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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla metrologia

del 04.03.1994 (stato 01.01.2007)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 4 marzo 1994[1]

in base all'art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale[2]

Art. 1 Designazione

Laddove la presente ordinanza usa termini che citano unicamente il sesso maschile o quello femminile, questi valgono per entrambi i sessi, se dal senso dell'ordinanza non risulta altrimenti.

Art. 2 Scopo

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della legislazione federale sulla metrologia nel Cantone.[3]

Art. 3 Organizzazione e autorità

L'Ufficio di polizia esercita la vigilanza sull'esecuzione della legislazione federale sulla metrologia.

Il verificatore sottostà al capo dell'Ufficio di polizia.

Il verificatore può valersi della collaborazione di assistenti verificatori o di ausiliari per compiti non di polizia.

Art. 4 Circondario di verifica

Il Cantone dei Grigioni forma un unico circondario di verifica.

All'occorrenza il Governo può disporre la costituzione di ulteriori circondari di verifica. Ogni circondario di verifica viene dotato di almeno un verificatore.

Art. 5 Ufficio di verifica

L'ufficio di verifica è situato a Coira. Il Governo può disporre il suo trasferimento.

Art. 6 Verificatori

I verificatori sono incaricati cantonali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza sul rapporto di servizio dei dipendenti del Cantone dei Grigioni[4].

La nomina dei verificatori avviene ad opera del Governo a tempo indeterminato.

I verificatori vengono immessi in officio dal capo dell'Ufficio di polizia.

Art. 7 Addetti alle pese pubbliche

Gli addetti alle pese pubbliche vengono nominati dal capo dell'Ufficio di polizia su proposta del verificatore. Gli addetti alle pese pubbliche vengono immessi in officio dal verificatore.

Essi sottostanno alla vigilanza del verificatore, il quale provvede pure alla loro istruzione e aggiornamento.

Art. 8 Compiti del verificatore

Il verificatore provvede alla corretta applicazione ed esecuzione della legislazione federale sulla metrologia.

Nel singolo caso ne fanno parte segnatamente i seguenti compiti:

  1. verificazione di tutti gli apparecchi di misurazione soggetti all'obbligo di verificazione, che vengono impiegati o tenuti sottomano nel commercio e nell'industria;
  2. esecuzione dei compiti risultanti dall'ordinanza federale sulle dichiarazioni[5];
  3. riscossione delle tasse;
  4. verificazione degli apparecchi per la misurazione dei gas di scarico;
  5. tenuta dei registri con le bilance soggette all'obbligo di verificazione;
  6. ispezioni generali periodiche e controlli generali degli strumenti di misurazione utilizzati e tenuti sottomano in commercio e in servizio;
  7. vigilanza sugli addetti alle pese;
  8. stesura del rapporto sul settore delle verificazioni;
  9. confisca di strumenti illeciti di misurazione.

Il verificatore può impiegare assistenti di verificazione con formazione o ausiliari soltanto per svolgere i compiti di cui alle lettere a - d.

Al verificatore non è consentito né commerciare con strumenti di misurazione né ripararli per terzi o eseguire servizi.

Art. 9 Strumenti di misurazione del verificatore

Tutti gli strumenti di misurazione del verificatore sono di proprietà del Cantone.

Gli ausili necessari nonché il materiale di consumo per l'esecuzione dei lavori di verificazione vengono messi gratuitamente a disposizione del verificatore da parte del Cantone.

Art. 10 Bilance pubbliche

Sono bilance pubbliche le pese a ponte a disposizione di chiunque intende pesare della merce. Il verificatore tiene un elenco delle bilance pubbliche.

Il proprietario di una pesa a ponte pubblica deve essere in possesso di un permesso dell'autorità di vigilanza per la tenuta in funzione della bilancia.

Il permesso viene rilasciato se è garantito un esercizio corretto e una manutenzione impeccabile delle bilance pubbliche nonché se è designato un addetto.

Art. 11 Esercizio delle bilance pubbliche

Le bilance pubbliche devono essere tenute regolarmente aperte nei giorni feriali. Gli orari di pesa devono essere pubblicati in forma adatta.

Le tasse per l'uso di bilance pubbliche vengono fissate dal Governo.

Art. 12 Ispezione

Per l'ispezione il verificatore deve avere in ogni momento libero accesso a negozi, garage, locali per l'immagazzinamento e la produzione, esercizi e alberghi aperti al pubblico come pure ad altri impianti per la vendita e il commercio.

Art. 13 Responsabilità

Colui che usa gli strumenti è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni sulla verificazione e la metrologia. Il proprietario risponde sussidiariamente dell'osservanza delle prescrizioni determinanti.

Art. 14 Provvedimenti, confisca degli strumenti di misurazione

Se gli strumenti di misurazione vengono impiegati illegalmente, il verificatore provvede immediatamente al ripristino dello stato legale.

Se non è possibile ripristinare immediatamente lo stato legale, il verificatore può impedire l'ulteriore uso dello strumento di misurazione mediante confisca, piombatura o altre misure adatte. Resta riservato l'articolo 248 del codice penale.[6]

Art. 16 Procedura penale

Il verificatore e gli assistenti sono tenuti a notificare per iscritto all'Ufficio di polizia le contravvenzioni alla legge federale sulla metrologia, il quale si occuperà di sporgere denuncia penale.

L'azione penale e il giudizio delle contravvenzioni alla legge federale sulla metrologia[7] è compito delle autorità penali ordinarie.

Art. 17 Tasse e spese

Per l'esecuzione dei lavori di verificazione il verificatore riscuote delle tasse e degli indennizzi fissati nell'ordinanza federale sugli emolumenti di verificazione[8] da colui che usa lo strumento di misurazione.

Oltre alle tasse possono essere fatturate in modo particolare spese per viaggi, trasporti dei pesi, uso di speciali apparecchi e l'impiego di ausiliari. Le aliquote delle spese vengono stabilite dal Governo.

Le tasse e le spese vengono fatturate dal verificatore e riscosse sul posto.

Art. 18 Indennizzo del verificatore

Il verificatore ha diritto all'intero ricavo di tutte le tasse e spese di verificazione. Se non possono essere riscossi né indennizzi né tasse, il verificatore ha diritto all'indennizzo delle spese da parte del Cantone.

Se non possono essere riscossi né indennizzi né tasse, il verificatore ha diritto all'indennizzo delle spese da parte del Cantone.

Per l'esecuzione dell'ordinanza sulle dichiarazioni come pure per l'attuazione delle ispezioni generali il verificatore viene indennizzato secondo l'aliquota oraria dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione.

L'indennizzo per il disbrigo dei lavori generali d'ufficio, la manutenzione del materiale di proprietà dello Stato, la tenuta dell'elenco degli utilizzatori, proprietari e costruttori di strumenti di misurazione soggetti a verificazione nonché per l'esame dei pesi dell'ufficio di verificazione avviene mediante il versamento di un importo forfettario stabilito dal Governo.

Il pagamento delle spese computabili del verificatore viene effettuato secondo le aliquote previste dalle disposizioni di attuazione dell'ordinanza sul personale[9].

Art. 19 Responsabilità

Il Cantone dei Grigioni risponde dei danni arrecati dal verificatore o dagli ausiliari da lui impiegati nello svolgimento dei lavori di verificazione.

Il regresso sul verificatore si conforma alla legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico[10].

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994 e sostituisce l'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla metrologia del 24 maggio 1983.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
04.03.1994 01.07.1994 atto normativo prima versione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 15 abrogazione 2006, 5024

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 04.03.1994 01.07.1994 prima versione -
Art. 15 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 5024