Ai magistrati in carica prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono garantiti i diritti acquisiti, segnatamente quello del pensionamento anticipato e della rendita in caso di mancata rielezione.
In caso di dimissioni tali magistrati ricevono la prestazione di libero passaggio secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino per il periodo dopo il 31 dicembre 1985. Per il periodo precedente essi hanno diritto a un’indennità di liquidazione calcolata in applicazione dei tassi e delle aliquote di coordinamento previste dalla legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore sino al 30 dicembre 1985, dell’onorario assicurato percepito durante gli anni prestati come magistrato o funzionario, senza computo di interessi. L’indennità è sottoposta ai vincoli previsti dal regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.
Per i magistrati in carica al 31 dicembre 1985, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino si assume l’onere delle prestazioni calcolate assumendo come data di affiliazione il 31 dicembre 1985.
Gli oneri per i diritti acquisiti e le rendite non finanziati mediante contributi all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, sono assunti dallo Stato.