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Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Preambolo

Regolamento

della legge di applicazione alla legge federale sui documenti

di identità dei cittadini svizzeri

(del 9 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini

svizzeri,

decreta:

Autorità competenti

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.1

Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.

I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari. Istruzioni

Art. 2

L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti. Ripartizione delle tasse con i centri regionali per i documenti d’identità ordinari

Art. 3

Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi: - passaporto ordinario per adulti fr. 59.90 - passaporto ordinario per bambini fr. 21.20 - carta d’identità per adulti fr. 41.60 - carta d’identità per bambini fr. 13.80

In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto. Obbligo di autocertificazione

Art. 4

In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto. Norma abrogativa

Art. 5

È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003. Entrata in vigore

Art. 6

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010. Pubblicato nel BU 2010, 56.

Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.