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Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Preambolo

Legge

di applicazione alla l egge federale sui documenti di identità

dei cittadini svizzeri

(del 16 dicembre 2002)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 24 settembre 2002 n. 5305 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 27 novembre 2002 n. 5305 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri. Autorità competente

Art. 2

Il Consiglio di Stato:

  1. designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d’identità;
  2. emana le disposizioni di esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge e delle normative federali;
  3. disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali;
  4. determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali. Accordo intercantonale

Art. 3

Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini. Rimedi di diritto

Art. 4

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Entrata in vigore

Art. 5

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la p resente legge è pubblicata nel B ollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003. Pubblicata nel BU 2003 , 57. [1] Art. modificato dalla L 24.9.2013 ; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013 , 470 .