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938.200

Legge sulla Banca cantonale grigione

del 29.11.1998 (stato 01.01.2016)

Preambolo

accettata dal Popolo il 29 novembre 1998[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica, nome, sede

La Banca cantonale grigione è un istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira.

Essa può istituire succursali.

Art. 2 Scopo

La Banca cantonale grigione offre le prestazioni di servizio conformi agli usi bancari e tiene conto nella sua attività aziendale quale banca generale delle esigenze di tutte le cerchie della popolazione, dell'economia privata e dell'ente pubblico. Essa contribuisce in questo quadro a uno sviluppo equilibrato dell'economia grigione.

Art. 3 Zona d'attività

La zona d'attività della Banca comprende il territorio del Cantone dei Grigioni.

La Banca può svolgere affari al di fuori del Cantone, se l'adempimento del suo scopo nel Cantone non ne viene pregiudicato.

Art. 4 Attività aziendale

La Banca deve essere gestita secondo principi commerciali e deve conseguire un adeguato utile.

Essa può collaborare con altre banche cantonali e istituzioni comunitarie di banche e contrarre partecipazioni per adempiere allo scopo aziendale.

La Banca può acquistare e vendere immobili.

Art. 5 Garanzia dello Stato

Il Cantone dei Grigioni risponde di tutti gli obblighi della Banca, ove non bastino i suoi propri mezzi.

Non vi è alcuna garanzia statale per il capitale di partecipazione e per gli obblighi postergati valevoli come capitale proprio.

Art. 5a * Indennizzo della garanzia statale

La Banca versa al Cantone un indennizzo quale compensazione per la garanzia statale.

Questa ammonta annualmente allo 0,5 per cento dei mezzi propri necessari secondo le direttive bancarie. *

Qualora i mezzi propri comprovati superino il 20 per cento dell'importo necessario secondo la legislazione bancaria, l'indennizzo si riduce secondo il grado di copertura di al massimo il 40 per cento.

2. Finanziamento

Art. 7 Mezzi propri

Sono mezzi propri della Banca il capitale di dotazione e il capitale di partecipazione nonché le riserve. La Banca può procurarsi ulteriori mezzi propri mediante l'assunzione di obblighi postergati ai sensi delle disposizioni della legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

Art. 8 Capitale di dotazione

Il Cantone mette a disposizione della Banca il capitale di dotazione. *

Il Gran Consiglio fissa di propria competenza l'ammontare massimo del capitale di dotazione tenendo conto delle disposizioni della legge federale sulle banche e le casse di risparmio. *

Su proposta della Banca, il Governo decide sulla misura dell'utilizzo del capitale di dotazione. *

Su proposta della Banca, il Governo può decidere rimborsi del capitale di dotazione. Sono determinanti le esigenze economico-aziendali della Banca. *

Sia in caso di aumento che anche di riduzione del capitale di dotazione deve essere versato un sovrapprezzo calcolato in base al valore intrinseco della Banca. Il valore intrinseco corrisponde al capitale proprio comprovato più le riserve occulte sugli immobili negli investimenti materiali. *

Art. 9 Capitale di partecipazione

Il Consiglio di Banca è autorizzato a emettere buoni di partecipazione. Il capitale di partecipazione non può superare la metà del capitale di dotazione.

I buoni di partecipazione danno diritto a un dividendo che corrisponde proporzionalmente alla distribuzione degli utili al Cantone, a una proporzionata aliquota del risultato di un'eventuale liquidazione e, fatta salva una decisione differente del Consiglio di Banca, a percepire nuovi buoni di partecipazione. Ai buoni di partecipazione non sono abbinati diritti di partecipazione. *

In caso di aumento del capitale di partecipazione deve essere versato un sovrapprezzo. Il valore intrinseco della Banca costituisce la base per il suo calcolo. *

Le particolarità sono disciplinate da un regolamento emanato dal Consiglio di Banca. *

Art. 10 Riserve

La Banca costituisce altri mezzi propri aumentando le riserve.

Art. 11 Mezzi di terzi

La Banca si procura il rimanente capitale d'esercizio nelle consuete forme bancarie.

3. Organizzazione

Art. 12 Organi

Sono organi della Banca:

  1. il Consiglio di Banca;
  2. la Direzione;
  3. la revisione interna;
  4. la società di audit.

3.1. Consiglio di Banca

Art. 13 Compiti

Il Consiglio di Banca è il supremo organo della Banca. Esso stabilisce i principi della politica aziendale e il quadro dell'attività aziendale. Esso emana a tale scopo le disposizioni regolamentari e sorveglia la loro applicazione.

Esso esercita il controllo e la vigilanza sulla gestione degli affari. Ad esso sottostà la revisione interna. *

Esso nomina i membri della Direzione nonché il capo della revisione interna. *

Nella sua competenza rientrano in particolare anche i seguenti compiti: *

  1. determinare i principi relativi alla gestione dei rischi;
  2. emettere buoni di partecipazione;
  3. approvare il preventivo annuale;
  4. approvare il rapporto di gestione a destinazione del Governo;
  5. decidere sull'impiego dell'utile annuo;
  6. adempiere alle competenze affidategli dal regolamento;
  7. prendere atto dei rapporti sull'andamento degli affari e sul controllo.

L'organizzazione del Consiglio di Banca viene stabilita in un regolamento da esso emanato. *

Art. 14 * Composizione, periodo di carica

Il Consiglio di Banca è composto da sette membri. Il periodo di carica è di quattro anni. I membri sono rieleggibili.

Il periodo di carica è di 12 anni. *

In presenza di un motivo grave, il Governo può destituire un membro del Consiglio di Banca in ogni momento. *

All'uscita di un membro il suo successore ne assume le funzioni per il resto del periodo di carica.

Art. 15 * Requisiti per la nomina, esclusione *

I membri del Consiglio di Banca devono godere di un'ottima reputazione e garantire un'attività commerciale ineccepibile.

… *

Parenti e affini fino al secondo grado, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Banca.

3.2. 3.2. … *

3.3. 3.3. … *

Art. 18 * Posizione del presidente della Banca *

Il presidente della Banca sorveglia l'attività della Direzione e della revisione interna. A norma delle competenze date egli trasmette al Consiglio di Banca le informazioni ricevute. *

Egli rappresenta la Banca di fronte alle autorità politiche.

3.4. Direzione

Art. 19 Compiti

Alla Direzione è affidata la gestione diretta della Banca e la sua rappresentanza di fronte a terzi. Essa decide tutti gli affari che non sono affidati dalla legislazione a un altro organo per essere decisi.

Il Consiglio di Banca regola la composizione, i compiti e l'organizzazione della Direzione.

3.5. Organi di controllo *

Art. 20 * Revisione interna *

La revisione interna svolge in modo indipendente i suoi compiti secondo le norme deontologiche vigenti e un regolamento emanato dal Consiglio di Banca. Esso dispone di un diritto di verifica completo per tutti gli affari della Banca e coordina i suoi compiti con quelli della società di audit. *

La revisione interna ha in particolare il compito di verificare la gestione e di controllare inoltre il rispetto delle disposizioni legislative, nonché dei regolamenti emanati dagli organi della Banca, istruzioni e disposizioni interne. *

Art. 21 Società di audit *

I compiti della società di audit si conformano alle disposizioni della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, nonché alla legislazione in materia di vigilanza sui mercati finanziari. *

4. Vigilanza

Art. 22 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari *

La Banca è soggetta all'ampia vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari secondo le disposizioni in materia di vigilanza. *

5. 5. … *

Art. 23 * Gran Consiglio

Nel quadro dei suoi compiti di alta vigilanza, il Gran Consiglio prende atto del rapporto di gestione. *

Art. 24 * Governo

Il Governo nomina il presidente e il vicepresidente della Banca, gli altri membri del Consiglio di Banca e approva il rapporto di gestione. *

Il Governo:

  1. esercita la vigilanza sulla Banca, per quanto questa non competa all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
  2. nomina su proposta del Consiglio di Banca la società di audit;
  3. fissa il compenso spettante al Consiglio di Banca.

6. Disposizioni diverse *

Art. 25 * Conto annuale, utile annuo *

La Banca chiude il conto annuale allestito secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni e della legge federale sulle banche e le casse di risparmio. L'anno d'esercizio della Banca corrisponde all'anno civile. *

L'utile annuo deve essere utilizzato per costituire riserve, indennizzare la garanzia statale, versare un dividendo sui buoni di partecipazione, per ripartire utili al Cantone, nonché per alimentare il fondo dei sussidi. *

7. 7. … *

Art. 26 Segreto bancario e segreto aziendale

Tutte le persone, che sulla base della loro attività sono a conoscenza degli interessi aziendali della Banca, sono vincolate al segreto bancario, al segreto professionale e al segreto aziendale. Il segreto professionale è illimitato nel tempo.

Art. 26a * Personale

Il rapporto di lavoro dei collaboratori della Banca è di diritto privato. Per questo valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni, se disposizioni contrattuali, regolamenti o altri atti normativi non prevedono divergenze ammesse dal Codice delle obbligazioni.

Art. 26b * Astensione

I membri del Consiglio di Banca, nonché i collaboratori della Banca devono astenersi dall'elaborare e dal decidere in merito ad affari da cui loro stessi, il loro coniuge, i loro parenti e affini fino al secondo grado oppure persone con cui vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto possono avere un interesse personale diretto.

Per queste persone l'obbligo d'astenersi vale anche in caso di affari con la propria ditta o con persone giuridiche e società di persone di cui sono membri della Direzione, dell'amministrazione o dell'organo di revisione.

Art. 27 Responsabilità *

La responsabilità civile della Banca, dei suoi organi e dei suoi collaboratori si conforma alle disposizioni del diritto federale. *

8. Disposizioni finali

Art. 28 Entrata in vigore

La presente legge viene dichiarata in vigore dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo[2].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
29.11.1998 01.10.1999 atto normativo prima versione -
20.04.2004 01.01.2005 Art. 5a introduzione -
18.04.2005 01.08.2005 Art. 8 cpv. 1 modifica -
18.04.2005 01.08.2005 Art. 8 cpv. 2 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 6 abrogazione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 8 cpv. 3 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 8 cpv. 4 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 8 cpv. 5 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 9 cpv. 2 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 9 cpv. 3 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 9 cpv. 4 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 12 cpv. 1, b) modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 12 cpv. 1, c) modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 12 cpv. 1, d) modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 13 cpv. 3 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 13 cpv. 4 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 13 cpv. 5 introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 14 revisione totale -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 15 revisione totale -
21.10.2008 01.04.2009 Titolo 3.2. abrogazione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 16 abrogazione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 17 abrogazione -
21.10.2008 01.04.2009 Titolo 3.3. modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 18 revisione totale -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 20 revisione totale -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 23 revisione totale -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 24 revisione totale -
21.10.2008 01.04.2009 Titolo 6. modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 25 revisione totale -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 26a introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 26b introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 27a introduzione -
22.12.2015 01.01.2016 Art. 5a cpv. 2 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 8 cpv. 5 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 1, c) modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 1, d) modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 2 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 3 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 4, d) modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 4, e) modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1bis introduzione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1ter introduzione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 15 modifica titolo 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2 abrogazione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Titolo 3.3. abrogazione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 18 modifica titolo 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 18 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Titolo 3.5. modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 20 modifica titolo 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 20 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 20 cpv. 2 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 21 modifica titolo 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 21 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 22 modifica titolo 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 22 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Titolo 5. abrogazione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 23 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 2, a) modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 2, b) abrogazione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 2, c) abrogazione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 2, d) modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 24 cpv. 2, e) introduzione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Titolo 6. modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 25 modifica titolo 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 25 cpv. 2 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Titolo 7. abrogazione 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 27 modifica titolo 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 27 cpv. 1 modifica 2015-055
22.12.2015 01.01.2016 Art. 27a abrogazione 2015-055

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 29.11.1998 01.10.1999 prima versione -
Art. 5a 20.04.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 5a cpv. 2 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 6 21.10.2008 01.04.2009 abrogazione -
Art. 8 cpv. 1 18.04.2005 01.08.2005 modifica -
Art. 8 cpv. 2 18.04.2005 01.08.2005 modifica -
Art. 8 cpv. 3 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 8 cpv. 4 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 8 cpv. 5 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 8 cpv. 5 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 9 cpv. 2 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 9 cpv. 3 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 9 cpv. 4 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 12 cpv. 1, b) 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 12 cpv. 1, c) 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 12 cpv. 1, c) 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 12 cpv. 1, d) 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 12 cpv. 1, d) 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 13 cpv. 2 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 13 cpv. 3 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 13 cpv. 3 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 13 cpv. 4 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 13 cpv. 4, d) 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 13 cpv. 4, e) 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 13 cpv. 5 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 14 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 14 cpv. 1bis 22.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-055
Art. 14 cpv. 1ter 22.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-055
Art. 15 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 15 22.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-055
Art. 15 cpv. 2 22.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-055
Titolo 3.2. 21.10.2008 01.04.2009 abrogazione -
Art. 16 21.10.2008 01.04.2009 abrogazione -
Art. 17 21.10.2008 01.04.2009 abrogazione -
Titolo 3.3. 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Titolo 3.3. 22.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-055
Art. 18 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 18 22.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-055
Art. 18 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Titolo 3.5. 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 20 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 20 22.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-055
Art. 20 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 20 cpv. 2 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 21 22.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-055
Art. 21 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 22 22.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-055
Art. 22 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Titolo 5. 22.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-055
Art. 23 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 23 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 24 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 24 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 24 cpv. 2, a) 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 24 cpv. 2, b) 22.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-055
Art. 24 cpv. 2, c) 22.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-055
Art. 24 cpv. 2, d) 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 24 cpv. 2, e) 22.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-055
Titolo 6. 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Titolo 6. 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 25 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 25 22.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-055
Art. 25 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 25 cpv. 2 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Titolo 7. 22.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-055
Art. 26a 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 26b 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 27 22.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-055
Art. 27 cpv. 1 22.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-055
Art. 27a 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 27a 22.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-055