Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del territorio, fra di loro coordinate. Obiettivi
170.100
Legge sulla pianificazione cantonale
Preambolo
Legge
sulla pianificazione cantonale
(del 10 dicembre 1980)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 11 luglio 1980 n. 2460 del Consiglio di Stato,
decreta:
I. FINALITÀ
Scopo
Art. 1
Art. 2
Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti:
- lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali;
- il consolidamento dell’economia cantonale;
- una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale;
- l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali;
- l’equilibrio delle finanze pubbliche. II. COMPETENZE Consiglio di Stato
Art. 3
Il Consiglio di Stato:
- elabora, tenendo conto delle proposte settoriali dei Dipartimenti e dei programmi di sviluppo regionali, un rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;
- allestisce il progetto del piano direttore cantonale di organizzazione del territorio e ne adotta le parti di sua competenza ai sensi della speciale legislazione [1] ;
- coordina i programmi di sviluppo regionali e le proposte settoriali dei Dipartimenti, mediante il rapporto sugli indirizzi e il piano direttore cantonale;
- elabora le linee direttive e il piano finanziario quadriennali nel rispetto del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale e ne dirige l’esecuzione;
- indica per ogni proposta che presenta al Gran Consiglio le relazioni con le linee direttive ed il piano finanziario e motiva le eventuali divergenze. Gran Consiglio
Art. 4
Il Gran Consiglio:
- discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;
- ... [2]
- discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione, in sede di preventivo. III. STRUMENTI Rapporto sugli indirizzi
Art. 5
Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.
Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.
Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.
Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la stessa procedura prevista per l’adozione. Piano direttore cantonale
Art. 6
Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi. Linee direttive e piano finanziario quadriennale
Art. 7
Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.
Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali.
Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura prevista per la loro adozione. IV. DISPOSIZIONI FINALI Disposizione abrogativa
Art. 8
È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre 1973. Disposizioni esecutive
Art. 9
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive. Entrata in vigore
Art. 10
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore [5] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicata nel BU 1982 , 129. [1] Lett. modificata dalla L 23.5.1990; in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365. [2] Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365. [3] Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573. [4] Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573. [5] Entrata in vigore: 15 giugno 1982 - BU 1982, 129.