1 Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2 L’autorità può utilizzare anche altri tipi di trasmissione purché questi ultimi permettano in modo appropriato di:
a) identificare inequivocabilmente il destinatario;
b) stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione delle decisioni;
c) proteggere la comunicazione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati.
3 In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture:
a) in un sistema contabile del destinatario;
b) nell’e-banking del destinatario.
4 Le decisioni e le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati.
5 Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle).
6 Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle):
a) le copie elettroniche delle decisioni;
b) le decisioni emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato numero non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell’autorità (notificazione collettiva di decisioni);
c) le fatture elettroniche aventi carattere di decisione.
Momento della notificazione