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Legge sui colori e sigillo del Cantone

Preambolo

Legge

sui colori e sigillo del Cantone

(del 25 maggio 1803)

I CONSIGLI DEL CANTONE TICINO

hanno risoluto:

Art. 1

I colori del Cantone Ticino sono il rosso e azzurro.

Il colore rosso corrisponde alla cromia no. 032, il colore azzurro alla cromia no. 293 della scala Pantone, come alla figura 1.

Nella bandiera militare e nello stendardo (bandiera oblunga) i colori sono disposti orizzontalmente (senso della fascia), e il rosso è in alto: nello scudo e nello stendardo i colori sono disposti verticalmente e il rosso è alla sinistra di chi guarda (destra araldica).

Art. 2

Il sigillo del Cantone Ticino avrà per impronta un campo di figura ovale tagliato verticalmente in due parti. A destra sarà collocato il color rosso ed a sinistra l’ azzurro. Si le ggerà nella circonferenza dell’ ovale da una parte “Federazione Elvetica” [2] e dall’ altra “Cantone Ticino”. La fronte presenterà due rami intrecciati di ulivo, ed il piedestal lo un’ iscrizione denotante a quale dei due consigli appartenga.

Art. 3

… [3] Data dell’ entrata in vigore: 26 maggio 1803. Fig. 1 [4] Definizione dei colori Rosso: scala Pantone 032 Per la stampa in quadricromia: magenta 91%, yellow 87% A zzurro: scala Pantone 293 Per la stampa in quadricromia: cyan 100%, magenta 56% [1] Art. modificato dalla L 19.2.2001; in vigore dal 5.2.2002 - BU 2002, 27; precedente modifica: BU 1922, 252. [2] All’iscrizione di Federazione Elvetica è stata sostituita coll’andar del tempo quella di Confederazione Svizzera - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48. [3] Avvertimento. Un 3° articolo della L riguardava il costume de’ membri del Gran Consiglio, ma è andato in disuso - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48. [4] Figura introdotta dalla L 19.2.2001; in vigore dal 5.2.2002 - BU 2002, 28.