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870.120

Ordinanza concernente le imposte sulla circolazione per veicoli a motore e rimorchi

del 02.10.1995 (stato 01.01.2009)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 2 ottobre 1995[1]

ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della Costituzione cantonale[2], dell'art. 14 della legge sul finanziamento stradale[3] e dell'art. 16 cpv. 1 OLCS[4]

Art. 1 Aliquote d'imposta

Per veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni si riscuotono le seguenti imposte sulla circolazione:

1. * Autovetture
  a) fino a 685 ccm: fr. 311,70
  b) da 686 fino a 1078 ccm: fr. 331,80
  c) da 1079 ccm per ogni ulteriori 196.35 ccm: fr. 47,70
2. Autoveicoli abitabili oltre i 3500 kg, autofurgoni, furgoncini, torpedoni, autosnodati e filobus vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote:
  a) fino a 2000 kg: fr. 450,50
  b) oltre 2000 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 15,10
  c) in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 11,30
  d) Trattori a sella e trattori vengono tassati con la metà di queste aliquote.
3. * Autocarri e veicoli articolati vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote:
  a) fino a 3500 kg: fr. 595,80
  b) oltre 3500 kg e fino a 6500 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 12,00
  c) oltre 6500 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 9,30
  d) in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 8,50
4. * I veicoli per i quali, per via della loro tecnologia di propulsione, non può essere determinata una cilindrata, come i veicoli a propulsione elettrica, ibrida, con pila a combustibile, ecc., vengono tassati, corrispondentemente al loro peso totale, in base alle aliquote di cui al numero 2.
  a) *
  b) *
  c) *
  d) *
5. * Rimorchi e rimorchi speciali nonché semirimorchi vengono tassati secondo le seguenti aliquote in base al loro peso totale:
  a) fino ad un peso totale di 500 kg: fr. 87,20
  b) oltre 500 kg e fino a 3500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 34,60
  c) rimorchi e rimorchi speciali oltre 3 500 kg e fino a 6500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 28,00
  d) oltre 6500 kg e fino a 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 18,50
  e) oltre 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 1000 kg: fr. 18,00
  f) semirimorchi oltre 3 500 kg e fino a 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 34,60
  g) oltre 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 1000 kg: fr. 17,30
6. * Motoveicoli e motoleggere per i primi e i successivi 196.35 ccm: fr. 56,70
7. Rimorchi per motoveicoli e motoleggere: fr. 21,50
8. Targhe professionali
  a) per autoveicoli: fr. 796.50
  b) per motoveicoli a due e tre ruote, rimorchi, veicoli a motore agricoli, macchine semoventi e rimorchi da lavoro fr. 198,80
9. Targhe collettive con restrizione
  a) per motoveicoli: fr. 397,50
  b) per rimorchi: fr. 198,80
10. Macchine semoventi, carri da lavoro
  a) fino a 3 500 kg di peso totale: fr. 104,40
  b) oltre i 3 500 kg di peso totale: fr. 198,80
11. Rimorchi da lavoro
  a) fino a 500 kg di peso totale: fr. 42,90
  b) oltre i 500 kg di peso totale: fr. 85,80
12. Carri da lavoro industriali, monoassi nonché veicoli combinati con una velocità massima di 30 km/h: 50% dell'imposta sulla circolazione per automobili
13. * Veicoli a motore agricoli
  a) fino a 489 ccm: fr. 37,20
  b) da 490 fino a 882ccm: fr. 60,10
  c) da 883 fino a 1863 ccm: fr. 104,40
  d) da 1864 fino a 2845 ccm: fr. 125,80
  e) da 2846 fino a 3827 ccm: fr. 147,30
  f) 3828 ccm e oltre: fr. 168,70
14. Rimorchi agricoli: esenti da imposta
15. Licenze temporanee
  a) per autoveicoli leggeri e pesanti, trattori industriali e macchine semoventi per il primo giorno: fr. 15,70
  b) per veicoli a motore agricoli, motoveicoli e rimorchi per il primo giorno: fr. 7,90
  c) tutte le categorie per ogni ulteriore giorno: fr. 7,90
  d) Per il rilascio di licenze temporanee va depositato un importo da: fr. 50.–: a fr. 500.– quale garanzia per eventuali pagamenti successivi.

Art. 2 Abrogazione del diritto finora vigente

Il decreto sulle imposte sulla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni del 29 settembre 1993[5] è abrogato.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente revisione entra in vigore[6] unitamente alla revisione parziale della legge sul finanziamento stradale.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.10.1995 01.07.1997 atto normativo prima versione -
09.10.2001 01.01.2002 Art. 1 cpv. 1, 3. modifica -
09.10.2001 01.01.2002 Art. 1 cpv. 1, 5. modifica -
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 1. modifica 2008, 4486
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 4. modifica 2008, 4486
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 4., a) abrogazione 2008, 4486
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 4., b) abrogazione 2008, 4486
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 4., c) abrogazione 2008, 4486
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 4., d) abrogazione 2008, 4486
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 6. modifica 2008, 4486
11.06.2008 01.01.2009 Art. 1 cpv. 1, 13. modifica 2008, 4486

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.10.1995 01.07.1997 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, 1. 11.06.2008 01.01.2009 modifica 2008, 4486
Art. 1 cpv. 1, 3. 09.10.2001 01.01.2002 modifica -
Art. 1 cpv. 1, 4. 11.06.2008 01.01.2009 modifica 2008, 4486
Art. 1 cpv. 1, 4., a) 11.06.2008 01.01.2009 abrogazione 2008, 4486
Art. 1 cpv. 1, 4., b) 11.06.2008 01.01.2009 abrogazione 2008, 4486
Art. 1 cpv. 1, 4., c) 11.06.2008 01.01.2009 abrogazione 2008, 4486
Art. 1 cpv. 1, 4., d) 11.06.2008 01.01.2009 abrogazione 2008, 4486
Art. 1 cpv. 1, 5. 09.10.2001 01.01.2002 modifica -
Art. 1 cpv. 1, 6. 11.06.2008 01.01.2009 modifica 2008, 4486
Art. 1 cpv. 1, 13. 11.06.2008 01.01.2009 modifica 2008, 4486