1 Al momento della cessazione della carica a causa del termine del periodo di elezione, della mancata rielezione o delle dimissioni, i membri uscenti del Consiglio di Stato maturano il diritto all’indennità di uscita o al versamento di un reddito ponte.
2 L’indennità di uscita è versata al membro uscente che lascia la carica prima dell’anno del compimento di 55 anni di età.
3 Il reddito ponte è versato al membro uscente che lascia la carica al più presto nell’anno del compimento di 55 anni di età e che non ha ancora maturato il diritto a una rendita di vecchiaia secondo la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).
4 Il membro uscente che lascia la carica al più presto nell’anno del compimento di 55 anni ma prima dell’anno del compimento di 59 anni di età ha il diritto di optare per il versamento di un’indennità di uscita anziché di un reddito ponte; il diritto di opzione si estingue alla fine del mese successivo al momento della cessazione della carica.
5 In caso di destituzione conseguente alla condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica le prestazioni degli articoli 6 e 7 possono essere ridotte al massimo di un terzo.
Indennità di uscita