Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive:
- per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- per stralciare candidati eccedenti;
- per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
- per rimediare a semplici vizi formali.
La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L’imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l’autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.
Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per iscritto o, con il suo consenso, in forma elettronica.
I candidati stralciati d’ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni dell’elezione del Consiglio nazionale.
Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 47 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l’elezione prorogata. Ritiro di proposte e candidati