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Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni

(LSE; Legge sullo sviluppo economico)

del 27.08.2015 (stato 01.01.2021)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 84 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 12 maggio 2015[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e obiettivi

Il Cantone promuove lo sviluppo economico sul suo territorio in particolare al fine di:

  1. incrementare la competitività e la capacità di innovazione della piazza economica dei Grigioni;
  2. mantenere o aumentare il valore aggiunto nel Cantone;
  3. garantire i posti di lavoro esistenti e crearne di nuovi.

Art. 2 Principi della promozione

La promozione è orientata alle esportazioni e considera lo sviluppo sostenibile dell'economia e dello spazio economico secondo aspetti economici, ecologici e sociali.

Sono degni di promozione i progetti che portano un beneficio all'economia.

Art. 3 Strumenti di promozione

Per la promozione è possibile concedere contributi e prestiti, procedere ad affiliazioni e a partecipazioni, svolgere attività proprie, contrarre fideiussioni nonché acquistare e mettere a disposizione fondi.

Art. 4 Contributi e prestiti

Fatte salve disposizioni divergenti, contributi e prestiti conformemente alla presente legge ammontano al massimo al 25 per cento delle spese computabili.

I limiti massimi per contributi e prestiti stabiliti nella presente legge possono essere raddoppiati se si tratta di un progetto:

  1. che porta un importante beneficio all'economia; o
  2. che concerne l'infrastruttura di sviluppo centrale di un comune o di una zona che si estende su più comuni, la quale contribuisce comprovatamente al mantenimento dell'insediamento decentralizzato oppure rafforza i centri regionali.

I contributi e i prestiti vengono versati quale finanziamento complementare una tantum, ad eccezione di quelli versati conformemente agli articoli 13, 14, 15, 17, 24 e 25.

I prestiti vengono concessi per una durata massima di 15 anni.

Art. 5 Partecipazioni e affiliazioni

Il Cantone può assumere partecipazioni e procedere ad affiliazioni in istituzioni e organizzazioni che con la loro attività migliorano le condizioni quadro per lo sviluppo economico sul suo territorio.

Art. 6 Attività proprie

Il Cantone può svolgere attività proprie nonché sostenere terzi nei loro progetti.

Art. 7 Fideiussioni per PMI

Il Cantone può concedere fideiussioni nel quadro di progetti per i quali la CF OST-SUD cooperativa di fideiussione per PMI ha concesso una fideiussione. È possibile una deroga al principio dell'orientamento alle esportazioni.

La fideiussione può essere concessa al massimo nella stessa misura.

Art. 8 Fondi

Il Cantone può garantire la disponibilità di fondi per lo sviluppo economico in ubicazioni dotate di potenziale economico.

A questo proposito, dopo aver sentito il comune di ubicazione, può acquisire, urbanizzare e trasferire a terzi dei fondi.

L'acquisto e il trasferimento di fondi avviene alle condizioni di mercato.

Art. 9 Misure federali

Il Cantone si assume gli obblighi per i progetti promossi nel quadro della politica regionale della Confederazione.

Esso può sostenere e attuare misure di promozione della Confederazione e di organizzazioni internazionali.

Art. 10 Coordinamento delle procedure

Il Cantone sostiene con servizi le imprese che intendono insediarsi nei Grigioni o che sono già attive nei Grigioni.

Tali servizi vengono forniti integralmente da un ufficio di riferimento.

I servizi e i processi in relazione a progetti complessi sono coordinati da un ufficio cantonale con competenze decisionali in questioni procedurali.

Art. 11 Statistica e basi economiche

Il Cantone sostiene i rilevamenti statistici della Confederazione e rileva ulteriori dati importanti dal punto di vista economico.

2. Innovazione

Art. 12 Progetti innovativi

Il Cantone può promuovere progetti di sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi.

Art. 13 Reti di competenza

Il Cantone può promuovere reti di competenza che comprendono più politiche settoriali.

Art. 14 Trasferimento di conoscenze e tecnologie

Il Cantone può:

  1. promuovere formazioni e perfezionamenti professionali riferiti ai progetti per rafforzare il trasferimento di conoscenze e tecnologie nonché lo sviluppo delle conoscenze;
  2. promuovere progetti nel quadro della strategia della Confederazione per rafforzare il trasferimento di conoscenze e tecnologie.

Art. 15 Istituti di ricerca

Il Cantone può promuovere istituti di ricerca se:

  1. con la loro attività forniscono un contributo al rafforzamento dell'economia regionale; o se
  2. esiste un potenziale per creare una rete di attività insieme alle aziende.

3. Sviluppo regionale e della piazza economica *

Art. 16 Sviluppo regionale

Il Cantone può promuovere progetti di comuni e altri enti per lo sviluppo regionale, in particolare per il rafforzamento di centri regionali.

Esso può promuovere progetti propri che migliorano le condizioni quadro per lo sviluppo economico sul suo territorio.

Art. 17 Enti responsabili regionali

Il Cantone può sostenere enti responsabili regionali nell'attuazione di misure volte al sostegno dell'economia.

Il Cantone concede a ogni ente regionale un contributo base annuale pari almeno a 20 000 franchi per l'attività di base dello sviluppo regionale. *

Per lo sviluppo regionale, il Cantone può concedere dei contributi fino al 50 per cento alle spese per il personale di un ente responsabile regionale, se è data una strategia regionale di sviluppo della piazza economica approvata. *

Il Cantone può sostenere l'elaborazione di studi e strategie per l'attuazione di progetti contenuti nella strategia regionale di sviluppo della piazza economica con contributi pari al massimo al 50 per cento delle spese. *

Il Cantone prende atto delle strategie regionali di sviluppo della piazza economica che gli enti responsabili regionali devono emanare. *

Art. 18 Infrastrutture di rilevanza sistemica

Il Gran Consiglio concede un credito quadro d'impegno a tempo determinato fino al 2030 per la promozione di infrastrutture di rilevanza sistemica. *

Sulla base di strategie regionali di sviluppo della piazza economica, il Cantone può promuovere progetti infrastrutturali di rilevanza sistemica se:

  1. contribuiscono al rafforzamento del sistema turistico regionale nonché all'orientamento strategico della destinazione turistica e hanno un effetto di importanza cantonale; e se
  2. rispondono a un'esigenza di tutta l'economia.

Art. 19 Impianti sportivi

Il Cantone può promuovere la costruzione e il rinnovo di impianti sportivi di importanza nazionale, cantonale o regionale.

4. Turismo

Art. 20 Infrastrutture 1. Attività ricettiva

Il Cantone può promuovere progetti infrastrutturali di strutture ricettive se:

  1. contribuiscono a garantire un'offerta concorrenziale di strutture ricettive; e se
  2. contribuiscono allo sviluppo turistico regionale.

Art. 21 2. Impianti di risalita

Sulla base di strategie regionali di sviluppo della piazza economica, il Cantone può promuovere la costruzione, il rinnovo e lo sviluppo di impianti di trasporto e di impianti di innevamento.

Art. 22 3. Altre infrastrutture turistiche

Il Cantone può promuovere la costruzione, il rinnovo e lo sviluppo di altre infrastrutture turistiche se:

  1. rispondono a un'esigenza di tutta l'economia;
  2. vengono coordinate con altre misure promozionali e se
  3. sono accessibili al pubblico.

Art. 23 Manifestazioni

Il Cantone può promuovere manifestazioni.

Art. 24 Grigioni Vacanze

Il Cantone può promuovere le attività svolte da Grigioni Vacanze con contributi fino a un massimo dell'80 per cento della spesa.

La promozione avviene con un mandato di prestazioni.

5. Altri provvedimenti

Art. 25 Istituzioni e organizzazioni

Il Cantone può promuovere istituzioni e organizzazioni che con la loro attività migliorano le condizioni quadro per lo sviluppo economico sul suo territorio.

Art. 26 Promozione regionale

Il Cantone favorisce la promozione regionale per la piazza economica e abitativa dei Grigioni.

Art. 27 Marchio regionale

Il Cantone gestisce un proprio marchio regionale. Esso può delegare a terzi i compiti a ciò associati.

Esso può promuovere progetti per la divulgazione e lo sviluppo del marchio con contributi fino a un massimo dell'80 per cento della spesa.

Le prestazioni promozionali conformemente alla presente legge possono essere vincolate all'utilizzo del marchio regionale.

Art. 28 Cooperazioni

Il Cantone può promuovere progetti di cooperazione interaziendali.

Art. 29 Studi e strategie

Il Cantone può promuovere l'elaborazione di studi e strategie.

Art. 30 Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

Il Cantone può promuovere progetti che portano a un allacciamento in funzione delle esigenze delle imprese a tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

6. Competenze e rimedi legali

Art. 31 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio stabilisce di propria iniziativa nel preventivo i crediti per le spese ai sensi della presente legge.

Art. 32 Governo

L'esecuzione della presente legge compete al Governo.

Il Governo è competente in via definitiva per la garanzia della disponibilità di fondi per lo sviluppo economico conformemente all'articolo 8.

Se nella procedura ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 sono coinvolti più dipartimenti, il Governo dispone il coordinamento delle procedure.

Art. 33 Rimedi giuridici

Le decisioni del dipartimento in merito a prestazioni promozionali per le quali non vi è un diritto sono impugnabili con ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

7. Disposizione finale *

Art. 34 * Disposizione transitoria

Fino alla fine del 2023, nei casi corrispondenti il Cantone può concedere prestazioni promozionali anche se la strategia regionale di sviluppo della piazza economica non è approvata.

Egress

2015-056

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.08.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-056
17.06.2020 01.01.2021 Titolo 3. modifica 2020-064
17.06.2020 01.01.2021 Art. 17 cpv. 2 introduzione 2020-064
17.06.2020 01.01.2021 Art. 17 cpv. 3 introduzione 2020-064
17.06.2020 01.01.2021 Art. 17 cpv. 4 introduzione 2020-064
17.06.2020 01.01.2021 Art. 17 cpv. 5 introduzione 2020-064
17.06.2020 01.01.2021 Titolo 7. introduzione 2020-064
17.06.2020 01.01.2021 Art. 34 introduzione 2020-064
18.06.2020 01.01.2021 Art. 18 cpv. 1 modifica 2020-066

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.08.2015 01.01.2016 prima versione 2015-056
Titolo 3. 17.06.2020 01.01.2021 modifica 2020-064
Art. 17 cpv. 2 17.06.2020 01.01.2021 introduzione 2020-064
Art. 17 cpv. 3 17.06.2020 01.01.2021 introduzione 2020-064
Art. 17 cpv. 4 17.06.2020 01.01.2021 introduzione 2020-064
Art. 17 cpv. 5 17.06.2020 01.01.2021 introduzione 2020-064
Art. 18 cpv. 1 18.06.2020 01.01.2021 modifica 2020-066
Titolo 7. 17.06.2020 01.01.2021 introduzione 2020-064
Art. 34 17.06.2020 01.01.2021 introduzione 2020-064