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173.210

Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale

Preambolo

Regolamento

concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti

di servizio nell’ A mministrazione cantonale

(del 15 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 74 richiamato l’

della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso degli appartamenti di servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.

Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di controllo di stabili di proprietà dello Stato. Condizioni d’uso

Art. 2

La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.

È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.

L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio. Cessazione del contratto di diritto amministrativo

Art. 3

Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato.

Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto. Canone di locazione

Art. 4

Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.

Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.

I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.

Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio: - le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.); - l’energia elettrica e il gas (consumo proprio); - il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono; - la tassa rifiuti.

Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio. Competenze

Art. 5

La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.

Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative. Responsabilità

Art. 6

L’assicurazione, del contenuto dell’appartamento non di proprietà dello Stato, contro i danni dall’incendio, acqua e furto nonché l’assicurazione RC competono al beneficiario dell’appartamento. Ricorsi

Art. 7

Contro le decisioni dell’istanza competente di cui all’art. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Norma transitoria

Art. 8

I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della normativa previgente, restano acquisiti. Entrata in vigore

Art. 9

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [2] Pubblicat o nel BU 2003 , 278. [1] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117. [2] Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.