Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino. Raccolta delle leggi art. 4 a) contenuto ( LPU)
161.110
Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali
RPU
Preambolo
Regolamento
sulle pubblicazioni ufficiali
(RPU)
(del 15 aprile 2015)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU),
decreta:
Oggetto
Art. 1
Art. 2
La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.
La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico. art. 5 b) correzioni formali ( LPU)
Art. 3
Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo. art. 10 Forma della pubblicazione ( LPU)
Art. 4
Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica. art. 12 Protezione dei dati ( LPU)
Art. 5
La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.
In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.
Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate. Sicurezza dei dati
Art. 6
Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali. Abrogazione
Art. 7
Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato. Entrata in vigore
Art. 8
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015. Pubblicato nel BU 2015 , 140. [1] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334. [2] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41. [3] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.