L’ inde nnità di malattia versata dall’ ass icurazione obbligatoria o dall’ as sicurazione militare durante l’ assenza dal lavoro spetta al datore di lavoro fino a copertura dello stipendio corr isposto. Se essa è superiore l’ eccedenza spetta al dipendente.
Se il dipendente info rtunato ha diritto a rendite d’ invalidit à (o ad indennità uniche) dall’ assicurazione, queste sono computabili, da parte del Consiglio di Stato, sul suo stipendio, secondo le disposizioni seguenti:
- se il dipen dente è in grado, nonostante l’ avvenimento che ha cagionato il danno, di adempiere come prima la sua funzione o altre funzioni almeno equivalenti e se la sua invalidità non supera il 15%, le prestazioni d ell’ assicurazione non sono computate sul suo stipendio;
- se il grado di invalidità è superiore al 15%, la metà dell’ importo corrispondente non è computato sul salario del dipendente;
- se il dipendente non è in grado di adempiere integralmente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli, l’ importo della rendita viene computato sul suo salario considerati tutti i fattori che pregiudicano la sua capacità lavorativa. La rendita non è computata se, in seguito all’ avvenimento che ha cagionato il danno, il salario subisce una decurtazione;
- nei casi contemplati nelle lettere precedenti si potrà rinunciare parzialmente o totalmente al computo delle prestazioni sullo sti pendio, qualora in seguito all’ infortunio il dipendente non possa beneficiare di miglioramenti di stipendio che apparivano certi. Queste disposizioni valgono anche pe r rendite acquisite prima dell’ entrata al servizio dello Stato, sempre che non si tratti di indennità uniche. Notifica infortuni