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877.110

Disposizioni esecutive della legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna

(DE della LILNI)

del 07.11.2000 (stato 01.01.2020)

Preambolo

emanate dal Governo il 7 novembre 2000

sulla base dell'art. 19 della legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna[1] (LI alla LNI)

1. Competenze

Art. 1 Autorità preposta alla navigazione

L'autorità preposta alla navigazione ai sensi della LI alla LNI è l'Ufficio della circolazione.

Esso è competente, per quanto non disciplinato altrimenti, per l'esecuzione delle norme federali e cantonali sulla navigazione interna.

Art. 2 Altri organi di esecuzione

La Polizia cantonale, l'Ispettorato della caccia e della pesca, l'Ufficio tecnico cantonale, l'Ufficio per l'ambiente come anche l'Ufficio per la natura e il paesaggio sostengono nell'esecuzione l'autorità preposta alla navigazione.

Sono competenti in modo particolare

  1. la Polizia cantonale per
  1. la sorveglianza della navigazione;
  2. il ritiro delle licenze, l'impedimento di proseguire e il sequestro del battello ai sensi della legislazione federale;
  3. l'accertamento della fattispecie in caso d'incidenti e di contravvenzioni alle norme federali e cantonali sulla navigazione interna;
  4. la disposizione e l'approvazione di segnalazioni sui corsi d'acqua e sui laghi.
  1. l'Ispettorato della caccia e della pesca per la sorveglianza della navigazione ad opera dei guardapesca.
  2. l'Ufficio tecnico cantonale per il mantenimento della navigabilità dei corsi d'acqua.

Art. 3 Comuni rivieraschi

I comuni rivieraschi sono competenti ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LI alla LNI[2] segnatamente per

  1. l'emanazione di regolamenti;
  2. la sorveglianza della navigazione;
  3. l'organizzazione del servizio di salvataggio lacuale;
  4. il rilascio di autorizzazioni per il noleggio di natanti;
  5. il rilascio di autorizzazioni per la costruzione, la modifica e l'esercizio di posti d'imbarco e di approdo;
  6. il mantenimento della navigabilità dei laghi.

Il servizio di salvataggio lacuale può essere affidato ad un'organizzazione adatta a tale scopo. Il comune rivierasco competente è perciò tenuto a controllare la sua prontezza d'intervento ed il suo equipaggiamento.

2. Contrassegni, licenze ed esami

Art. 4 Contrassegni

I battelli soggetti all'obbligo di contrassegno devono essere muniti delle targhe di controllo che vengono rilasciate dall'autorità preposta alla navigazione. In caso di cambio di detentrice o di detentore i contrassegni sono trasferibili. Essi rimangono proprietà del Cantone.

I contrassegni per gommoni e canotti pneumatici possono essere dipinti o incollati secondo le istruzioni dell'autorità preposta alla navigazione.

Art. 5 Perdita di contrassegni e di licenze

La perdita di contrassegni e licenze va notificata immediatamente all'autorità preposta alla navigazione.

Art. 6 Esame del battello

I battelli possono essere esaminati ufficialmente anche fuori Cantone. Al riguardo non sussiste alcun diritto.

Se un detentore dopo essere stato convocato due volte a presentare il battello per l'esame, non lo presenta, i contrassegni e la licenza di navigazione vengono ritirati dalla polizia a spese del detentore.

Art. 7 Esame di guida

L'esame di guida può essere sostenuto anche fuori Cantone. Al riguardo non sussiste alcun diritto.

L'autorità preposta alla navigazione può affidare contrattualmente a organizzazioni gli esami pratici di guida per barche a vela, le quali offrono garanzia di uno svolgimento conforme alle prescrizioni.

3. Scuole e manifestazioni

Art. 8 Scuole di vela e di tavole a vela

Le scuole di vela e di tavole a vela necessitano del permesso del competente comune rivierasco e dell'autorità preposta alla navigazione.

Il permesso può essere rilasciato soltanto se esistono un battello idoneo al servizio di salvataggio, l'equipaggio conformemente istruito come anche il materiale di salvataggio occorrente per le prestazioni di soccorso. Si deve inoltre comprovare la stipulazione di una sufficiente assicurazione di responsabilità civile d'esercizio.

L'insegnamento professionale della vela e del «windsurfing» può essere impartito soltanto da persone che hanno compiuto i 18 anni. Per insegnare la navigazione a vela l'insegnante deve essere in possesso della licenza di condurre della categoria D.

La vigilanza sulle scuole di vela compete all'autorità preposta alla navigazione.

Art. 9 Manifestazioni nautiche

Le manifestazioni nautiche ai sensi della legislazione federale necessitano di un permesso del competente comune rivierasco e dell'autorità preposta alla navigazione.

4. Procedura penale

Art. 10a * Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

La polizia cantonale è competente per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[3].

I guardapesca sono competenti per la riscossione di multe disciplinari concernenti:

  1. l'omissione di recare seco la necessaria licenza di condurre o il certificato di conduzione;
  2. l'omissione di recare seco la licenza di navigazione o il documento d'ammissione;
  3. la pesca professionale;
  4. la pesca alla traina.

La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[4].

5. Disposizione finale

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla LI alla LNI[5]. A tal data vengono abrogate le disposizioni di attuazione dell'ordinanza d'esecuzione del Gran Consiglio della legge federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975[6].

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.11.2000 01.01.2001 atto normativo prima versione -
21.12.2010 01.01.2011 Art. 10 abrogazione 2010, 4818
10.12.2019 01.01.2020 Art. 10a introduzione 2019-030

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.11.2000 01.01.2001 prima versione -
Art. 10 21.12.2010 01.01.2011 abrogazione 2010, 4818
Art. 10a 10.12.2019 01.01.2020 introduzione 2019-030