Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriament e e dei rifugiati riconosciuti. Destinatari
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Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
Preambolo
Regolamento
sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato
dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone
ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
(del 29 aprile 2009)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
art. 6 richiamato l’
della Legge cantonale sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971;
decreta:
Campo d’ applicazione
Art. 1
Art. 2
Destinatari dei provvedimenti d’integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone. Provvedimenti
Art. 3
L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi:
- valutazione delle potenzialità e delle lacune ;
- orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale ;
- accompagnamento durante le misure ;
- inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b). Attribuzione di mandati
Art. 4
Per i provvedimenti di cui all’art. 3, è prevista l’attribuzione di un mandato ad un ente esterno.
L’ente designato può far capo all’offerta esistente di misure d’integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.
L’ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale. Organizzazione
Art. 5
Sono istituiti:
- un coordinatore operativo di progetto;
- una direzione interdipartiment ale di progetto, così composta: - il direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (presidente) - il coordinatore operativo di progetto (segretario) - il capo dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento - il delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo - il capo della Sezione della popolazione - il capo della Sezione del lavoro - il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale. Competenze Coordinatore operativo di progetto
Art. 6
Il coordinatore operativo di progetto è competente a:
- coordinare l’esecuzione del progetto e assicurare l’informazione sul suo andamento e i suoi risultati; art. 3 b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d’integrazione individuali di cui all’ lett. c);
- assistere e informare la direzione di progetto; art. 11 d) redigere i rapporti di cui all’ Direzione di progetto
Art. 7
La direzione di progetto è competente a:
- decidere gli orientamenti strategici del progetto;
- definire il mandato di cui all ’a rt. 4 cpv. 1;
- definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l ’ offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formati vo o professionale di cui all ’a rt. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50 ’ 000. -- ; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa. Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
Art. 8
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è competente per la gestione finanziaria dell’importo, tramite il conto deposito appositamente istituito. Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
Art. 9
La Divisione è competente a:
- designare il coordinatore operativo di progetto; art. 4 b) stipulare il contratto di prestazione con l’ente a cui è attribuito il mandato di cui all’ cpv. 1. Dipartimento della sanità e della socialità
Art. 10
Il Dipartimento è competente per l’applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo. Inform azione
Art. 11
Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all’Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto. Entrata in vigore
Art. 12
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [8] Pubblicato nel BU 2009 , 192. [1] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [2] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [3] Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463. [4] Art . modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51. [5] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [6] Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51. [7] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347. [8] Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.