La presente legge disciplina l’applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (in seguito MC). Provvedimento sostitutivo
143.200
Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri
Lamc
Preambolo
Legge
cantonale di applicazione d elle norme federali concernenti
le misure coercitive in materia di diritto degli stra nieri
(Lamc) [1]
(del 17 aprile 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
- visto il messaggio 20 novembre 1996 n. 4598 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 11 marzo 1997 n. 4598 R della Commissione della legislazione, [2]
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
Scopo
Art. 1
Art. 2
Può essere ordinato un provvedimento sostitutivo se lo scopo della carcerazione può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti, con la regolare comparizione, con la residenza in un luogo determinato o altri provvedimenti idonei.
I provvedimenti di cui al cpv. 1 possono essere decisi singolarmente o cumulativamente. TITOLO II Autorità e competenze Consiglio di Stato
Art. 3
Per quanto non previsto dalla legge, il Consiglio di Stato stabilisce mediante Regolamento le modalità di esecuzione, segnatamente in relazione alla designazione dell’autorità amministrativa competente ad ordinare ed eseguire le misure.
In particolare il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a:
- emanare la decisione di carcerazione e la sua proroga secondo le MC;
- emanare la decisione di divieto di abbandono di un territorio, di divieto di accedere ad un territorio, nonché di ogni altro provvedimento sostitutivo atto a garantire l’applicazione della legge federale;
- informare la persona designata dall’incarcerato;
- ordinare ed eseguire la perquisizione corporale;
- ordinare il fermo. [4] Giudice delle misure coercitive [5]
Art. 4
L’autorità giudiziaria prevista dalle MC è il Giudice delle misure coercitive (in seguito Giudice).
Il Giudice e i suoi due sostituti sono designati dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni; il Giudice deve essere scelto fra i pretori della giurisdizione civile; i supplenti possono essere scelti fra avvocati iscritti nel registro cantonale. Competenze del Giudice
Art. 5
Il Giudice decide sul fermo, come pure sulla carcerazione e sulla sua proroga. Inoltre egli ordina la perquisizione domiciliare o di altri locali e la scarcerazione. TITOLO III Procedura e diritti Perquisizione corporale [8]
Art. 6
La perquisizione corporale della persona straniera può essere effettuata so la mente da persone dello stesso sesso. Diritto di essere sentito
Art. 7
La persona straniera ha diritto di essere sent ita prima che l’autorità ammini strativa le intimi una decisione concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. Interprete
Art. 8
La persona straniera che non conosce la lingua italiana ha diritto, in ogni stadio della procedura, alla presenza di un interprete. Patrocinatore [9]
Art. 9
La persona straniera può avvalersi in ogni s tadio della procedura dell’assi stenza di un patrocinatore.
Art. 10
... [10] Designazione dell’interprete [11]
Art. 11
Le normative del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sono applicabili per la designazione dell’interprete. Adolescenti che hanno compiuto i 15 anni [13]
Art. 12
L’adolescente ha diritto all’assistenza dei servizi sociali secondo la legislazione in materia di protezione dell’adolescenza. TITOLO IV Carcerazione, locali e regime Durata della carcerazione [14]
Art. 13
La durata della carcerazione deve essere limitata al minimo indispensabile. Locali e regime di carcerazione [15]
Art. 14
La carcerazione è di principio eseguita in locali adeguati e separati da quelli destinati alla carcerazione preventiva o all’esecuzione della pena.
Per quanto non stabilito dalla legge il regolamento prevede le condizioni materiali e le modalità del regime di carcerazione, indicando inoltre i rimedi di diritto e l’autorità di ricorso. Diritti
Art. 15
La persona straniera carcerata ha diritto al rispetto della sua dignità, della sua integrità fisica e psichica e delle sue convinzioni religiose. Informazione [16]
Art. 16
La persona straniera carcerata è informata, in una lingua che capisce, sulle disposizioni generali e particolari attinenti i suoi diritti e doveri, nonché sulla possibilità di avvisare della sua incarcerazione una persona da lei designata residente in Svizzera. Visita medica
Art. 17
Ogni persona straniera carcerata è visitata dal medico incaricato al più tardi entro 7 giorni dalla sua incarcerazione. Lavoro [17]
Art. 18
Per quanto possibile alla persona straniera carcerata è offerta un’occupazione adeguata remunerata. Passeggio
Art. 19
La persona straniera carcerata ha diritto ad almeno 1 ora di passeggio al giorno all’aria aperta. Corrispondenza
Art. 20
La persona straniera carcerata può intrattenere, a sue spese, libera corrispondenza scritta, telefonica o per fax. Visite [18]
Art. 21
La persona straniera carcerata può ricevere liberamente in visita i familiari, i rappresentanti di enti umanitari ed assistenziali o altre persone. Limitazioni
Art. 22
L’autorità amministrativa può limitare in tutto od in parte i diritti di cui agli art. 14-21 per motivi di ordine pubblico o allorché il loro utilizzo sia di aggravio agli sforzi delle autorità nei preparativi della partenza. Perquisizioni
Art. 23
La persona straniera carcerata come pure i suoi effetti personali e la sua camera possono essere perquisiti. Sanzioni
Art. 24
L’autorità amministrativa può pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti della persona carcerata che ha violato le comuni regole della detenzione o dell’Istituto. art. 14 2 La sanzione può consistere nell’ammonimento, la limitazione di taluni diritti di cui agli -21 o l’isolamento.
La durata della detenzione in stato di isolamento non può superare i cinque giorni. Reclamo
Art. 25
La persona straniera carcerata ha in ogni momento il diritto di formulare un reclamo contro le condizioni di detenzione o le misure restrittive di cui è oggetto. Titolo V Fermo, carcerazione e scarcerazione [19] Fermo
Art. 25a
La persona fermata deve essere immediatamente informata del diritto di richiedere la verifica giudiziaria del suo stato.
La richiesta, scritta, dev’essere inoltrata al Giudice al più tardi due giorni dopo la cessazione del lo stato di fermo.
L’esame della legittimità del fermo avviene secondo la procedura scritta, riservati i casi in cui il Giudice decide diversamente. Invio degli atti all’autorità giudiziaria
Art. 26
L’autorità amministrativa invia immediatamente al Giudice la decisione di carcerazione ed il relativo incarto. Audizione in procedura orale
Art. 26a
Riservati i casi previsti dalla normativa federale in materia di misure coercitive, la verifica giudiziaria della carcerazione avviene in base ad un’audizione in procedura orale. Esame della carcerazione e udienza [22]
Art. 27
Il Giudice esamina la legalità e l’adeguatezza delle decisioni sottoposte alla sua conferma, al più tardi entro le 96 ore successive all’ordine di carcerazione, sentendo personalmente la persona straniera e confermandone la carcerazione oppure ordinandone l’immediata liberazione infliggendo, se del caso, una misura sostitutiva ai sensi dell’art. 2. Istanza di scarcerazione [24]
Art. 28
Il Giudice decide entro otto giorni feriali in merito all’istanza di scarcerazione. Richiesta di proroga [25]
Art. 29
La richiesta di proroga della carcerazione deve essere motivata ed inoltrata al Giudice al più tardi sette giorni prima della scarcerazione prevista dalla decisione. Termine della carcerazione [26]
Art. 30
La carcerazione ha termine se:
- il motivo della carcerazione è venuto a mancare;
- l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi;
- l’istanza di scarcerazione è stata accolta;
- la persona carcerata inizia a scontare una pena o una misura privativa della libertà. TITOLO VI Rimedi di diritto Ricorso contro la decisione di carcerazione
Art. 31
La decisione di carcerazione confermata dal Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica. Ricorso
Art. 32
I provvedimenti coercitivi dell’autorità amministrativa che non comportano la privazione della libertà personale, sono impugnabili al Giudice entro 15 giorni dalla notifica.
La decisione del Giudice è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla notifica. [29] Effetto sospensivo
Art. 33
Il ricorso non ha effetto sospensivo. TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali Norma transitoria
Art. 34
La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore. Entrata in vigo re
Art. 35
Decorsi i termini per l’esercizio nel diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel b ollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [31] Pubblicata nel BU 1997 , 245 e 326. [1] Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [2] Ingresso modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [3] Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU 2002, 31. [4] Cpv. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [5] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [6] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedenti modifiche: BU 2007, 22; BU 2008, 491. [7] Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [8] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [9] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [10] Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 264; precedente modifica: BU 2002, 220. [11] Nota marginale modificata dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 220. [12] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2002, 220. [13] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [14] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [15] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [16] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [17] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [18] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [19] Titolo modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [20] Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [21] Art. introdotto dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [22] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [23] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 22. [24] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [25] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [26] Nota marginale modificata dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [27] Art. reintrodotto dalla L 2.12. 2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20; precedente modifica: BU 2007, 22. [28] Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491; precedente modifica: BU 2007, 22. [29] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 20. [30] Art. modificato dalla L 2.6.2008; in vigore dal 25.7.2008 - BU 2008, 491. [31] Entrata in vigore: 27 maggio 1997 - BU 1997, 245.