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919.100

Regolamento della commissione per la formazione e la consulenza del Plantahof *

del 19.12.2000 (stato 01.03.2018)

Preambolo

emanato dal Governo il 19 dicembre 2000

ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza sull'agricoltura[1]

Art. 1 Composizione

La commissione è composta di sette membri. La maggioranza dei membri devono essere agricoltori esercitanti l'attività, tra cui almeno due maestri di tirocinio.

Il direttore del Dipartimento competente e il direttore del Plantahof vanno invitati alle sedute. *

Il direttore partecipa alle sedute con voto consultivo.

Per consulenze su questioni particolari si possono chiamare a consulte degli esperti.

Per il resto vigono le disposizioni dell'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni[2].

Art. 2 Compiti

La commissione: *

  1. si occupa di questioni strategiche relative alla formazione e alla consulenza agraria del Plantahof;
  2. funge da organo di elaborazione di idee per lo sviluppo del Plantahof;
  3. sorveglia la scuola e il servizio di consulenza;
  4. giudica questioni particolari relative alla formazione e alla consulenza agraria del Plantahof per conto del direttore del Dipartimento;
  5. esprime un parere su atti normativi in materia di agricoltura;
  6. nel quadro delle prescrizioni federali disciplina il tirocinio agricolo, il riconoscimento delle aziende di tirocinio e lo svolgimento di esami di fine tirocinio.

Art. 3 Sedute

La commissione si riunisce ogni qualvolta ci siano degli affari che lo richiedono, ma almeno una volta all'anno.

Singoli affari possono essere trattati mediante circolazione degli atti.

Per ogni seduta va steso un protocollo.

Art. 4 Attività deliberante

La commissione è in grado di deliberare quando sono presenti almeno quattro membri aventi diritto di voto.

Le delibere sono prese con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente.

I membri sono tenuti a partecipare alle sedute e alle votazioni, salvo nel caso di ricusa, di malattia, di assenza o di altri importanti motivi di impedimento.

Art. 5 Ricusa

Un membro deve ricusarsi se ha un immediato interesse personale in un affare.

Su questioni di ricusa decide la commissione escludendo il membro interessato.

Art. 6 Abrogazione del diritto vigente

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

  1. il regolamento per la commissione per la formazione e la consulenza agraria del 5 dicembre 1995;
  2. il regolamento per la commissione di vigilanza della scuola di agraria Plantahof del 21 novembre 1995.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.12.2000 01.01.2001 atto normativo prima versione -
27.02.2018 01.03.2018 titolo dell'atto normativo modifica 2018-004
27.02.2018 01.03.2018 Art. 1 cpv. 2 modifica 2018-004
27.02.2018 01.03.2018 Art. 2 cpv. 1 modifica 2018-004
27.02.2018 01.03.2018 Art. 2 cpv. 1, a) modifica 2018-004
27.02.2018 01.03.2018 Art. 2 cpv. 1, b) modifica 2018-004
27.02.2018 01.03.2018 Art. 2 cpv. 1, d) modifica 2018-004

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.12.2000 01.01.2001 prima versione -
titolo dell'atto normativo 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 1 cpv. 2 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 2 cpv. 1 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 2 cpv. 1, a) 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 2 cpv. 1, b) 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 2 cpv. 1, d) 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004