L’archiviazione dei documenti del Cantone compete all’Archivio di Stato.
Sempre che una legge federale non disponga altrimenti, l’archiviazione di documenti del Cantone risultanti dall’esecuzione di compiti federali è di competenza del Cantone, e per esso dell’Archivio di Stato.
Le autorità giudiziarie disciplinano l’archiviazione dei rispettivi documenti in conformità ai principi della presente legge; esse offrono all’Archivio di Stato di riprenderli qualora non siano in grado di occuparsene autonomamente.
Il Consiglio di Stato designa, mediante regolamento, gli istituti e le corporazioni di diritto pubblico cantonale che si occupano essi stessi dell’archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge.
Gli enti locali, gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche incaricati di compiti d’interesse pubblico si occupano autonomamente dell’archiviazione dei loro documenti in conformità ai principi della presente legge. Conservazione, offerta di ver samento e distruzione dei documenti