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Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

Preambolo

Convenzione

fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione,

l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

(23 settembre 2008)

visto l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone

nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di

Schengen e Dublino:

Sezione 1

Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1

La Convenzione disciplina in particolare:

  1. la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino;
  2. la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE;
  3. l’elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;
  4. i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE giusta l’articolo 7 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l’articolo 4 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»). Collaborazione

Art. 2

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e di Dublino.

La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall’AAS e dall’AAD.

Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.

Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi. Sezione 2 Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Art. 3

Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto. Trasmissione delle informazioni

Art. 4

Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di contatto.

La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.

Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati. Coordinamento

Art. 5

Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.

Coordinano la trasposizione nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD, in particolare per l’aspetto temporale.

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Sezione 3 Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino Contributo dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE

Art. 6

I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.

Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE.

Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.

Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione. Notifica

Art. 7

La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e di Dublino. Procedura d’adozione

Art. 8

La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti dell’UE come anche ai termini necessari.

Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell’UE riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere giusta l’articolo 5 capoverso 1. Trasposizione

Art. 9

La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.

Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di trasposizione. Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi Rapporto

Art. 10

La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 AAS e dell’articolo 6 capoverso 1 AAD sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali. Assunzione dei costi

Art. 11

La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.

I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui all’articolo 4 capoverso 3. Sezione 5 Risoluzione dei conflitti Composizione di controversie

Art. 12

Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.

Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati. Sezione 6 Disposizioni finali

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Denuncia

Art. 13

La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi.

La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti. Entrata in vigore

Art. 14

La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.

La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.

Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore1 della presente Convenzione dopo aver udito la CdC. Pubblicata nel BU 2008, 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU 2008, 653.

Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.