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Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

LStip

Preambolo

Legge

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

(LStip)

del 23 gennaio 2017 (stato 15 dicembre 2025)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 aprile 2016 n. 7181 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 15 novembre 2016 n. 7181 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

C apitolo primo

Campo di applicazione, funzioni e retribuzione

Campo di applicazione

Art. 1

La presente legge regola le remunerazioni dei dipendenti sottoposti alla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD). Elenco e classificazione delle funzioni

Art. 2

L’elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d’intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) per quanto attiene il loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.

La valutazione analitica delle funzioni avviene in modo trasparente e non discriminatorio.

Una nuova valutazione delle funzioni viene elaborata se gli elementi che ne determinano la classificazione esistente si sono modificati in maniera significativa e durevole.

Il Consiglio di Stato consulta le organizzazioni del personale e informa il Gran Consiglio sui cambiamenti di contenuto della classificazione dei dipendenti attraverso il rendiconto. Elementi della retribuzione

Art. 3

Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli stipendi, i supplementi e le indennità stabiliti negli articoli seguenti. Capitolo secondo Stipendi e indennità Scala degli stipendi

Art. 4

Le classi di stipendio dei dipendenti cantonali sono stabilite come segue: Classe Minimo Massimo Classe Minimo Massimo

’610

’133

’610

’133

’963

’692

’963

’692

’213

’175

’213

’175

’369

’598

’369

’598

’446

’278

’446

’278

’454

’332

’454

’332

’405

’677

’405

’677

’312

’031

’312

’031

’187

’412

’187

’412

’041

’838

’041

’838

’887

’328

’887

’328

’737

’349

’737

’349

’602

’416

’602

’416

’495

’550

’495

’550

’427

’769

’427

’769

’411

’095

’411

’095

’459

’545

’459

’545

’583

’142

’583

’142

’794

’903

’794

’903

’105

’851

’105

’851

Ogni classe è composta di 24 aumenti, suddivisi in 4 livelli: – il primo contiene 4 aumenti, – il secondo contiene 5 aumenti, – il terzo contiene 6 aumenti, – il quarto contiene 9 aumenti.

È garantito il principio di considerare il minimo salariale della rispettiva categoria professionale tenendo conto delle specificità del pubblico impiego.

Il Regolamento rispetta quale soglia d’entrata per la prima classe di regola un lordo annuo di fr. 43’000.–.

A ogni aumento corrisponde uno stipendio di riferimento prefissato. Adeguamento al rincaro