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Legge sull’esercizio dei diritti politici

LEDP

Preambolo

Legge

sull’esercizio dei diritti politici

(LEDP)

del 19 novembre 2018 (stato 1° luglio 2023)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;

visto il rapporto aggiuntivo 13 novembre 2018 n. 7185RA della Commissione di redazione,

decreta:

TITOLO I

Campo di applicazione

Campo di applicazione; definizione

Art. 1

La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.

Essa si applica alle votazioni popolari federali, all’elezione del Consiglio nazionale e all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell’intero Cantone o nel Circolo.

La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali. TITOLO II Diritti politici Diritto di voto

  1. in materia comunale

Art. 2

Ha diritto di voto in materia comunale:

  1. ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
  2. ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.
  3. in materia cantonale

Art. 3

Ha diritto di voto in materia cantonale:

  1. ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;
  2. ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.
  3. in materia federale

Art. 4

Ha diritto di voto in materia federale:

  1. ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
  2. ogni cittadino svizzero all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone. Catalogo elettorale
  3. principio

Art. 5

Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale.

Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.

Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.

  1. iscrizione e radiazione

Art. 6

L’avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

Il cittadino svizzero all’estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.

Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.

Dell’iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.

  1. cambiamento di domicilio

Art. 7

Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l’acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.

Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto nel Comune del precedente domicilio.

  1. pubblicazione

Art. 8

Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell’amministrazione comunale, pubblica:

  1. il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli orari di apertura della cancelleria comunale, con avviso all’albo comunale; la pubblicazione include i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell’anno per il quale il catalogo è allestito;
  2. ogni variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all’albo comunale. Diritto di eleggibilità
  3. elezioni cantonali

Art. 9

Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.

L’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

  1. elezioni comunali

Art. 10

Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici. Ineleggibilità

Art. 11

È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale.

Per l’accertamento dell’ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero.

Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità. Esclusione dai diritti politici

Art. 12

Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. TITOLO III Esercizio del diritto di voto Capitolo primo Luogo di voto Principio

Art. 13

Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio o, nel caso di cittadino svizzero all’estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Il Municipio attribuisce l’avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l’esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale, purché, nel caso siano istituiti circondari elettorali, il voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l’avente diritto di voto. Capitolo secondo Convocazione delle assemblee Convocazione per le votazioni o le elezioni

  1. cantonali e federali

Art. 14

Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

  1. per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
  2. per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.

Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

Il Municipio pubblica all’albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto.

Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.

  1. comunali

Art. 15

Il Municipio convoca l’assemblea mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale:

  1. per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
  2. per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.

La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

Il Municipio fissa la data di convocazione dell’assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni. Capitolo terzo Locali di voto Edifici e locali di voto

Art. 16

Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altri edifici pubblici designati dal Municipio.

Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un’urna di voto. Capitolo quarto Materiale di voto Preparazione

Art. 17

L’autorità competente per la votazione o l’elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2.

Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune.

Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.

Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro.

Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia. Invio

Art. 18

La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell’elezione.

Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni. Capitolo quinto Operazioni di voto Giorni e orari di voto

Art. 19

Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali. Accesso ai locali di voto

Art. 20

Durante le operazioni di voto, l’accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati.

Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda. Capitolo sesto Esercizio del voto Voto di persona all’ufficio elettorale

Art. 21

L’avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell’urna, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.

L’ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l’elettore possa compilare la scheda in una cabina. Voto accompagnato

Art. 22

L’avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. Voto per corrispondenza

Art. 23

Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l’invio alla cancelleria comunale delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata.

Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nella cassetta delle lettere comunale. Voto elettronico

Art. 24

Il Consiglio di Stato può, con l’autorizzazione del Consiglio federale e d’intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

Il voto elettronico è ammesso se sono prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che:

  1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto);
  2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto);
  3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare);
  4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto);
  5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).

Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali. Capitolo settimo Espressione del voto Votazioni

Art. 25

Il voto si esprime con la formula «sì» o «no» nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità. Elezioni

  1. in generale

Art. 26

L’elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso alcun voto preferenziale.

In ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

  1. con il sistema proporzionale

Art. 27

Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.

L’elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati. TITOLO IV Uffici elettorali Composizione e funzionamento

Art. 28

L’ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale.

Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell’ufficio elettorale.

Le cariche sono obbligatorie.

Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale. Numero; ufficio elettorale principale

Art. 29

Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale almeno trenta giorni prima dell’elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.

Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l’ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, ripetendo, qualora fosse necessario, lo spoglio delle schede. Delegati

Art. 30

In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell’ufficio elettorale e un supplente.

In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l’occasione.

Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente dell’ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione.

Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia cantonale.

I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni. Compiti

Art. 31

L’ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.

L’ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.

L’ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.

L’ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ordine, l’assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale. TITOLO V Spoglio e accertamento del risultato Competenza

Art. 32

Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.

Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.

Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l’ufficio elettorale le può aprire per registrare l’avente diritto di voto.

La mattina della domenica del voto, l’ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede.

Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto.

Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio. Compiti dell’ufficio elettorale

  1. nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale

Art. 33

Dopo la chiusura delle operazioni di voto,

  1. l’ufficio elettorale: – effettua lo spoglio delle schede; – adotta le decisioni di sua competenza; – stabilisce i risultati; – redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio; – consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio;
  2. l’ufficio elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali: – stabilisce il risultato complessivo nel Comune; – redige il verbale; – stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.

Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l’ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.

Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all’autorità designata dal Consiglio di Stato.

Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.

  1. nelle elezioni con spoglio cantonale

Art. 34

L’ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale.

L’ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l’elenco dei votanti e le schede votate all’autorità cantonale competente per lo spoglio.

Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio. Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio

Art. 35

Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente, che deve essere un magistrato dell’ordine giudiziario, e di due membri; il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici cantonali di spoglio e ne designa i componenti.

I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio.

L’ufficio cantonale di spoglio: – verifica i verbali degli uffici elettorali; – effettua lo spoglio delle schede; – redige il verbale delle operazioni di spoglio.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento. Consiglio di Stato

Art. 36

Ad eccezione dei casi di competenza dell’ufficio elettorale (art. 33 cpv. 2) e dell’Ufficio cantonale di accertamento (art. 37 cpv. 1), il Consiglio di Stato: – stabilisce i risultati; – nelle elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – rilascia le credenziali; – pubblica i risultati nel Foglio ufficiale. Ufficio cantonale di accertamento

  1. composizione

Art. 37

Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l’Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.

La composizione dell’Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell’elezione.

In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell’ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all’Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione.

I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

  1. compiti

Art. 38

L’Ufficio cantonale di accertamento: – vigila sulle operazioni di spoglio; – decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati; – stabilisce i risultati; – redige il verbale delle operazioni di spoglio; – nelle elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i circondari elettorali; – stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – nelle elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati nel Foglio ufficiale; – nelle elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale. Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale

Art. 39

Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.

I voti emessi sono costituiti dalla somma: – dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista; – dei voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.

I voti non emessi sono costituiti dalla somma: – dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti; – dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.

Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma: – dei voti preferenziali attribuiti al candidato; – dei voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.

La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi. Schede non computabili

Art. 40

Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato. Nullità delle schede

Art. 41

Sono nulle le schede che:

  1. portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all’elezione;
  2. non sono ufficiali;
  3. sono illeggibili;
  4. sono compilate o modificate non a mano;
  5. nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che:

  1. portano il nome di persona che non è tra i candidati;
  2. portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

Nell’elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l’inserimento di più schede nella busta.

Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

  1. arrivate all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
  2. votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata. Pubblicazione dei risultati

Art. 42

La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all’albo comunale comprende:

  1. nelle votazioni e nelle elezioni: – il numero degli aventi diritto di voto; – il numero dei votanti; – il numero delle schede valide, nulle e bianche;
  2. nelle votazioni: – il numero di «sì» e di «no» e, nel caso di domanda sussidiaria o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli «senza risposta»;
  3. nelle elezioni con il sistema maggioritario: – il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per l’ammissione al turno di ballottaggio; – il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti;
  4. nelle elezioni con il sistema proporzionale: – il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate; – il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista; – il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione; – il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista; – la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali; – la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti; – gli eletti.

Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l’intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l’intero Comune: – per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste; – per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista; – per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

II Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare: – i motivi di nullità delle schede; – il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto; – il numero degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e votanti; – le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti.

Il Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3. Conservazione e distruzione del materiale di voto

Art. 43

Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall’autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto deve essere conservato in modo sicuro e tenuto a disposizione del Consiglio di Stato.

L’avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.

Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.

Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione. TITOLO VI Elezioni Capitolo primo Presentazione delle proposte di lista e di candidatura Principio

Art. 44

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.

Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.

Nelle elezioni con il sistema maggioritario l’indicazione della denominazione è facoltativa.

Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Proponenti

Art. 45

La proposta deve essere firmata:

  1. per le elezioni comunali: – da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori; – da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori; – da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori; – da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori;
  2. per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della Costituente da cinquanta elettori;
  3. per ogni altra elezione da trenta elettori.

I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita e il domicilio.

Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata. Rappresentanza dei proponenti

Art. 46

Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito. Candidature

Art. 47

Nessuna proposta può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.

I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data di nascita e domicilio; è ammesso l’uso del cognome d’affinità. [1]

Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale: – la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato; – l’estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 e nell’elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari; – un documento ufficiale dal quale risultino il numero e l’importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio; il regolamento disciplina i particolari. [2]

Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste; un candidato non può figurare tra i proponenti della propria o di un’altra lista.

Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.

Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti. Deposito della proposta

Art. 48

La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.

Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l’ora, la data e il numero progressivo del deposito.

All’atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di: – 300 franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari; – 500 franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari; – 2’000 franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.

Nelle elezioni con il sistema proporzionale la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se un suo candidato è eletto o se l’elezione avviene in forma tacita o è prorogata; nelle elezioni con il sistema maggioritario la cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio o se l’elezione avviene in forma tacita. Esame della proposta

Art. 49

Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive:

  1. per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
  2. per stralciare candidati eccedenti;
  3. per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
  4. per rimediare a semplici vizi formali.

La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L’imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l’autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per iscritto o, con il suo consenso, in forma elettronica.

I candidati stralciati d’ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni dell’elezione del Consiglio nazionale.

Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 47 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l’elezione prorogata. Ritiro di proposte e candidati

Art. 50

I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte. Liste e candidature

Art. 51

Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo a quello di deposito.

Le proposte definitive prendono il nome di liste.

Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l’ordine di successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema maggioritario, delle candidature.

In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.

L’ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-5. Pubblicazione delle liste e delle candidature

Art. 52

Le liste e le candidature definitive, i nomi dei proponenti, le eventuali iscrizioni figuranti nell’estratto del casellario giudiziale e il numero e l’importo totale degli attestati di carenza di beni sono pubblicati nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all’albo comunale. [3]

Esse possono essere pubblicate in forma elettronica. Norme di applicazione

Art. 53

Il Consiglio di Stato disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce il luogo e il termine per il deposito. Capitolo secondo Disposizioni generali Elezione tacita

Art. 54

Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.

Nelle elezioni con il sistema maggioritario, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo caso, è indetta un’elezione complementare.

Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell’elezione e la revoca dell’assemblea sono pubblicate all’albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi. Elezione prorogata

Art. 55

Se non sono depositate candidature o se, nelle elezioni con il sistema proporzionale, il numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l’elezione è annullata e il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, il Municipio fissa una nuova data per l’elezione e il termine di presentazione delle proposte; per il resto si applicano le norme delle elezioni generali.

Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie. Facoltà di designazione dopo la ripartizione

Art. 56

Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la documentazione prescritta nell’articolo 47 capoverso 3. [4]

La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un’elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del Municipio. Candidati eletti e subentranti

Art. 57

Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.

In caso di parità di voti determinante per l’elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la graduatoria è stabilita per sorteggio. Dimissioni e rinuncia al subingresso

Art. 58

L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione. Subingresso

  1. nelle elezioni con il sistema proporzionale

Art. 59

Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notifica del subingresso; sono riservate le norme speciali.

Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.