L’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:
- da 100 a 5’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;
- da 100 a 30’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.
Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.
L’autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
L’anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l’anticipo.
Qualora l’istruzione del procedimento nell’interesse di un privato comporti spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.
Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari. Indennità ai testi e ai periti