Il presente regolamento, in ossequio all’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (in seguito RDSt), disciplina la struttura gerarchica e le promozioni del personale uniformato per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino. Promozioni In generale
173.140
Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali
Preambolo
Regolamento
concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali
(del 12 dicembre 2017)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
art. 54 richiamato l’
cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017,
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 1
Art. 2
Le promozioni per anzianità di servizio sono conferite automaticamente, previo preavviso favorevole emesso dal funzionario dirigente.
T utte le promozioni concernenti gli agenti di custodia, sono subordinate al conseguimento dell’attestato professionale federale quale agente di custodia, rilasciato dal Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario.
Le promozioni per carriera sono soggette a bando di concorso interno e soggiacciono alle seguenti condizioni:
- essere inserito nel percorso interno di carriera;
- avere conseguito almeno il livello complessivo «C», nella valutazione periodica degli ultimi 2 anni, prestazioni superiori costituiscono titolo preferenziale;
- risultare nominato nella funzione gerarchica inferiore alla funzione per la quale s’interpone la candidatura; art. 32 d) non avere subito una sanzione a seguito di una violazione dei doveri di servizio ai sensi degli segg. della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e degli art. 41 e 42 RDSt negli ultimi due anni. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;
- non avere subito una condanna penale correlata a reati incompatibili con la funzione di agente di custodia negli ultimi due anni. Il funzionario dirigente determina l’ammissibilità della candidatura in base alla gravità e/o natura del reato commesso e della recidività. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;
- nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di carenza di beni;
- nessuna limitazione allo svolgimento del lavoro a turni e/o nelle fasce orarie lavorative previste per la funzione;
- nessuna limitazione quanto all’assunzione di mansioni operative previste per la fun zione;
- nessuna limitazione quanto all’impiego nei differenti comparti delle Strutture carce rarie. Funzioni
- Operatore di centrale
Art. 3
La promozione da operatore di centrale in formazione, a operatore di centrale, avviene nei termini previsti nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.
- Agente di custodia
La promozione da agente di custodia in formazione, ad agente di custodia, avviene nei termini previsti nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.
La promozione da operatore di centrale ad agente di custodia è soggetta a bando di concorso interno e soggiace alle seguenti condizioni:
- avere svolto la funzione di operatore di centrale per almeno 2 anni dall’assunzione; art. 2 b) ossequiare quanto elencato all’ cpv. 3, lett. b), c), d), e), f), g), h), i);
- superare una valutazione psicologica, volta ad attestare l’idoneità alla funzione di agente di custodia;
- previo ossequio di quanto previsto dalla lett. c), frequentare uno stage pratico della durata di tre mesi;
- al termine dello stage pratico, essere ritenuto idoneo alla funzione nei termini indicati nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.
- Agente di custodia con specializzazione
La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:
- dopo almeno 6 anni dall’assunzione;
- previo conseguimento di un diploma cantonale o federale riconosciuto in ambito sanitario nei termini e modalità definiti nel bando di concorso; art. 2 c) in ossequio all’ cpv. 2 e 3 lett. b), c), d), e), f), g), h), i)
- Sostituto/a capo gruppo agenti
La promozione alla funzione può avvenire alle seguenti condizioni: art. 2 a) per anzianità di servizio, dopo avere svolto la funzione di agente di custodia almeno da 15 anni dall’assunzione, in ossequio all’ cpv. 1, 2 e 3 lett. b), c), d), e), f), g), h), i); art. 2 b) per carriera, dopo avere svolto la funzione di Agente di custodia almeno da 6 anni dall’assunzione, in ossequio all’ cpv. 2 e 3.
Il Sostituto/a capo gruppo agenti nominato per carriera, in subordine per anzianità, assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.
- Capo gruppo agenti
La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:
- dopo almeno 8 anni dall’assunzione; art. 2 b) in ossequio all’ cpv. 2 e 3.
Il Capo gruppo agenti assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.
- Capo sorveglianti
La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:
- dopo almeno 10 anni dall’assunzione; art. 2 b) in ossequio all’ cpv. 2 e 3.
Il Capo sorveglianti assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.
- Capo agenti
La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:
- dopo almeno 12 anni dall’assunzione; art. 2 b) in ossequio all’ cpv. 2 e 3.
Il Capo agenti assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario. Gradi e qualifiche
Art. 4
Il Direttore delle Strutture carcerarie statuisce sull’attribuzione di gradi e qualifiche per le rispettive funzioni ed emana le necessarie direttive. Entrata in vigore
Art. 5
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 451.