Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d’occupazione del momento in cui inizia l’evento. art. 46 2 La richiesta dei congedi di cui all’ cpv. 1 lett. a), b), c), d) LORD deve essere sottoposta con ragionevole anticipo al proprio funzionario dirigente, accompagnata dalla relativa attestazione.
Per gli impiegati i congedi pagati vengono decisi dal servizio centrale su preavviso dei funzionari dirigenti, rispettivamente, per le Magistrature permanenti, dalla Commissione amministrativa per il Tribunale d’appello, dal Procuratore generale, dal presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, dal presidente della Pretura penale, dal presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi, dai Pretori ad eccezione della Pretura di Lugano, dal presidente della Pretura di Lugano, dal Magistrato dei minorenni . art. 47 4 Per i docenti cantonali i congedi dell’ e 48 LORD vengono decisi dal servizio centrale su preavviso del Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o per i docenti di sostegno su preavviso del capogruppo, e del superiore diretto, mentre i congedi dell’art. 46 LORD vengono decisi dal Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio o per i docenti di sostegno dal capogruppo. art. 46 5 Per i docenti comunali i congedi dell’ , 47 e 48 LORD vengono decisi dall’autorità di nomina su preavviso del Direttore scolastico o dell’Ispettorato scolastico. art. 46 6 Le assenze giustificate dei congedi pagati di cui agli cpv. 1 lett. e), f), f bis ), g), h), i bis ), l), m), n), 47 e 48 LORD devono essere comunicate tempestivamente al proprio funzionario dirigente o al Direttore dell’istituto scolastico. [18] art. 46 7 Per gli impiegati i congedi di cui agli cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), f bis ), g), h), m) LORD sono godibili anche in ore, mentre il congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. i bis LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate. [19] art. 46 8 Per i docenti i congedi di cui agli cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), f bis ), g), h), m) LORD sono godibili solo in giorni consecutivi, in singole giornate o in mezze giornate, mentre il congedo di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. i bis LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate. [20] Congedi pagati per affari sindacali