L'autorità preposta alla navigazione ai sensi della LI alla LNI è l'Ufficio della circolazione.
Esso è competente, per quanto non disciplinato altrimenti, per l'esecuzione delle norme federali e cantonali sulla navigazione interna.
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sulla base dell'art. 19 della legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna[1] (LI alla LNI)
L'autorità preposta alla navigazione ai sensi della LI alla LNI è l'Ufficio della circolazione.
Esso è competente, per quanto non disciplinato altrimenti, per l'esecuzione delle norme federali e cantonali sulla navigazione interna.
La Polizia cantonale, l'Ispettorato della caccia e della pesca, l'Ufficio tecnico cantonale, l'Ufficio per l'ambiente come anche l'Ufficio per la natura e il paesaggio sostengono nell'esecuzione l'autorità preposta alla navigazione.
Sono competenti in modo particolare
| 1. | la sorveglianza della navigazione; | ||
| 2. | il ritiro delle licenze, l'impedimento di proseguire e il sequestro del battello ai sensi della legislazione federale; | ||
| 3. | l'accertamento della fattispecie in caso d'incidenti e di contravvenzioni alle norme federali e cantonali sulla navigazione interna; | ||
| 4. | la disposizione e l'approvazione di segnalazioni sui corsi d'acqua e sui laghi. | ||
I comuni rivieraschi sono competenti ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LI alla LNI[2] segnatamente per
Il servizio di salvataggio lacuale può essere affidato ad un'organizzazione adatta a tale scopo. Il comune rivierasco competente è perciò tenuto a controllare la sua prontezza d'intervento ed il suo equipaggiamento.
I battelli soggetti all'obbligo di contrassegno devono essere muniti delle targhe di controllo che vengono rilasciate dall'autorità preposta alla navigazione. In caso di cambio di detentrice o di detentore i contrassegni sono trasferibili. Essi rimangono proprietà del Cantone.
I contrassegni per gommoni e canotti pneumatici possono essere dipinti o incollati secondo le istruzioni dell'autorità preposta alla navigazione.
La perdita di contrassegni e licenze va notificata immediatamente all'autorità preposta alla navigazione.
I battelli possono essere esaminati ufficialmente anche fuori Cantone. Al riguardo non sussiste alcun diritto.
Se un detentore dopo essere stato convocato due volte a presentare il battello per l'esame, non lo presenta, i contrassegni e la licenza di navigazione vengono ritirati dalla polizia a spese del detentore.
L'esame di guida può essere sostenuto anche fuori Cantone. Al riguardo non sussiste alcun diritto.
L'autorità preposta alla navigazione può affidare contrattualmente a organizzazioni gli esami pratici di guida per barche a vela, le quali offrono garanzia di uno svolgimento conforme alle prescrizioni.
Le scuole di vela e di tavole a vela necessitano del permesso del competente comune rivierasco e dell'autorità preposta alla navigazione.
Il permesso può essere rilasciato soltanto se esistono un battello idoneo al servizio di salvataggio, l'equipaggio conformemente istruito come anche il materiale di salvataggio occorrente per le prestazioni di soccorso. Si deve inoltre comprovare la stipulazione di una sufficiente assicurazione di responsabilità civile d'esercizio.
L'insegnamento professionale della vela e del «windsurfing» può essere impartito soltanto da persone che hanno compiuto i 18 anni. Per insegnare la navigazione a vela l'insegnante deve essere in possesso della licenza di condurre della categoria D.
La vigilanza sulle scuole di vela compete all'autorità preposta alla navigazione.
Le manifestazioni nautiche ai sensi della legislazione federale necessitano di un permesso del competente comune rivierasco e dell'autorità preposta alla navigazione.
La polizia cantonale è competente per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[3].
I guardapesca sono competenti per la riscossione di multe disciplinari concernenti:
La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[4].
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2000 | 01.01.2001 | atto normativo | prima versione | - |
| 21.12.2010 | 01.01.2011 | Art. 10 | abrogazione | 2010, 4818 |
| 10.12.2019 | 01.01.2020 | Art. 10a | introduzione | 2019-030 |
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 07.11.2000 | 01.01.2001 | prima versione | - |
| Art. 10 | 21.12.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 4818 |
| Art. 10a | 10.12.2019 | 01.01.2020 | introduzione | 2019-030 |