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161.110

Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali

RPU

Preambolo

Regolamento

sulle pubblicazioni ufficiali

(RPU)

(del 15 aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU),

decreta:

Oggetto

Art. 1

Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino. Raccolta delle leggi art. 4 a) contenuto ( LPU)

Art. 2

La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.

La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico. art. 5 b) correzioni formali ( LPU)

Art. 3

Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo. art. 10 Forma della pubblicazione ( LPU)

Art. 4

Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica. art. 12 Protezione dei dati ( LPU)

Art. 5

La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.

In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.

Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate. Sicurezza dei dati

Art. 6

Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali. Abrogazione

Art. 7

Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato. Entrata in vigore

Art. 8

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015. Pubblicato nel BU 2015 , 140. [1] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334. [2] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41. [3] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.