1 Agli agenti della Polizia cantonale che prestano servizio nella Sezione sono riconosciuti, per ogni singolo cane posseduto e messo a disposizione della Polizia cantonale, i seguenti rimborsi spese e indennità:
a) il costo dell’acquisto del cane, anticipato dal conducente, che sarà rimborsato quando il cane avrà conseguito il brevetto operativo;
b) l’importo mensile complessivo di 200 franchi a far tempo dal giorno dell’acquisto del cane fino al conseguimento del brevetto operativo e a partire dalla cessazione dell’attività per vecchiaia o inabilità operativa, se il cane ha servito per almeno sei anni nella Polizia cantonale;
c) l’importo mensile complessivo di 300 franchi a far tempo dal conseguimento del brevetto operativo e durante tutto il periodo in cui il cane resta in attività;
d) le spese di iscrizione a concorsi autorizzati ai fini del perfezionamento professionale;
e) le spese per le cure veterinarie e per i medicamenti necessari, nonché eventuali maggiori costi dovuti a particolari diete alimentari a motivo di specifici disturbi di salute certificati da un veterinario;
f) le spese per interventi veterinari straordinari preventivamente autorizzati dal funzionario dirigente o dal suo sostituto;
g) le spese per cure veterinarie per cani divenuti inabili al servizio.
2 Sono inoltre a carico della Polizia cantonale la tassa cantonale sui cani per la durata del servizio e la tassa della Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia (FSCCP).
3 Le modalità, la procedura e l’esecuzione dei rimborsi spese e delle indennità sono disciplinate in una direttiva della Polizia cantonale.
Eccezioni