È costituito l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso. Forma giuridica
174.100
Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIPCT
Preambolo
Legge
sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino
(LIPCT) [1]
del 6 novembre 2012 (stato al 1° gennaio 2025)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile;
– visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Scopo
Art. 1
Art. 2
L’Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.
L’Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.
L’Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio. Prestazioni dell’Istituto di previdenza
Art. 3
L’Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP). Datori di lavoro affiliati e persone assicurate
Art. 4
Sono obbligatoriamente affiliati all’Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell’ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge. [2]
Possono essere affiliati all’Istituto di previdenza tramite convenzione, con l’accordo preventivo del Consiglio di Stato:
- le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell’obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- i Comuni e altri enti di diritto pubblico;
- gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un’esplicita disposizione di legge.
In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell’Istituto di previdenza in vigore. [3]
Le modalità relative all’affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall’Istituto di previdenza, che può prevedere un contributo di risanamento aggiuntivo a loro carico nel caso in cui il rapporto tra i loro assicurati attivi ed i loro beneficiari di rendita risultasse più sfavorevole rispetto a quello globale dell’Istituto. [4] Inizio e fine dell’assicurazione
Art. 5
L’assicurazione inizia con il rapporto d’impiego.
L’obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d’impiego.
Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l’invalidità e il decesso.
L’Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all’inizio e alla fine dell’assicurazione. Capitolo secondo Prestazioni dell’Istituto di previdenza Prestazioni
Art. 6
Le prestazioni vengono stabilite nel regolamento di previdenza emanato dall’organo supremo.
Art. 7
… [6] Supplemento sostitutivo della rendita AVS
Art. 8
L’Istituto di previdenza prevede, per i beneficiari di una pensione di vecchiaia maturata prima del raggiungimento dell’età di riferimento AVS, un supplemento sostitutivo temporaneo della rendita AVS.
Il supplemento sostitutivo è finanziato dall’assicurato e dai datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro ammonta al massimo all’importo necessario a finanziare un supplemento sostitutivo AVS temporaneo pari all’80% della rendita AVS massima.
La ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati, così come tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal regolamento di previdenza dell’Istituto. Capitolo terzo Proventi dell’Istituto di previdenza Proventi dell’Istituto di previdenza
Art. 9
Sono proventi dell’Istituto di previdenza:
- i contributi ordinari degli assicurati;
- i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro;
- i redditi del patrimonio;
- i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato. Stipendio assicurato
Art. 10
Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.
Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell’AVS/AI.
Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS). [8]
L’Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato. Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione
Art. 11
L’Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.
Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l’11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.
Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati. [9]
Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro. [10]
Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051. [11]
In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%. [12]
… [13] Adeguamento delle pensioni al rincaro