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Regolamento sull’assicurazione del personale dello Stato e dei docenti contro gli infortuni

Preambolo

Regolamento

sull’ assicurazione del personale dello Stato

e dei docenti contro gli infortuni

(del 12 novembre 1985)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

art. 57 visto l’

della Legge sull’ ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;

visti gli art . 23 e 24 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; [1]

decreta:

Diritto alle prestazioni

Art. 1

L’ inde nnità di malattia versata dall’ ass icurazione obbligatoria o dall’ as sicurazione militare durante l’ assenza dal lavoro spetta al datore di lavoro fino a copertura dello stipendio corr isposto. Se essa è superiore l’ eccedenza spetta al dipendente.

Se il dipendente info rtunato ha diritto a rendite d’ invalidit à (o ad indennità uniche) dall’ assicurazione, queste sono computabili, da parte del Consiglio di Stato, sul suo stipendio, secondo le disposizioni seguenti:

  1. se il dipen dente è in grado, nonostante l’ avvenimento che ha cagionato il danno, di adempiere come prima la sua funzione o altre funzioni almeno equivalenti e se la sua invalidità non supera il 15%, le prestazioni d ell’ assicurazione non sono computate sul suo stipendio;
  2. se il grado di invalidità è superiore al 15%, la metà dell’ importo corrispondente non è computato sul salario del dipendente;
  3. se il dipendente non è in grado di adempiere integralmente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli, l’ importo della rendita viene computato sul suo salario considerati tutti i fattori che pregiudicano la sua capacità lavorativa. La rendita non è computata se, in seguito all’ avvenimento che ha cagionato il danno, il salario subisce una decurtazione;
  4. nei casi contemplati nelle lettere precedenti si potrà rinunciare parzialmente o totalmente al computo delle prestazioni sullo sti pendio, qualora in seguito all’ infortunio il dipendente non possa beneficiare di miglioramenti di stipendio che apparivano certi. Queste disposizioni valgono anche pe r rendite acquisite prima dell’ entrata al servizio dello Stato, sempre che non si tratti di indennità uniche. Notifica infortuni

Art. 2

Ogni infortunio deve essere annunciato tempestivamente al Dip artimento delle finanze e dell’ economia, Ufficio stipendi e assicurazioni. Entrata in vigore

Art. 3

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 7 maggio 1985. Pubblicato nel BU 1985 , 399 e 407. [1] Ingresso modificato dal R 11.1.1996; in vigo re dal 1.1.1996 - BU 1996, 14. [2] Art. modificato dal R 11.1.1996; in vigo re dal 1.1.1996 - BU 1996, 14.