolti nella stima. *

3. Indennizzi

Art. 6 Aliquota di indennizzo

In caso di sinistro l'aliquota di indennizzo della Cassa ammonta all'80 per cento della somma computabile del sinistro. *

Art. 7 Danno minimo

I danni il cui importo non raggiunge i 500 franchi non vengono indennizzati. *

4. Procedura in caso di sinistro

Art. 8 Notifica del danno

I danni devono essere notificati alla segreteria. *

Le notifiche di danni che pervengono alle autorità comunali o ad altri uffici devono essere trasmesse immediatamente alla segreteria. *

Art. 9 Stima del danno

Se sussiste un danno avente diritto a indennizzo ai sensi della legge, la segreteria deve determinarlo immediatamente. *

La persona danneggiata dev'essere invitata alla stima. Ha il diritto di farsi rappresentare e di invitare a proprie spese degli esperti.

La segreteria fissa le tariffe orarie per le prestazioni proprie. *

Art. 11 Decisione di indennizzo

La segreteria decide se il danno ha diritto a indennizzo ai sensi della legge.

Essa fissa l'entità dell'indennizzo in base al verbale di stima e una volta disponibile il conteggio.

Le spese incrementanti il valore non vengono riconosciute come danno computabile. *

Art. 12 Rate e anticipi

Dove sono sorti danni maggiori, la Cassa può versare delle rate corrispondenti al progredire dei lavori di ripristino.

La Cassa può anticipare del tutto o in parte i contributi del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili oppure quelli di opere assistenziali, sulla base di rispettive promesse provvisorie di contributo.

5. Finanziamento

Art. 13 Tasse alla Cassa

I proprietari di fondi e gli aventi diritto di superficie devono versare ogni anno le seguenti tasse alla Cassa:

  1. per fondi sopraedificati: 0,5 centesimi per ogni 1000 franchi della somma di assicurazione fabbricati degli edifici assicurati;
  2. per fondi non sopraedificati: lo 0,25 per mille del valore fiscale della sostanza.

6. Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore[2] insieme alla revisione parziale della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili del 15 giugno 2010[3].

Art. 15 * Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 4 aprile 2023

A sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale si applica il diritto previgente.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
26.10.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -
25.11.2014 01.01.2015 Art. 3 modifica titolo 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 3 cpv. 1 modifica 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 3a introduzione 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 4 modifica titolo 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 4 cpv. 1 modifica 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 4 cpv. 2 modifica 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 4 cpv. 3 abrogazione 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 5 cpv. 1 modifica 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 1 modifica 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 2 modifica 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 9 cpv. 1 modifica 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 10 abrogazione 2014-033
25.11.2014 01.01.2015 Art. 11 cpv. 3 introduzione 2014-033
26.09.2017 01.01.2018 Art. 4 cpv. 2 modifica 2017-035
22.06.2021 01.01.2022 Art. 13 cpv. 1, a) modifica 2021-023
22.06.2021 01.01.2022 Art. 13 cpv. 1, b) modifica 2021-023
04.04.2023 01.07.2023 Art. 6 cpv. 1 modifica 2023-006
04.04.2023 01.07.2023 Art. 7 cpv. 1 modifica 2023-006
04.04.2023 01.07.2023 Art. 9 cpv. 3 introduzione 2023-006
04.04.2023 01.07.2023 Art. 15 introduzione 2023-006

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 26.10.2010 01.01.2011 prima versione -
Art. 3 25.11.2014 01.01.2015 modifica titolo 2014-033
Art. 3 cpv. 1 25.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-033
Art. 3a 25.11.2014 01.01.2015 introduzione 2014-033
Art. 4 25.11.2014 01.01.2015 modifica titolo 2014-033
Art. 4 cpv. 1 25.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-033
Art. 4 cpv. 2 25.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-033
Art. 4 cpv. 2 26.09.2017 01.01.2018 modifica 2017-035
Art. 4 cpv. 3 25.11.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-033
Art. 5 cpv. 1 25.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-033
Art. 6 cpv. 1 04.04.2023 01.07.2023 modifica 2023-006
Art. 7 cpv. 1 04.04.2023 01.07.2023 modifica 2023-006
Art. 8 cpv. 1 25.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-033
Art. 8 cpv. 2 25.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-033
Art. 9 cpv. 1 25.11.2014 01.01.2015 modifica 2014-033
Art. 9 cpv. 3 04.04.2023 01.07.2023 introduzione 2023-006
Art. 10 25.11.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-033
Art. 11 cpv. 3 25.11.2014 01.01.2015 introduzione 2014-033
Art. 13 cpv. 1, a) 22.06.2021 01.01.2022 modifica 2021-023
Art. 13 cpv. 1, b) 22.06.2021 01.01.2022 modifica 2021-023
Art. 15 04.04.2023 01.07.2023 introduzione 2023-006