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173.110

Regolamento dei dipendenti dello Stato

RDSt

Preambolo

Regolamento

dei dipendenti dello Stato

(RDSt) [1]

dell’11 luglio 2017 (stato 1° marzo 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), [2]

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

Questo regolamento si applica a tutti i dipendenti del Cantone sottoposti alla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e retribuiti secondo la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).

Sono riservate le disposizioni concernenti singole categorie di dipendenti contenute nella legislazione speciale.

Le seguenti disposizioni si applicano per analogia e nel limite delle norme settoriali anche ai docenti comunali.

Per gli operatori scolastici specializzati, se non diversamente indicato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste per i docenti. Capitolo secondo Responsabilità Servizi centrali del personale

Art. 2

Sono servizi centrali per la gestione del personale ai sensi di questo regolamento: art. 1 a) per gli impiegati secondo l’ cpv. 1 lett. a) LORD: la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell’economia; art. 1 b) per i docenti cantonali secondo l’ cpv. 1 lett. b) LORD: la Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport;

  1. per i dipendenti dell’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS): la relativa direzione.

Ai servizi centrali compete la formulazione di proposte relative alla politica generale del personale, la consulenza e il supporto ai funzionari dirigenti nonché il controllo in generale dell’applicazione delle norme.

In caso di mancato rispetto delle norme del diritto del personale da parte dei funzionari dirigenti, ai servizi centrali è data la competenza di effettuare una segnalazione al rispettivo funzionario dirigente superiore.

La sezione delle scuole comunali [3] del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, nell’ambito della gestione del personale docente comunale, svolge un ruolo di coordinamento e di consulenza secondo le leggi specifiche. Funzionario dirigente

Art. 3

Funzionario dirigente è il responsabile di una o più unità amministrative così previste dagli organigrammi dei dipartimenti, delle Magistrature permanenti e dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Queste funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.

Ogni dipendente ha un proprio funzionario dirigente. Il Consigliere di Stato esercita direttamente tale funzione nei confronti dei Direttori di divisione, dei Segretari generali e degli altri dipendenti a lui direttamente subordinati, con facoltà di delega.

In mancanza di un supplente predesignato, spetta al funzionario dirigente superiore assicurare senza interruzione l’esercizio della funzione dirigente presso ciascuna unità.

Al funzionario dirigente compete la gestione del personale attribuito. I servizi centrali intervengono sussidiariamente.

Al funzionario dirigente è data la competenza di richiamare verbalmente o per iscritto i propri collaboratori in caso di inadempienze di poco conto. Capitolo terzo Concorsi Procedura di concorso In generale

Art. 4

I servizi centrali curano la pubblicazione sul Foglio ufficiale o interna dei bandi di concorso; raccolgono e sottopongono all’autorità di nomina tutti i documenti relativi.

Nel bando di concorso sono indicati la funzione con i relativi compiti, i requisiti minimi principali derivanti dalla valutazione analitica delle funzioni e le condizioni di assunzione. [4]

Le funzioni sono elencate nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.

Ogni funzione messa a concorso è designata al maschile e al femminile.

Non sono sottoposti alla pubblicazione del concorso:

  1. le promozioni per le funzioni di carriera interna alle singole unità amministrative;
  2. i trasferimenti interni a pari funzione;
  3. i casi specifici dove l’autorità di nomina decide di rinunciare al pubblico concorso;
  4. una quota di almeno 1/6 dei posti di apprendistato, dedicati a giovani con problemi di formazione, da individuare da parte dei servizi centrali in collaborazione con la Divisione della formazione professionale o la Divisione della scuola. [5] Docenti

Art. 5

La graduatoria per il passaggio dall’incarico alla nomina dei docenti cantonali è allestita sulla base della valutazione dell’attività del docente.

A parità di risultato della graduatoria per i docenti cantonali fa stato, di regola, l’anzianità di servizio.

La nomina dei docenti comunali avviene in conformità alla procedura di assunzione. art. 4 4 Per i docenti di nazionalità straniera, l’autorizzazione di cui all’ LORD deve essere chiesta unicamente per i candidati che sono cittadini dei paesi non aderenti all’Unione europea o all’Associazione europea di libero scambio. art. 4 5 Nel caso di abilitazione non ottenuta in Ticino, l’autorizzazione di cui all’ LORD è subordinata a una buona conoscenza della lingua italiana. Documentazione

Art. 6

Il bando di concorso definisce le condizioni di partecipazione e di assunzione, le modalità di presentazione della candidatura e i documenti richiesti.

Quando il bando stabilisce la presentazione della candidatura in forma elettronica, la stessa va sottoposta tramite l’apposito sistema informatico.

Le autocertificazioni richieste dai servizi centrali del personale devono essere firmate in originale; possono essere trasmesse dal candidato, in forma elettronica, sotto forma di scansione oppure immagine.

I servizi centrali possono richiedere in ogni tempo la presentazione dei documenti originali, che in tal caso saranno restituiti al concorrente. Titoli di studio

Art. 7

Le funzioni di collaboratore scientifico di I, giurista di I, giurista redattore di I, economista di I, psicologo di I, specialista in scienze forensi di I e perito organizzatore di I possono essere attribuite unicamente a candidati in possesso di titoli di studio accademici completi: licenza universitaria, laurea, master universitario consecutivo oppure scuola universitaria professionale (Bachelor + Master 270/300 crediti ECTS).

La funzione di collaboratore tecnico, collaboratore scientifico di II, economista di II, psicologo di II e perito organizzatore di II può essere attribuita unicamente a candidati in possesso di almeno un bachelor oppure di una laurea breve. [6] Preavviso medico

Art. 8

In caso di elementi sullo stato di salute dei candidati che possono comportare delle criticità in relazione all’esercizio della funzione, il Servizio medico del personale fornisce un preavviso sull’idoneità all’attenzione dell’autorità di nomina. Capitolo quarto Gestione del personale Atto di nomina o d’incarico

Art. 9

L’atto di nomina o d’incarico indica la funzione, la classe con i relativi aumenti di stipendio, la relativa voce contabile e il grado d’occupazione.

Esso prevede inoltre la sede e l’attribuzione di servizio iniziali, gli eventuali obblighi e le condizioni particolari relativi alla funzione, nonché se la funzione è svolta in lavoro ripartito (job sharing).

Per l’incarico è inoltre indicata la durata dello stesso. Sede di servizio

Art. 10

Per sede di servizio s’intende il luogo dove il dipendente svolge regolarmente le proprie funzioni.

Il domicilio civile diverso dalla sede di servizio non conferisce alcun diritto a facilitazioni d’orario, a indennità o ad altre agevolazioni.

Gli impiegati possono avere più sedi di servizio a dipendenza del luogo in cui svolgono le proprie funzioni; ciò non conferisce alcun diritto a facilitazioni d’orario, a indennità o ad altre agevolazioni.

Per i docenti la sede di servizio è dove prestano la maggior parte delle ore di attività.

La modifica della sede di servizio è di competenza del funzionario dirigente dell’unità amministrativa di riferimento; la comunicazione del cambiamento di sede di servizio deve avvenire con un preavviso corrispondente almeno al termine di disdetta. Descrizione della funzione

Art. 11

Il funzionario dirigente è responsabile dell’allestimento della descrizione della funzione.

La descrizione della funzione è un documento integrativo dell’atto di nomina o d’incarico e deve essere presentata dal funzionario dirigente al dipendente entro un mese dall’entrata in servizio. La descrizione della funzione deve essere trasmessa, firmata da entrambi, ai servizi centrali. art. 78 3 Per i docenti la descrizione della funzione tiene conto dell’ LORD.

La descrizione della funzione deve essere tempestivamente adeguata alle mutazioni dei compiti richiesti dalla funzione. La procedura è analoga a quella definita dal cpv. 2.

La descrizione della funzione è inoltre parte integrante della documentazione di richiesta di pubblicazione del bando di concorso. Tempo parziale e lavoro ripartito

Art. 12

Chi occupa un posto a tempo parziale, deve assoggettarsi alla necessità di presenza secondo le esigenze di servizio.

Il lavoro ripartito (job sharing) consiste nella divisione complementare e consensuale del medesimo posto di lavoro.

In questo caso la ripartizione dell’attività lavorativa così come la presenza alternativa sul posto di lavoro è concordata tra i dipendenti che si dividono i compiti e soggiace all’approvazione del funzionario dirigente.

Il cambiamento perdurante e significativo dei piani di presenza deve essere comunicato da parte del funzionario dirigente con preavviso corrispondente almeno al termine di disdetta. Persone disabili e casi sociali

Art. 13

Le persone disabili o con problemi sociali che possono essere integrate professionalmente nell’Amministrazione cantonale, ma non rispondono o non rispondono appieno ai requisiti della funzione, sono assunte con un contratto di lavoro di durata indeterminata in base al regolamento sul personale ausiliario dello Stato del 23 settembre 2020 (RPASt) . [7] art. 5a 2 I dipendenti dello Stato che successivamente al periodo di prova divengono persone disabili o con problemi sociali devono essere mantenuti nella medesima funzione o reintegrati in un’altra funzione per quanto ciò sia ragionevolmente esigibile, grazie anche alle misure di cui all’ LORD; se non rispondono o non rispondono appieno ai requisiti della funzione il loro rapporto d’impiego è mutato in contratto ausiliario come da cpv. 1.

La quota delle persone di cui ai cpv. 1 e 2 deve tendere al 3% del totale del personale.

Le spese salariali per questa categoria di dipendenti sono gestite separatamente in base a una pianificazione pluriennale volta a raggiungere l’obiettivo di cui al cpv. 3. I salari sono definiti tenendo in considerazione le ordinarie scale salariali, l’effettiva produttività della persona disabile o con problemi sociali, nonché le singole situazioni inerenti ai redditi percepiti dalle assicurazioni sociali. Mobilità interna

Art. 14

Per mobilità interna s’intende il trasferimento a un’altra unità amministrativa o autorità giudiziaria a parità di funzione e classificazione; questo può avvenire tramite concorso interno oppure trasferimento concordato tra le parti.

Per i trasferimenti all’interno della stessa unità amministrativa, è competente il rispettivo funzionario dirigente; tra unità all’interno della stessa divisione, è competente il Direttore di divisione; tra sezioni direttamente subordinate al Direttore del dipartimento, è competente il Direttore del dipartimento o il Segretario generale; tra divisioni, è competente il Direttore del dipartimento; tra dipartimenti è competente il Consiglio di Stato; tra le Magistrature permanenti sono competenti la Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, il Procuratore generale, il presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, il presidente della Pretura penale, il presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, i Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, il presidente della Pretura di Lugano, il Magistrato dei minorenni. Sostituzione di impiegati

Art. 15

Per periodi di assenza di impiegati inferiori a 90 giorni non viene concessa alcuna sostituzione.

Per periodi superiori, la sostituzione può essere concessa dalla Sezione delle risorse umane, su richiesta motivata e preavvisata dal rispettivo Direttore di divisione, dal Segretario generale, e dalla Direzione IAS per la propria unità amministrativa.

Deroghe al cpv. 1 sono decise di volta in volta dalla Sezione delle risorse umane, sentito il rispettivo Direttore di divisione e Segretario generale, dalla Direzione IAS per la propria unità amministrativa e, per le Magistrature permanenti, dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni . Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso

Art. 15a

Al capo area e/o ai capi servizio dell’Area della gestione amministrativa della Sezione delle risorse umane, al servizio giuridico del DECS per i docenti cantonali e al segretario comunale o - dove presente - al responsabile delle risorse umane del comune, al segretario generale del Tribunale d’appello, al Segretario generale del Ministero pubblico, al Presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, al Presidente della Pretura penale, al Presidente dell’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, al Presidente della Pretura di Lugano, ai Pretori dei distretti, al Magistrato dei minorenni è conferito il ruolo di responsabili della gestione della documentazione. [9]

I responsabili della gestione della documentazione garantiscono in particolare autonomia, imparzialità e confidenzialità.

Al momento del decesso o della scomparsa di un dipendente pubblico, il funzionario dirigente o il suo sostituto informano la Sezione delle risorse umane. Quest’ultima coinvolge il responsabile della gestione della documentazione di cui al cpv. 1.

I responsabili della gestione della documentazione dispongono la messa in sicurezza:

  1. della postazione di lavoro elettronica del dipendente, tramite il Centro sistemi informativi;
  2. dell’ufficio o della postazione di lavoro del dipendente, tramite il funzionario dirigente o il suo sostituto.

Previo ottenimento delle credenziali di accesso da parte del Centro sistemi informativi, i responsabili della gestione della documentazione, congiuntamente con il funzionario dirigente o il suo sostituto, accedono all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in questione e suddividono la documentazione nelle seguenti categorie:

  1. documenti ufficiali appartenenti all’unità amministrativa;
  2. documenti personali e privati.

I documenti inerenti l’adempimento del compito pubblico sono messi a disposizione dell’unità amministrativa.

I documenti personali o privati sono conservati secondo la volontà nota o presumibile del dipendente. Nel caso in cui tale volontà non sia nota o presumibile, i documenti vengono conservati presso i responsabili della gestione della documentazione, in forma cartacea o elettronica. La conservazione è garantita per una durata di 10 anni dal momento del decesso o della scomparsa del dipendente, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati. In seguito, i dati sono distrutti, a meno che non sia pendente una richiesta di accesso conformemente al cpv. 8, oppure una procedura civile, penale o amministrativa.

In caso di richiesta di accesso di terzi ai documenti personali e privati, i responsabili della gestione della documentazione vi danno seguito, se è dato un interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti del dipendente deceduto o di terzi. L’interesse è presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio rispettivamente unione domestica registrata con la persona deceduta. Capitolo quinto Doveri di servizio Occupazione accessoria per gli impiegati

Art. 16

L’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di un’occupazione accessoria sono di competenza del Direttore di divisione o del Segretario generale, sentito il rispettivo funzionario dirigente, oppure, in mancanza di essi, dall’autorità di nomina.

L’autorizzazione deve essere trasmessa ai servizi centrali. Occupazione accessoria per i docenti

Art. 17

Per i docenti cantonali l’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di un’occupazione accessoria sono di competenza del servizio centrale sentiti i Direttori scolastici per i docenti o i capogruppo per i docenti di sostegno ed in entrambi i casi il superiore diretto.

Per i docenti comunali l’autorizzazione e la revoca sono di competenza dell’autorità di nomina, sentiti i Direttori scolastici. Carica pubblica

Art. 18

La carica pubblica va esercitata nel limite del possibile durante il tempo libero; in tal caso non dà diritto a nessun compenso o recupero.

La candidatura a una carica pubblica che può implicare un particolare impegno durante il tempo di lavoro, in particolare quella di municipale, deve essere preventivamente comunicata al funzionario dirigente che formula un preavviso.

L’autorizzazione e la revoca per l’esercizio di una carica pubblica ad elezione avvenuta sono di competenza del Direttore di divisione o del Segretario generale in caso di subordinazione diretta delle Sezioni al Direttore del dipartimento, sentito il rispettivo funzionario dirigente, oppure, in mancanza di essi, dell’autorità di nomina.

L’autorizzazione deve essere trasmessa ai servizi centrali.

Per i docenti comunali l’autorizzazione è di competenza dell’autorità di nomina, sentiti i Direttori scolastici o gli ispettorati scolastici. Servizio militare, servizio di protezione civile, servizio sostitutivo e G+S; indennità perdita di guadagno (IPG)

Art. 19

In caso di servizio militare obbligatorio, servizio protezione civile obbligatorio o servizio civile sostitutivo svizzero il dipendente deve avvertire il funzionario dirigente non appena gli è nota la chiamata, producendo su richiesta l’ordine di marcia.

Per le assenze, dovute a congedo pagato, per le quali è previsto il pagamento dell’indennità per perdita di guadagno, il dipendente è tenuto a trasmettere all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni il formulario IPG entro 15 giorni dal termine del servizio comandato. Accettazione di doni o inviti [10]

Art. 20

I dipendenti rifiutano doni, profitti pecuniari o inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire.

È ammessa da parte del dipendente l’accettazione di piccoli doni o altri profitti pecuniari rientranti negli usi sociali il cui valore non supera fr. 100.–. [11]

Ai dipendenti che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche piccoli doni, altri profitti o inviti se:

  1. sono proposti da un offerente effettivo o potenziale o da una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest’ultimo;
  2. non può essere esclusa una relazione tra il dono, il profitto o l’invito e il processo di acquisto o decisionale.

In caso di dubbio, i dipendenti accertano con il proprio funzionario dirigente l’ammissibilità dell’accettazione di doni o profitti.

I dipendenti rifiutano inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del rispettivo funzionario dirigente almeno a livello di Direttore di divisione, Segretario generale oppure, in assenza di quest’ultimi, dall’autorità di nomina.

Ai dipendenti che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti se:

  1. sono proposti da un offerente effettivo o potenziale o da una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest’ultimo;
  2. non può essere esclusa una relazione tra l’invito e il processo di acquisto o decisionale.

In caso di dubbio, i dipendenti accertano con il proprio funzionario dirigente l’ammissibilità dell’accettazione di inviti. Obbligo di notifica e d’informazione

Art. 21

Tutti i dipendenti sono tenuti a notificare e a documentare ai servizi centrali i fatti rilevanti per il rapporto d’impiego e di retribuzione quali, segnatamente, i cambiamenti dello stato di famiglia, di domicilio o d’indirizzo.

I beneficiari delle indennità definite da leggi o regolamenti sono tenuti a notificare immediatamente all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni i fatti suscettibili di fondare, modificare o estinguere il diritto alla percezione. Le indennità indebitamente percepite sono compensate sullo stipendio, riservate le eventuali sanzioni disciplinari.

I beneficiari di indennità che omettono la notifica, perdono il diritto al rimborso trascorsi sei mesi dalla fine del mese in cui si è verificato l’evento. Fumo

Art. 22

All’interno dell’Amministrazione cantonale e delle Magistrature permanenti così come nei veicoli dello Stato è vietato fumare.

È permesso fumare solo negli appositi spazi fumatori, separati fisicamente dal resto dell’ambiente, debitamente contrassegnati e adeguatamente ventilati. Capitolo sesto Assenze / Presenze In generale

Art. 23

I funzionari dirigenti sono responsabili del controllo delle presenze/assenze dei loro collaboratori.

Il dipendente deve chiedere l’autorizzazione al suo funzionario dirigente per tutte le assenze programmabili, quali congedi, scali ore, affari personali e per ragioni di servizio (missioni).

Ai docenti delle scuole cantonali, in caso di assenza per affari personali autorizzata dal rispettivo funzionario dirigente, non viene effettuata alcuna riduzione sullo stipendio per le assenze fino a un massimo di tre giorni, se nel corso dell’anno scolastico le ore perse d’insegnamento vengono recuperate.

Per i docenti cantonali la direzione di istituto comunica alla Sezione amministrativa quando e come sono state recuperate le ore perse. Medico del personale

Art. 24

Il Medico del personale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità amministrativa: art. 26 a) autorizzano eccezioni ai divieti prescritti all’ cpv. 1 lett. b);

  1. autorizzano preventivamente la fisioterapia e le altre cure mediche riconosciute dall’assicurazione di base contro le malattie (LAMal); la domanda va presentata con la necessaria documentazione medica almeno 15 giorni prima dell’inizio delle stesse;
  2. decidono previa richiesta scritta, con l’allegazione di un certificato medico dal primo giorno della presa a carico, il recupero di vacanze o di congedi per gratifica sensibilmente turbati da malattia o da infortunio del dipendente, ammesso che ciò abbia causato il rientro anticipato al domicilio per problemi di salute o l’ospedalizzazione; per i docenti il recupero è limitato ai congedi per gratifica;
  3. possono chiedere al dipendente l’invio, tramite il suo medico curante, di un certificato medico particolareggiato o altra documentazione medica che specifichi l’inabilità lavorativa;
  4. eseguono autonomamente visite mediche di controllo o ne dispongono l’esecuzione d’intesa con i servizi centrali del personale;
  5. valutano se un’assenza per malattia è giustificata; nel caso contrario informano il funzionario dirigente ed il servizio centrale.

Il dipendente può essere tenuto a sottoporsi a visite mediche che permettano la valutazione della sua abilità lavorativa.

Il Consiglio di Stato può designare, a sostegno del Medico del personale, dei medici di fiducia. Assenze per visita medica o simili

Art. 25

Le assenze programmabili di visite mediche, fisioterapia e simili devono tenere conto delle esigenze di servizio.

Chi lavora a tempo parziale deve di regola programmare queste assenze durante il tempo libero. Assenze per malattia e infortunio

Art. 26

Il dipendente, in caso di malattia o di infortunio:

  1. deve avvertire immediatamente e mantenere informato il funzionario dirigente;
  2. non può uscire dall’abitazione o dall’istituto di cura tra le 22.00 e le 07.00, se l’inabilità lavorativa è del 100%;
  3. può effettuare vacanze durante un periodo d’inabilità lavorativa per malattia e/o infortunio (totale o parziale), usufruendo dei propri giorni di vacanza o di gratifica come pure mediante scalo ore, ore straordinarie o eccedenze mensili, previa autorizzazione del medico curante e per i casi di infortunio anche dell’assicurazione LAINF. All’Ufficio del medico del personale deve essere trasmesso un certificato medico, che attesti che la vacanza non compromette la guarigione e/o lo stato di salute, completo delle date di partenza e ritorno. La vacanza interrompe il conteggio dei giorni di malattia e/o infortunio e pertanto i giorni di assenza per il periodo di vacanza sono computati quali giorni interi (sia di vacanza o gratifica che di scalo ore o eccedenze mensili) anche in caso di inabilità lavorativa parziale. Per i docenti con il termine vacanza si intende gratifica per anzianità; [12]
  4. deve, se l’assenza supera tre giorni consecutivi (festivi compresi), esibire un certificato d’inabilità lavorativa su modulo ufficiale redatto da un medico autorizzato a esercitare in Svizzera. Impiegati e docenti devono far pervenire il modulo ufficiale al Servizio medico del personale entro una settimana dall’inizio dell’assenza.

Il primo certificato medico d’inabilità lavorativa ha una validità massima di 15 giorni (festivi compresi); ulteriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30 giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente.

Il funzionario dirigente deve mantenere regolarmente, documentandoli, i contatti con il collaboratore assente.

Il funzionario dirigente o i servizi centrali del personale possono richiedere il certificato medico d’inabilità lavorativa già dal primo giorno di assenza quando le assenze inferiori ai tre giorni si ripetono con frequenza.

I servizi centrali del personale possono, autonomamente o su richiesta dei funzionari dirigenti, procedere a controlli diretti delle assenze. Assenze arbitrarie

Art. 27

Le assenze effettuate senza autorizzazione o giustificazione sono considerate arbitrarie.

La competenza a stabilire l’assenza arbitraria spetta al funzionario dirigente.

Il dipendente deve essere sentito.

Le assenze arbitrarie sono computate sullo stipendio del mese successivo all’accertamento.

Resta riservata la procedura disciplinare. Vacanze impiegati

Art. 28

Per gli impiegati la data e la durata delle vacanze, entro i limiti previsti dall’art. 41 LORD, devono essere preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente tenuto conto delle esigenze di servizio e dei desideri dell’interessato.

Le vacanze non possono essere compensate in denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio, le vacanze maturate e non ancora estinte, non hanno potuto essere godute. [13] art. 43 3 La riduzione delle vacanze nei casi previsti dall’ LORD avviene, nella misura in cui non vi è colpa del dipendente, sul diritto dell’anno in cui si è verificato l’evento che comporta la riduzione. Nel caso in cui il dipendente, per sua colpa o negligenza, abbia superato il limite dei giorni di vacanza di diritto previsto dall’art. 41 LORD, la compensazione avviene entro l’anno successivo con corrispondente riduzione del nuovo diritto. [14]

… [15]

Nel caso di sospensione dalla funzione il dipendente non matura il diritto alle vacanze. Vacanze docenti

Art. 29

La cessazione del rapporto d’impiego del docente coincide di regola con la fine dell’anno scolastico.

Nel caso di cessazione nel corso dell’anno scolastico il diritto al pagamento per vacanze non godute dal docente è dato, fino a un massimo di quattro settimane, soltanto se interviene:

  1. nel corso del primo anno d’impiego;
  2. da aprile a giugno negli anni successivi. art. 79b 3 Agli operatori scolastici specializzati sono applicabili i disposti di cui all’ LORD. Richiamato l’art. 59 cpv. 4 LORD, il rapporto di lavoro cessa di regola il 31 luglio. Nel calcolo dello stipendio viene conteggiato il rimborso delle vacanze maturate fino al 15 agosto [16] . Capitolo settimo Congedi Congedi in generale

Art. 30

I congedi totali o parziali, pagati o non pagati, devono essere effettuati nei termini massimi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Il ritardo nella presentazione della domanda può essere considerato per la negazione o il rinvio dell’autorizzazione.

Copia delle decisioni va tempestivamente trasmessa ai servizi centrali del personale e all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.

La concessione è subordinata alle esigenze di servizio. art. 47 5 L’eventuale congedo non pagato giusta l’ cpv. 3 LORD inizia a decorrere dal termine del congedo maternità. Il posticipo di tale congedo è concesso per il consumo di diritti maturati, che decadrebbero nel corso del congedo. [17]

Il dipendente può beneficiare di un congedo non pagato totale di tre anni al massimo nell’arco dell’intero rapporto d’impiego o, in via eccezionale previa autorizzazione dei servizi centrali, l’equivalente per un massimo di 6 anni se il congedo è preso parzialmente.

Il diritto al congedo non pagato è proporzionato al grado d’occupazione del dipendente al momento della relativa decisione. Congedi pagati

Art. 31

Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d’occupazione del momento in cui inizia l’evento. art. 46 2 La richiesta dei congedi di cui all’ cpv. 1 lett. a), b), c), d) LORD deve essere sottoposta con ragionevole anticipo al proprio funzionario dirigente, accompagnata dalla relativa attestazione.

Per gli impiegati i congedi pagati vengono decisi dal servizio centrale su preavviso dei funzionari dirigenti, rispettivamente, per le Magistrature permanenti, dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni . art. 47 4 Per i docenti cantonali i congedi dell’ e 48 LORD vengono decisi dal servizio centrale su preavviso del Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o per i docenti di sostegno su preavviso del capogruppo, e del superiore diretto, mentre i congedi dell’art. 46 LORD vengono decisi dal Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio o per i docenti di sostegno dal capogruppo. art. 46 5 Per i docenti comunali i congedi dell’ , 47 e 48 LORD vengono decisi dall’autorità di nomina su preavviso del Direttore scolastico o dell’Ispettorato scolastico. art. 46 6 Le assenze giustificate dei congedi pagati di cui agli cpv. 1 lett. e), f), f bis ), g), h), i bis ), l), m), n), 47 e 48 LORD devono essere comunicate tempestivamente al proprio funzionario dirigente o al Direttore dell’istituto scolastico. [18] art. 46 7 Per gli impiegati i congedi di cui agli cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), f bis ), g), h), m) LORD sono godibili anche in ore, mentre il congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. i bis LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate. [19] art. 46 8 Per i docenti i congedi di cui agli cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), f bis ), g), h), m) LORD sono godibili solo in giorni consecutivi, in singole giornate o in mezze giornate, mentre il congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. i bis LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate. [20] Congedi pagati per affari sindacali

Art. 32

Per gli impiegati i congedi per affari o per formazione sindacale riconosciuti sono concessi nel seguente modo:

  1. per i membri di comitato fino a 12 giorni all’anno;
  2. per gli affiliati ordinari fino a 5 giorni all’anno.

Per i docenti i congedi per affari o per formazione sindacale riconosciuti sono concessi nel seguente modo:

  1. per i membri di comitato: fino a 12 giorni all’anno se non vi è cumulo dei giorni di congedo. Se vi è cumulo dei giorni di congedo, fino ad un massimo del 20% di un’unità a tempo pieno attribuibile annualmente ad una persona per sindacato; la percentuale viene stabilita in base al numero di affiliati docenti cantonali e comunali attivi il 1° marzo dell’anno che precede l’anno scolastico per il quale è chiesto il congedo;
  2. per gli affiliati ordinari fino a 2 giorni all’anno. Congedi pagati per volontariato

Art. 33

Per volontariato sociale s’intende:

  1. prestazioni a favore di persone degenti in case di cura, ospedali, case per anziani o prestazioni a favore di persone che beneficiano di cure a domicilio e nell’ambito della relativa organizzazione per la cura a domicilio;
  2. prestazioni a favore di persone con handicap fisici o mentali;
  3. prestazioni nell’ambito di soccorso in caso di catastrofe, d’incidente o di pronto intervento;
  4. trasporti a scopo umanitario;
  5. prestazioni a favore della formazione e dell’animazione delle attività giovanili ai sensi della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025 (LGioCo). [21]

Le prestazioni indicate al cpv. 1 sono intese non remunerate dall’ente o associazione responsabile dell’organizzazione del volontariato. Congedi pagati per sportivi d’élite

Art. 34

Possono beneficiare del congedo per l’attività di sportivo d’élite i possessori della Swiss Olympic Card. Congedi pagati per matrimonio, unione registrata, decessi, nascite figli

Art. 35

Per gli impiegati i congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. e), g) e h) LORD devono essere consumati entro 30 giorni dall’evento. Il congedo pagato di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. l LORD (congedo di paternità) deve essere consumato, in settimane o in giorni, entro sei mesi dall’evento. [22] art. 46 2 Per i docenti i congedi pagati di cui all’ cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LORD vengono di principio consumati subito. Se non si oppongono esigenze di servizio, previa autorizzazione del servizio centrale, i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LORD possono essere consumati successivamente, in ogni caso entro 30 giorni dall’evento per i congedi pagati di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. e), g), h), entro 6 mesi dall’evento per il congedo pagato di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. l) (congedo di paternità). [23]

Per i docenti il diritto al recupero decade se l’evento si verifica durante le vacanze scolastiche e i giorni di diritto si estinguono all’interno delle stesse. Se i giorni di diritto non si estinguono, i giorni rimanenti prolungano le vacanze scolastiche. Congedi pagati per malattia grave in famiglia e assistenza ai familiari

Art. 35a

Per malattia grave ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD (congedo per malattia grave in famiglia) s’intende una situazione medica grave con pericolo imminente di vita, come ad esempio il ricovero in un reparto di cure intense, un’operazione ad alto rischio, una fase terminale di una grave malattia. Non costituisce malattia grave una malattia a decorso cronico, ad eccezione di un acuto e grave peggioramento dello stato clinico tale da mettere il paziente in pericolo imminente di vita. art. 46 2 Per problemi di salute ai sensi dell’ cpv. 1 lett. f bis LORD (congedo di assistenza) s’intendono i problemi di salute che non rientrano nella malattia grave, ad esempio infortunio, malattia non grave ai sensi del cpv. 1, disabilità. art. 46 3 Per familiare ai sensi dell’ cpv. 1 lett. f bis LORD s’intende il coniuge, il partner registrato, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i suoceri, il partner che convive con il lavoratore nella medesima economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente. Per figli s’intendono coloro con i quali è stabilito un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile. art. 46 4 Il familiare ai sensi dell’ cpv. 1 lett. f bis LORD deve necessitare di assistenza, vale a dire non essere autosufficiente e dipendere dall’aiuto di terzi. art. 46 5 Chi richiede di poter beneficiare del congedo di cui all’ cpv. 1 lett. f bis LORD (congedo di assistenza) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare di età superiore ai 15 anni o al partner con problemi di salute deve comprovare che l’assistenza nel caso specifico non può essere prestata da altri membri della famiglia o da terzi. Il fatto che un’altra persona abbia diritto al congedo non esclude di per sé il diritto stesso. art. 46 6 La malattia grave di cui all’ cpv. 1 lett. f LORD, i problemi di salute e la necessità di assistenza di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. f bis LORD devono essere comprovati da un certificato medico allestito su modulo ufficiale. Congedi diversi

Art. 36

I congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. m) e n) LORD non sono differibili. Congedo per dipendenti occupati a turni

Art. 37

I dipendenti occupati a turni hanno diritto almeno a 102 giorni di congedo all’anno comprese le festività previste dalla legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino.

Le singole unità amministrative regolano, in modo autonomo, la compensazione dei congedi annuali, ritenuto che il dipendente goda di regola 8,5 giorni effettivi di congedo al mese equamente ripartiti.

Il dipendente che entra o che lascia il servizio nel corso dell’anno, ha diritto a un numero di giorni di congedo annuale proporzionale alla durata del servizio prestato.

Il diritto ai congedi si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.

I congedi sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza. Congedi non pagati per aggiornamento e perfezionamento

Art. 38

Per i congedi non pagati richiesti per l’aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, valgono le disposizioni dello specifico regolamento. Altri congedi non pagati per gli impiegati

Art. 39

Per gli impiegati la concessione di congedi non pagati che non sono di diritto è decisa dal funzionario dirigente.

Per i congedi non pagati superiori a 3 mesi consecutivi la decisione spetta al Direttore della rispettiva divisione o al Segretario generale, rispettivamente, per le Magistrature permanenti, alla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, al Procuratore generale, al presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, al presidente della Pretura penale, al presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, ai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, al presidente della Pretura di Lugano, al Magistrato dei minorenni.

La richiesta di un congedo non pagato deve essere presentata al funzionario dirigente almeno 2 mesi prima dell’inizio del congedo. Altri congedi non pagati per i docenti

Art. 40

Per i docenti cantonali la concessione di congedi non pagati è decisa dal Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio o, per i docenti di sostegno, dal capogruppo.

Per i congedi superiori a tre mesi consecutivi la concessione è di competenza della Sezione amministrativa, sentiti il Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o il capogruppo per i docenti di sostegno, e i superiori diretti.

Per i docenti comunali la concessione di congedi non pagati è decisa dall’autorità di nomina, sentiti il Direttore o l’Ispettorato scolastico.

Per i docenti che intendono usufruire di un congedo non pagato superiore a 3 mesi, la richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell’anno scolastico che precede il congedo. Capitolo ottavo Procedura disciplinare Inchiesta disciplinare

Art. 41

Le informazioni preliminari in materia disciplinare sono raccolte dal funzionario dirigente; i servizi centrali possono prestare assistenza o subentrare, se richiesto, nell’esecuzione. art. 36 2 Quando dalle informazioni preliminari i fatti risultino evidenti o ammessi e siano stati rispettati i diritti del dipendente di cui all’ cpv. 2 LORD, la decisione di sanzione disciplinare di competenza del funzionario dirigente, del Direttore di divisione o dei Segretari generali è resa senza formale apertura di un’inchiesta e con motivazione sommaria. Sono riservati più formali accertamenti e una motivazione sostanziata in sede di ricorso.

Il dipendente interpellato a titolo di informazioni preliminari può chiedere che sia aperta una formale inchiesta a suo carico. art. 42 4 Quando dalle informazioni preliminari il caso appaia di una gravità che eccede l’adeguatezza delle sanzioni delegate all’ del presente regolamento, il funzionario dirigente, rispettivamente il Direttore divisione o il Segretario generale, è tenuto a coinvolgere il servizio centrale interessato, che richiede all’Autorità di nomina la formale apertura d’inchiesta.

La formale apertura d’inchiesta compete al Consiglio di Stato, che designa chi la conduce. La delega a specialisti esterni rimane eccezionale e dev’essere giustificata da interessi preminenti dell’Amministrazione.

Copia delle decisioni disciplinari va trasmessa al servizio centrale e al dipartimento interessato. Autorità competenti

Art. 42

Nei casi in cui l’inchiesta non è aperta dall’Autorità di nomina il funzionario dirigente ha la competenza di infliggere un ammonimento.

La competenza di infliggere una multa fino a fr. 500.– spetta al Direttore di divisione o al Segretario generale.

In caso di esclusione o di ricusazione, la competenza è attribuita al livello dirigente superiore o, se del caso, esercitata dall’Autorità di nomina.

Sono riservate le attribuzioni speciali di competenze previste da altre norme. art. 36 5 Le decisioni di sanzioni disciplinari prese in delega di competenze devono in ogni caso rispettare i diritti del dipendente di cui all’ cpv. 2 LORD.

Copia delle decisioni disciplinari deve essere trasmessa al servizio centrale e al dipartimento interessato. Capitolo nono Attestato di servizio e Commissione conciliativa Attestato di servizio

Art. 43

L’attestato di servizio, steso dal rispettivo funzionario dirigente, è controfirmato e trasmesso al dipendente dai servizi centrali del personale; per le Magistrature permanenti, l’attestato è allestito dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni .

Nel caso in cui vi fossero più funzionari dirigenti interessati alla stesura del documento, il coordinamento e la redazione finale sono assicurati dai servizi centrali del personale.

Il dipendente può richiedere in ogni momento un attestato intermedio. Commissione conciliativa

Art. 44

La commissione è composta da cinque membri, due designati dal Consiglio di Stato, due designati dalle Associazioni del personale e da un presidente designato di comune accordo.

La commissione resta in carica quattro anni. La sua elezione avviene entro il 31 dicembre dell’anno in cui è eletto il Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo.