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Legge sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

Preambolo

Legge

sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’ A mministrazione cantonale

(dell’8 novembre 2005)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5669 del Consiglio di Stato,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.

Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi. Autorità competente

Art. 2

Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.

Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici. Autorizzazioni e contratti

Art. 3

L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione. Condizioni d’uso

  1. In generale

Art. 4

Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso particolari.

È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.

L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari, l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della settimana.

In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.

  1. Veicoli elettrici

Art. 5

I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato a 5 ore. Revoca e decadenza dell’autorizzazione

Art. 6

L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.

Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.

L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino. Rescissione del contratto

Art. 7

Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.

Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità. Trasferimento

Art. 8

L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell’autorità competente. Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 9

Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.

I posteggi sono riservati prioritariamente:

  1. ai veicoli di servizio;
  2. al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.

Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.

I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

  1. ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;
  2. ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento prioritario;
  3. ai magistrati;
  4. ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;
  5. agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede di servizio;
  6. agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede scolastica;
  7. a terzi.

Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione. Tasse

Art. 10

Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso, indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.

Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un massimo secondo le seguenti categorie:

  1. posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;
  2. posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;
  3. posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;
  4. posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.

Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata proporzionalmente. Esenzioni

Art. 11

È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto. Criteri di computo

Art. 12

Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.

Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale. Adeguamento delle tasse periodiche