1 Il presente regolamento disciplina i contratti di lavoro tra lo Stato ed il personale ausiliario.
2 Sono assunti quale personale ausiliario a tempo indeterminato il personale invalido e il personale di pulizia.
3 Sono assunti quale personale ausiliario a tempo determinato i supplenti, il personale necessario a coadiuvare i servizi dell’Amministrazione nell’esecuzione di compiti a carattere straordinario o provvisorio o nell’evasione di accumuli transitori di lavoro e il personale in stage.
4 Il fabbisogno di personale ausiliario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato in modo particolareggiato per ogni servizio. Sono riservati casi non prevedibili e urgenti, autorizzati singolarmente dal Consiglio di Stato.
Competenze