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Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

Preambolo

Regolamento

sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato

dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone

ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

(del 29 aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 6 richiamato l’

della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;

decreta:

Campo d’ applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriament e e dei rifugiati riconosciuti. Destinatari

Art. 2

Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone. Provvedimenti

Art. 3

L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi:

  1. valutazione delle potenzialità e delle lacune ;
  2. orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale ;
  3. accompagnamento durante le misure ;
  4. inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b). Attribuzione di mandati

Art. 4

Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.

L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.

L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale. Organizzazione

Art. 5

Sono istituiti:

  1. un coordinatore operativo di progetto;
  2. una direzione interdipartiment ale di progetto, così composta: - il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente) - il coordinatore operativo di progetto (segretario) - il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento - il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo - il capo della Sezione della popolazione - il capo della Sezione del lavoro - il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale. Competenze Coordinatore operativo di progetto

Art. 6

Il coordinatore operativo di progetto è competente a:

  1. coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati; art. 3 b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’ lett. c);
  2. assistere e informare la direzione di progetto; art. 11 d) redigere i rapporti di cui all’ Direzione di progetto

Art. 7

La direzione di progetto è competente a:

  1. decidere gli orientamenti strategici del progetto;
  2. definire il mandato di cui all ’a rt. 4 cpv. 1;
  3. definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l ’ offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formati vo o professionale di cui all ’a rt. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50 ’ 000. -- ; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa. Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

Art. 8

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito. Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 9

La Divisione è competente a:

  1. designare il coordinatore operativo di progetto; art. 4 b) stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’ cpv. 1. Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 10

Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo. Inform azione

Art. 11

Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto. Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [8] Pubblicato nel BU 2009 , 192. [1] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [2] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [3] Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463. [4] Art . modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51. [5] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [6] Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51. [7] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [8] Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.