La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.
Può presentare una domanda di mediazione ogni persona:
- il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato;
- sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato; art. 14 c) che è stata consultata secondo l’ , ove l’autorità abbia accordato l’accesso contro la sua volontà; art. 16 d) che contesta la tassa d’accesso prevista dall’ cpv. 2.
La domanda dev’essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.
L’autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.
La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l’avvenuta conclusione della procedura di mediazione.
Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.
Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all’attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura. Decisione