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Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

Preambolo

Legge

di applicazione della legge federale sull’armonizzazione

dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione [1]

(del 5 giugno 2000)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 dicembre 1999 n. 4946 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 19 maggio 2000 n. 4946 R della Commissione della legislazione;

- viste la legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) e l’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’armonizzazione dei registri (OArRa); [2]

decreta:

Capitolo primo [3]

Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione [4]

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.

Essa persegue lo scopo:

  1. di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali di persone;
  2. di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;
  3. di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).

Essa si applica:

  1. ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;
  2. alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);
  3. ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrino nella fattispecie del cpv. 2. Autorità competenti [6]

Art. 2

Il Consiglio di Stato designa:

  1. il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);
  2. il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop). Capitolo secondo [8] Armonizzazione dei registri Consiglio di Stato

Art. 2a

Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.

Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali. Servizio

Art. 2b

Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare:

  1. coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);
  2. organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA ;
  3. è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri. Comuni

Art. 2c

Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:

  1. adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;
  2. mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;
  3. collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori). Capitolo terzo [12] Banca dati Movimento della popolazione Consiglio di Stato [13]

Art. 3

Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare: [14]

  1. il catalogo dei dati di Movpop;
  2. ... ; [15]
  3. le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;
  4. le modalità d’accesso a Movpop;
  5. la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell’amministrazione cantonale; art. 8 f) le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell’ , ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico. [16] Proprietà dei dati [17]

Art. 4

... [18]

I dati sono proprietà del Comune.

L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge. Origine, aggiornamento e scambio dei dati [19]

Art. 5

I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.

Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.

In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito. Autorizzazione d’accesso:

. ai Comuni

Art. 6

Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.

I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

. all’amministrazione cantonale

Art. 7

Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.

I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

. a terzi

Art. 8

Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.

L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.

Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.

L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati. Autorizzazione tecnica

Art. 9

Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato. Rimedi giuridici [23]

Art. 10

Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo quarto [25] Disposizioni finali Protezione dei dati [26]

Art. 11

Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali. Disposizioni esecutive

Art. 11a

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge. Entrata in vigore

Art. 12

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. [29] Pubblicata nel BU 2001 , 281. [1] Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [2] Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [3] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [4] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [5] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [6] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [7] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [8] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [9] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [10] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [11] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [12] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [13] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [14] Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [15] Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [16] Lett. modificata dalla L 7 .11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83. [17] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [18] Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [19] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [20] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [21] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [22] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [23] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [24] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [25] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [26] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [27] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [28] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127. [29] Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.