La Convenzione disciplina in particolare:
- la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino;
- la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE;
- l’elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;
- i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE giusta l’articolo 7 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l’articolo 4 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»). Collaborazione