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960.110

Ordinanza concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni

(OTD)

del 15.12.2020 (stato 01.01.2021)

Preambolo

emanata dal Governo il 15 dicembre 2020

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Art. 1 Competenze

Indipendentemente dall'ammontare dell'uscita, il Governo decide in merito:

  1. alla concessione di sussidi;
  2. all'ammontare dei mezzi per progetti e provvedimenti propri;
  3. alla quota cantonale e all'ammontare del finanziamento nel quadro di partecipazioni e cooperazioni.

Ogni Dipartimento è competente per l'evasione di domande di promozione che rientrano nel rispettivo settore di competenza materiale.

Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità:

  1. garantisce che i mezzi provenienti dal credito d'impegno quadro vengano inseriti nel preventivo e conteggiati ogni anno;
  2. coordina l'attività di rapporto;
  3. determina eventuali ulteriori processi e direttive amministrative.

Art. 2 Organizzazione specializzata

Il finanziamento dell'organizzazione specializzata avviene mediante un mandato di prestazioni.

In linea di principio le domande di promozione devono essere presentate all'organizzazione specializzata per la valutazione prima che venga concesso il sussidio.

Di norma il Dipartimento competente richiede una valutazione all'organizzazione specializzata prima di realizzare progetti e provvedimenti propri o prima di avviare cooperazioni e partecipazioni.

Art. 3 Requisito della promozione

Possono essere promossi solo progetti che contribuiscono a raggiungere uno degli obiettivi conformemente all'articolo 1 della legge, nonché:

  1. che hanno ad oggetto o che possono comportare un cambiamento basato sulle tecnologie digitali dei processi, dei prodotti, dei servizi e dei modelli di business; oppure
  2. che possono trasmettere competenze alle persone, in particolare ai lavoratori, e metterle in condizione di avviare, accompagnare e attuare un tale cambiamento basato sulle tecnologie digitali.

In linea di principio progetti di singole aziende possono essere promossi solo se è lecito attendersi un effetto moltiplicatore per accelerare la trasformazione digitale o se sono di particolare importanza cantonale o regionale.

Art. 4 Sussidiarietà

Il finanziamento di progetti e provvedimenti propri è ammesso solo se questi ultimi non possono essere promossi in forza di disposizioni previste da leggi speciali o se non sono disponibili mezzi sufficienti da un altro credito.

Art. 5 Inoltro delle domande

Le domande di promozione possono essere inoltrate al Dipartimento competente o all'organizzazione specializzata.

Art. 6 Rapporto

Il rapporto al Gran Consiglio viene presentato nel quadro del messaggio relativo al conto annuale.

Egress

2020-067

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
15.12.2020 01.01.2021 atto normativo prima versione 2020-067

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 15.12.2020 01.01.2021 prima versione 2020-067