Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per la protez ione dei dati e la trasparenza.
Soltanto il Presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, nell’ambito dell’istruzione di ricorsi, può accedere liberamente agli archivi della polizia. Egli tutela in particolare l’anonimato, se legittimo, delle fonti d’infor mazioni confide nziali.
Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e l’Incaricato cantonale della protezione dei dati. III. Entrata in vigore (BU 2000 , 385) Trascorso il termine per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore. [4] Pubbli cata nel BU 2000 , 379. [1] Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. [2] Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 549. [3] A rt. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 228 ; precedente modifica: BU 2008, 549. [4] Entrata in vigore: 1° gennaio 2001 - BU 2000, 386.