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Regolamento concernente le promozioni presso l’Istituto delle assicurazioni sociali

Preambolo

Regolamento

concernente le promozioni presso l’Istituto delle assicurazioni sociali

(del 12 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 54 richiamato l’

cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento, come previsto dall’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (di seguito RDSt), disciplina le promozioni dei collaboratori dell’Istituto delle assicurazioni sociali. art. 54 Per le promozioni alle funzioni non contemplate da questo regolamento è applicabile l’ RDSt. Funzioni

  1. Capogruppo

Art. 2

La funzione di capogruppo può essere istituita nei casi seguenti: – nell’ambito di unità amministrative con un importante numero di collaboratori, il capogruppo assume il coordinamento di un gruppo (almeno 8 collaboratori); – nell’ambito di attività specialistiche, che richiedono particolari competenze ed esperienza, il capogruppo assume la responsabilità della gestione dell’attività.

… [1]

  1. Addetto agli assicurati o agli affiliati

La promozione dalla funzione di III alla funzione di II, o dalla funzione di II alla funzione di I, può avvenire se, cumulativamente, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. il collaboratore ha raggiunto almeno 4 aumenti nella funzione immediatamente inferiore;
  2. l’attività svolta (o che verrà svolta dopo il passaggio) è quella prevista dalla descri zione della funzione superiore, che indica le responsabilità accresciute aggiunte, secondo la descrizione della funzione degli uffici interessati;
  3. l’atteggiamento, il comportamento, le capacità, le prestazioni e l’autonomia del collaboratore giustificano una promozione alla funzione superiore. Abrogazione

Art. 3

Il presente regolamento annulla e sostituisce la risoluzione governativa no. 4816 del 7 novembre 2000. Entrata in vigore

Art. 4

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 444. [1] Cpv. abrogato dal R 19 .9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353.