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Regolamento delle Giudicature di pace

Preambolo

Regolamento

delle Giudicature di pace

(del 1° aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 30 visti l’

cpv. 3 e l’art. 90 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria;

decreta:

Art. 1

La supplenza tra le Giudicature di pace è stabilita come segue: – per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna; – per i circoli di Balerna, Stabio, Riva San Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio; – per il circolo di Lugano ovest, la Giudicatura di Lugano est e viceversa; – per i circoli di Agno, Ceresio, Paradiso e Vezia, la Giudicatura di Lugano ovest; – per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa; – per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa; – per il circolo di Taverne e di Lugano nord, la Giudicatura di Capriasca; – per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverne; – per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole; – per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno; – per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna; – per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza; – per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia; – per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana; – per i circoli di Bellinzona e di Arbedo-Castione, la Giudicatura della Riviera; – per i circoli della Riviera e di Sant’Antonino, la Giudicatura di Bellinzona; – per il circolo di Acquarossa, la Giudicatura di Malvaglia; – per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Acquarossa; – per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa; – per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.

Art. 2

Il giudice di pace è responsabile dell’ordine degli incarti.

Egli li classifica secondo il tipo di procedura seguente: - tentativo di conciliazione; - procedura semplificata; - procedura sommaria; - divieto giudiziale; - in materia penale, tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte. [2]

Ogni causa viene registrata in un incarto separato.

Art. 3

Il giudice di pace tiene nell’incarto un protocollo di ogni atto di procedura (ricezione di un atto, udienza o altro) e una distinta delle tasse incassate e delle spese.

Art. 4

Ogni anno, il giudice di pace presenta al Consiglio di Stato un rendiconto dei casi trattati.

Art. 5

Il regolamento dell’11 novembre 2003 delle giudicature di pace è abrogato.

Art. 6

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° giugno 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 169. [1] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 260. [2] Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.