Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:
- persona sola CHF 500.–
- coniugi CHF 750.–
- supplemen to per 1° figlio minorenne CHF 317.–
- supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.
P er le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
- persona sola CHF 800.–
- due p ersone, allorquando condividono un’unica camer a (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.–
- due persone singole CHF 1250.–
- tre o più persone CHF 1500.– [2]
P er le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. [3]
Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.
È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200. --. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato. Scelta e affiliazione all’assi curazione obbligatoria contro le malattie