La presente ordinanza disciplina le tasse per atti d'ufficio e servizi dell'Ufficio della circolazione nel settore dell'ammissione alla circolazione di persone e natanti per la navigazione interna.
877.120
Ordinanza concernente le tasse per la navigazione interna
(OTNI)
Preambolo
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Calcolo delle tasse
Le tasse vengono riscosse forfetariamente, in funzione del tempo impiegato oppure a seconda delle infrastrutture nonché del materiale messi a disposizione.
Se le tasse vengono calcolate in funzione del tempo impiegato, la tariffa oraria ammonta a 140 franchi. Per ogni quarto d'ora iniziato alla persona assoggettata vengono addebitati 35 franchi.
Per atti d'ufficio o servizi urgenti viene riscosso un supplemento. Questo ammonta ad almeno 20 franchi, al massimo alla tassa per l'atto d'ufficio o il servizio corrispondente.
Le spese per esami medici, psicologici e di altro tipo sono a carico del richiedente. Esse sono dovute in aggiunta alle tasse stabilite.
Art. 3 Tasse senza voce di tassa
Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per le spese, per il gratuito patrocinio e per le spese ripetibili nella procedura amministrativa la tassa si conforma all'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative[3].
Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per altri atti d'ufficio o servizi, la tassa viene calcolata in base alle spese generate nonché all'importanza della prestazione e all'interesse alla sua esecuzione.
Occorre tenere conto dei principi di calcolo conformemente al capoverso 2 anche quando la presente ordinanza prevede un quadro tariffario.
Art. 4 Rinuncia alla riscossione di tasse
Per i natanti del Cantone non vengono riscosse tasse.
Nel singolo caso, una tassa può essere condonata del tutto o in parte se per il debitore il pagamento rappresenta un rigore sproporzionato o se una domanda viene respinta.
Art. 5 Competenza
L'Ufficio della circolazione stabilisce le tasse per atti d'ufficio e servizi nel settore dell'ammissione di persone e natanti alla navigazione interna.
Esso decide in merito al condono integrale o parziale di una tassa.
2. Tasse di ammissione
Art. 6 Licenza di condurre
La tassa per il rilascio di una nuova licenza di condurre o di un duplicato ammonta a 40 franchi.
La tassa per la modifica della licenza di condurre ammonta a 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.
Art. 7 Licenza di navigazione
La tassa per la modifica della licenza di navigazione ammonta a 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.
La tassa per il rilascio di una nuova licenza di navigazione o di un duplicato ammonta a 40 franchi.
Per la revoca di licenze di navigazione è dovuta una tassa di 200 franchi.
Art. 8 Tasse per le targhe
Le tasse per il rilascio di targhe ammontano a:
- per coppia di targhe: fr. 40.–
- per targa singola: fr. 20.–
3. Tasse d'esame
Art. 9 Esame di conducente
La tassa per l'esame teorico ammonta a 35 franchi.
La tassa per l'esame di conducente pratico per le categorie A, B e D ammonta a 140 franchi.
Per l'elaborazione della domanda di sostenere l'esame di conducente in un altro Cantone è dovuta una tassa di 30 franchi.
Art. 10 Esame del natante
Le tasse per il collaudo di battelli a remi ammontano a:
- per esami successivi: fr. 35.–
- per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 70.–
- per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 140.–
Le tasse per il collaudo di battelli a vela ammontano a:
- per esami successivi: fr. 70.–
- per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 140.–
- per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 280.–
Le tasse per il collaudo di battelli a motore fino a 6 kilowatt ammontano a:
- per esami successivi: fr. 70.–
- per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 140.–
- per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 280.–
Le tasse per il collaudo di battelli a motore oltre 6 kilowatt ammontano a:
- per esami successivi: fr. 140.–
- per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 210.–
- per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 320.–
Per un onere legato all'esame straordinario viene riscosso un supplemento in funzione del tempo impiegato.
Art. 11 Assenza da un esame
Chi non si presenta a un esame senza un valido motivo, disdice in ritardo la propria iscrizione senza un valido motivo oppure chi non sostiene l'esame per un altro motivo ad egli imputabile è tenuto a versare l'intera tassa di esame.
Una disdetta è considerata tardiva se non perviene all'Ufficio della circolazione almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'esame.
4. Altre tasse
Art. 12 Tasse per permessi
Per l'elaborazione della domanda di gestire una scuola di vela e di windsurf è dovuta una tassa di 140 franchi.
Per l'elaborazione di una domanda per lo svolgimento di una manifestazione nautica è dovuta una tassa di 140 franchi.
Per l'elaborazione di una domanda di permesso per la navigazione a titolo professionale su corsi d'acqua è dovuta una tassa di 140 franchi.
Art. 13 Altre tasse
Per le attestazioni è dovuta una tassa da 10 a 100 franchi, in assenza di una specifica regolamentazione relativa alle tasse.
Per l'ispezione di scuole di navigazione, di vela e di windsurf è dovuta una tassa di 330 franchi.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2022 | 01.01.2023 | atto normativo | prima versione | 2022-037 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 22.11.2022 | 01.01.2023 | prima versione | 2022-037 |